Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27298 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27298 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
Intimazione di pagamento -cartella -notifica prescrizione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5539/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dal l’RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,
-controricorrenti –
avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO, n. 4367/2016, depositata il 05/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24
settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava innanzi alla C.t.p. di Frosinone, nei confronti sia dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, trentuno intimazioni di pagamento, notificate in data 27 aprile 2011 e le sottese cartelle.
La RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE. dichiarava il proprio difetto di giurisdizione limitatamente all’impugnazione che investiva crediti di natura non tributaria e, per il resto, dichiarava inammissibile il ricorso. La RAGIONE_SOCIALE.t.r. rigettava l’appello della contribuente e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado. Riteneva che la notificazione degli atti prodromici alle intimazioni di pagamento fosse regolare; che non fosse maturata la prescrizione del credito tributario; che il concessionario avesse fornito adeguata giustificazione di quanto preteso per sanzioni, interessi ed aggio. Per l’effetto, concludeva che le intimazioni avrebbero potuto essere impugnate solo per vizi propri che, nella fattispecie, non sussistevano.
Avverso la sentenza della C.t.r. la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione nei confronti sia dell’ RAGIONE_SOCIALE che della RAGIONE_SOCIALE che resistono con separati controricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE contribuente propone sei motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 137, 138, 139 e 140 cod. proc. civ., dell’art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890 , dell’art. 2697 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le cartelle di pagamento, prodromiche alle intimazioni, fossero state regolarmente notificate ed assume la violazione sia RAGIONE_SOCIALE norme relative al procedimento notificatorio, sia di quelle che impongono di valutare le prove acquisite.
In primo luogo, rileva che nei gradi di merito aveva contestato che le copie dei documenti prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a prova della notifica non avevano alcun valore in quanto sulle fotocopie allegate era apposto soltanto un timbro di copia conforme, ma non era indicato a quale documento originale la fotocopia fosse conforme, a quale soggetto dovesse essere ricondotta la dichiarazione di conformità e la sua la qualità, né risultava apposta alcuna sottoscrizione.
In secondo luogo osserva che RAGIONE_SOCIALE aveva allegato semplici prospetti che non avevano neppure il valore di estratti di ruolo, mentre avrebbe dovuto allegare le cartelle che assumeva di aver notificato.
Infine, evidenzia che non vi era alcuna prova che fosse stata spedita e recapitata la c.d. raccomandata informativa.
1.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 137, 138, 139 e 140 cod. proc. civ., dell’art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890, dell’art. 2697 cod. civ.
Con riferimento a diciotto cartelle, assume che la RAGIONE_SOCIALE ha errato nel ritenere valida la notifica, sebbene non fosse dato sapere a quale soggetto giuridico fossero state consegnate, essendo stato indicato soltanto un indirizzo ma non il destinatario; ciò soprattutto considerando che la consegna sarebbe avvenuta a mani di soggetto individuato come amministratore della ditta, pur trattandosi di RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata.
1.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Censura la C.t.r. per non aver rilevato il difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento, mancando il conteggio degli interessi richiesti, così da consentire di verificare il tasso applicato, il criterio di calcolo adottato ed il relativo svilu ppo, l’importo del compenso di RAGIONE_SOCIALE richiesto nelle intimazioni.
1.4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione de ll’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212.
Ripropone la medesima questione relativa al vizio della motivazione prospettando la violazione di legge.
1.5. Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Censura la sentenza di primo grado per non aver preso posizione sulla questione, sollevata sia in primo che in secondo grado, relativa alla prescrizione del credito.
6. Con il sesto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Censura la sentenza impugnata per non aver rilevato la prescrizione quinquennale RAGIONE_SOCIALE sanzioni e della tasse della Regione Lazio.
Il primo motivo è complessivamente infondato.
2.1. Quanto all’ asserita mancanza di prova della conformità agli originali RAGIONE_SOCIALE copie dei documenti prodotte dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, va richiamato il consolidato principio per il quale, se l’agente della RAGIONE_SOCIALE produce in giudizio una copia fotostatica della relata di
notifica o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento. (tra le più recenti Cass. 11/07/2025, n. 19122).
2.2. Quanto, poi, alla mancata esibizione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, l’onere della prova gravante sulle resistenti era solo quello di provare la regolare notifica RAGIONE_SOCIALE medesime, sicché può ritenersi che sia stato assolto versando in atti la prova della notifica recante il numero della cartella di riferimento (cfr. Cass. 16/05/2024, n. 13691).
2.3. La censura relativa alla mancata prova dell’invio della raccomandata informativa è, infine, inammissibile in quanto generica. Il ricorrente, infatti, non precisa, con riferimento a ciascuna RAGIONE_SOCIALE cartelle prodromiche all’intimazione impugnata, l’iter del procedimento notificatorio seguito e l’esito del medesimo al fine di verificare la sussistenza del vizio denunciato. Va rammentato, in proposito, che la descrizione in parola, nel caso di specie, è strettamente funzionale alla comprensione del motivo.
Il secondo motivo è infondato.
3.1. La notifica di un atto a mani proprie, ex art. 138 cod. proc. civ., è sempre valida, a prescindere dalla circostanza che la consegna del piego non sia avvenuta nei luoghi ove essa deve essere effettuata, prevalendo il fatto che l’atto sia stato comunque ricevuto dal destinatario (Cass. 18/04/2018, n. 9257).
Inoltre, in caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario, l’identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell’atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni – penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 cod .pen. – rese da quest’ultimo all’ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo
munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso (Cass. 04/08/2021, n. 22225).
Pertanto, resta irrilevante la mancata indicazione dell’indirizzo in cui si è perfezionata la notifica a mani dell’amministratore, né può darsi rilievo alla circostanza che si sia fatto improprio riferimento all’ente come «ditta», anziché come RAGIONE_SOCIALE, atteso che la ditta è un segno identificativo dell’impresa e che l’impropria terminologia non è sufficiente per ritener e che vi sia stato errore nell’ identificazione del rappresentante legale.
Il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile.
4.1. La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di u n fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività (tra le tante, Cass. 13/06/2022 n. 19049). Sono, pertanto, inammissibili le censure irritualmente formulate.
4.2. Pertanto, l a denuncia relativa all’omessa motivazione dell’intimazione di pagamento non p uò essere ascritte al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, invero, nemmeno chiaramente
individuato, tanto più che la CTR ha espressamente escluso l’esistenza di vizi formali degli atti di intimazione.
Il quarto motivo è infondato.
5.1. Questa Corte ha già chiarito che l’intimazione di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata -con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati -con il semplice richiamo all’atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 legge. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990 (Cass. 23/10/2024, n. 27504)
Il quinto motivo è inammissibile.
6.1. In primo luogo, poiché il motivo è stato formulato quale omesso esame di fatti decisivi, deve richiamarsi quanto già affermato a proposito del terzo motivo.
In secondo luogo, il ricorrente lamenta che la sentenza non avrebbe preso posizione sulla prescrizione del credito. La censura, tuttavia, non trova riscontro nella sentenza impugnata la quale, invece, una volta accertata la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, ha escluso che fosse maturato alcun termine di prescrizione.
Il sesto motivo è inammissibile.
7.1. Il ricorrente assume genericamente, ed in modo del tutto astratto, la prescrizione del credito tributario quanto a sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, e «tasse della Regione Lazio» soggette a prescrizione triennale, senza alcuna indicazione RAGIONE_SOCIALE intimazioni che contenevano tali pretese e RAGIONE_SOCIALE specifiche sanzioni e tasse ragionali cui intende riferirsi e senza nemmeno chiarire, a fronte della regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e RAGIONE_SOCIALE intimazioni, se la prescrizione fosse maturata prima o dopo la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle,
sicchè il motivo è comunque inammissibile ai sensi dell’art. 366 cod proc. civ.
7.2. A tal proposito deve ribadirsi che il principio di autosufficienza del ricorso, quale corollario del requisito di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 366, cod. proc. civ., pur non potendosi inter pretare in modo troppo formalis tico, richiedeva l’esposizione puntuale, e con riferimento a ciascuno degli atti impugnati, di quanto necessario a questa Corte per valutare la prescrizione dei crediti.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida per l’RAGIONE_SOCIALE in euro 6.200,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito e per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in euro 200,00 per esborsi, euro 6.200,00, a titolo di compenso, oltre 15 per cento per spese generali, cap ed iva come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME