Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34084 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34084 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 27277 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,
RESISTENTE
avverso la sentenza numero 3348/24 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, pubblicata in data 21 maggio 2024.
Udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza numero 3348/24, pubblicata in data 21 maggio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado
del Lazio rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza numero 7617/20, pubblicata in data 9 ottobre 2020, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto -a seguito della notifica di un fermo amministrativo- avverso le prodromiche cartelle di pagamento numero 097/2017/0249515509/000 (avente ad oggetto l’omesso o carente versamento del saldo, per l’anno 2014, dell’IRPEF e dell’Addizionale Comunale e Regionale dell’IRPEF, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, per euro 22.433,88) e numero 097/NUMERO_DOCUMENTO000 (avente ad oggetto l’omesso o carente versamento del saldo, per l’anno 2015, dell’IRPEF e dell’Addizionale Comunale e Regionale dell’IRPEF, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, per euro 2.320,60).
COGNOME NOME proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, precisando di farlo al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’articolo 370, comma 1, del codice di procedura civile.
La causa, alla camera di consiglio del 13 novembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non merita accoglimento.
Con l’unico motivo adAVV_NOTAIOo a sostegno del gravame la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numeri
3 o 4, del codice di procedura civile, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto o error in procedendo , in relazione agli articoli 139, commi 2 e 4, 148 e 149 del codice di procedura civile, 48 RAGIONE_SOCIALE disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, 60, comma 1, lettera Bbis , del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 e 7, comma 3, della legge numero 890 del 1982, richiamati dall’articolo 26, comma 1, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, non essendo state effettuate ritualmente le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, perché non era stata inviata -dopo la consegna del plico al portiere- alcuna comunicazione di avvenuta notifica (CAN), né risultava che fossero state eseguite ricerche al fine di rinvenire gli altri consegnatari preferenzialmente abilitati a ricevere l’atto.
Il motivo è inammissibile.
3.1. Al fine di agire in sede di legittimità, infatti, il ricorrente è tenuto a predisporre un atto che contenga in sé tutti gli elementi necessari ad illustrare le ragioni giustificative dell’invocata cassazione della sentenza impugnata ed a permettere, altresì, la valutazione della fondatezza di siffatte ragioni, senza la necessità di fare rinvio ed accedere a fonti esterne ad esso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 8858/25).
In termini più generali, il ricorrente -e ciò anche nel caso in cui deduca la sussistenza di un error in procedendo -ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto ed individuando, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. Il
ricorso, inoltre, deve contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 27052/25).
L’articolo 366, comma 1, del codice di procedura civile, d’altronde, prevede che siano riepilogati, nel ricorso, i fatti di causa, che siano illustrati i motivi di impugnazione e che siano indicati gli atti ed i documenti sui quali i suddetti motivi si fondano, ai fini dell’osservanza non solo del principio di specificità, ma anche di autosufficienza, che, quale corollario del primo ed in assonanza con i dettami dell’articolo 6, paragrafo I, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, quale interpretato dalla giurisprudenza unionale (cfr. Corte EDU del 28 ottobre 2021, COGNOME ed altri contro Italia), non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del diritto azionato, e non può tradursi, pertanto, nell’onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, ma richiede pur sempre una trascrizione dei profili essenziali di essi o almeno un riassunto del loro contenuto (cfr. Cass. n. 2573/25).
3.2. La ratio sottesa a tale principio, invero, è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanzia della certezza del diritto ed alla corretta amministrazione della giustizia, nell’ottica, per un verso, della salvaguardia della funzione nomofilattica della Corte e, per altro verso, della tutela del diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, che, su un piano più eminentemente pratico, scaturisce dalla necessità che dalla
sola lettura del ricorso, corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, sia possibile comprendere le critiche rivolte alla pronuncia di merito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass. n. 12481/22). Conseguentemente, è indispensabile che la parte riproduca il contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda o, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed, ancora, segnali la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22), adempimento, quest’ultimo, che può essere concretamente soddisfatto anche fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’articolo 369, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile, i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui essi -comunque da indicare specificamente- siano stati proAVV_NOTAIOi o formati (cfr. Cass. n. 33827/23).
Queste esigenze, non a caso, hanno ispirato anche il legislatore nella recente riforma dell’ordinamento processuale, avendo espressamente previsto, all’articolo 3, comma 27, del decreto legislativo numero 149 del 2022, che sia illustrato, nel rispetto del precetto di cui all’articolo 366, comma 1, numero 6, del codice di procedura civile, il contenuto rilevante degli atti processuali e dei documenti, dovendosi ulteriormente ribadire sulla scorta dei principi fin qui ricordati, vieppiù avallati sul piano testuale e normativo in forza del summenzionato intervento del legislatore- che un motivo di ricorso, al fine di superare lo scrutinio di ammissibilità, deve non solo indicare specificamente gli atti ed i documenti sui quali si fonda, ma anche trascriverne i passaggi essenziali o, quanto meno, riassumerne il contenuto, nonché fornire un riferimento idoneo
ad identificare la fase del giudizio di merito in cui essi siano stati veicolati nel vaso processuale (cfr. Cass. n. 5319/25).
3.3. Nel caso di specie, la ricorrente, al fine di perorare la fondatezza dei propri assunti riguardo alle modalità attraverso le quali sarebbero avvenute le attività notificatorie, ha riproAVV_NOTAIOo nel corpo del ricorso tre ‘referti di notifica’, due dei quali relativi alla notificazione RAGIONE_SOCIALE due cartelle di pagamento impugnate ed uno relativo alla notificazione di un’altra cartella di pagamento, non oggetto di impugnazione, raffrontandone il contenuto e traendone conseguenze sul piano dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE suddette modalità (sostenendo che la notificazione sarebbe sì avvenuta attraverso il servizio postale, ma per il tramite di un ‘ufficiale notificatore’, circostanza che, però, avrebbe presumibilmente implicato la sussistenza di una relata di notifica, da lui redatta, ed un avviso di ricevimento, compilato dall’agente postale ed avente ad oggetto le attività da quest’ultimo poste in essere), ma senza precisare in quale fase del giudizio tali documenti fossero stati versati in atti, essendosi limitata genericamente a dire che l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito emergerebbe dai ‘referti di notifica depositati in atti dal concessionario’, senza ulteriori chiarimenti o specificazioni, meno che mai -come si è detto- in relazione al se ed al quando tali documenti -tutti o alcunifossero stati effettivamente proAVV_NOTAIOi in giudizio.
Il motivo, oltre ad essere inammissibile, è anche infondato.
4.1. La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio conformemente, peraltro, all’autorità giudiziaria adita in prime cureha ritenuto, con un accertamento di fatto insindacabile in questa sede, che la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle
esattoriali impugnate fosse avvenuta direttamente ad opera dell’agente della riscossione a mezzo posta.
E ciò è desumibile, innanzi tutto, dalla sentenza numero 7617/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in cui sono richiamati espressamente precedenti giurisprudenziali nei quali è fatta menzione dell’attività notificatoria diretta ad opera dell’agente della riscossione, distinguendo questa ipotesi da quella, correlata ad adempimenti formali più stringenti, reputati non necessari nella vicenda in esame, della notificazione tramite ufficiale giudiziario (cfr. il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, alle pagine 3 e 4, in cui sono riportati i motivi della decisione di primo grado).
E’ desumibile, altresì, dal ricorso con il quale la contribuente, in questa sede di legittimità, nell’esporre le ragioni che l’avevano inAVV_NOTAIOa ad impugnare la sentenza di primo grado, ha apertis verbis fatto cenno all’ error in judicando in cui sarebbe incorsa l’autorità giudiziaria adita, la quale aveva reputato regolare la notifica ‘sul presupposto che questa fosse avvenuta secondo quanto stabilito dall’articolo 26, comma 1, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, ovvero a mezzo plico sigillato e raccomandata con avviso di ricevimento’ (cfr. il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, alle pagine 4 e 6).
E’ desumibile, inoltre, dalla sentenza in questa sede impugnata, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in relazione alla ragione di doglianza poc’anzi rammentata, ha confermato, sia pure, talvolta, con qualche imprecisione nella citazione della disciplina applicabile, la pronuncia di prime cure, evidenziando come le attività notificatorie possano avvenire sia tramite ‘ufficiali giudiziari’,
sia tramite il ‘sistema di posta ordinario’, per poi aggiungere che, nella vicenda in esame, era ‘incontestato’ che la ‘procedura di notifica’ fosse avvenuta ‘a mezzo posta’, non mancando di richiamare la giurisprudenza di legittimità, che prevede una disciplina più rigorosa nel primo caso, quello, cioè, di notifica effettuata tramite ‘ufficiali giudiziari’, rispetto a quella del secondo caso, inerente, cioè, alla notifica effettuata a mezzo posta, analogo a quello di specie, in cui, essendo la notifica avvenuta nelle mani del portiere, era controversa proprio la necessità tra l’altro -dello ‘invio della raccomandata al destinatario’, che -ha concluso l’autorità giudiziaria adita in secondo grado- non doveva essere inviata, proprio perché, evidentemente, era avvenuta direttamente ad opera dell’agente della riscossione (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 2 e 3).
4.2. E, prendendo le mosse da questo presupposto, inerente -vale la pena di ribadirlo- ad uno specifico accertamento di fatto relativo alle modalità attraverso le quali erano state espletate le attività notificatorie, non è possibile ritenere che la sentenza impugnata sia connotata dai vizi evocati, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3 o 4, del codice di procedura civile.
In tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, infatti, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell’articolo 26, comma 1, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell’agente della riscossione di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge numero 890 del 1982, in quanto tale forma semplificata di notificazione si giustifica in relazione alla
funzione pubblicistica svolta dall’agente della riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (cfr. Cass. n. 9866/24).
E, qualora la notifica della cartella esattoriale sia eseguita mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell’agente della riscossione, non solo non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa, perché trovano applicazione, come si è detto, le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge numero 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 10037/19), ma, ai fini del perfezionamento della notifica, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento richiesto all’agente postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr. Cass. n. 946/20), essendo la notifica valida perfino in mancanza dell’indicazione RAGIONE_SOCIALE generalità della persona alla quale l’atto sia stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma.
4.3. D’altro canto, allorché l’ufficio finanziario attenda alla notifica mediante invio diretto dell’atto a mezzo posta, si presume, applicandosi le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario che abbia dichiarato di essere autorizzata al ritiro della posta, la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di ‘incaricato’, sia stata riferita proprio dal soggetto che ha ricevuto l’atto, sicché, per vincere la presunzione derivante dalla consegna a tale persona, occorre
provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando, né addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario (cfr. Cass. n. 9240/19 e, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 1686/23).
Sulla stessa scia -ed in relazione ad una fattispecie assimilabile a quella in esame- è stato sostenuto che, in tema di notifica degli atti impositivi, se essa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell’ufficiale giudiziario, ove quest’ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento RAGIONE_SOCIALE persone indicate nell’articolo 139 del codice di procedura civile, la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione, mentre, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, si considera avvenuta, trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge numero 890 del 1982, nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata al destinatario (cfr. Cass. n. 1896/24).
4.4. Nel caso di specie, dunque, non è possibile ritenere avuto riguardo alla ricostruzione fattuale rinvenibile nella sentenza impugnata, secondo la quale le attività di notificazione erano avvenute a mezzo posta direttamente ad opera dell’agente della riscossione – che siano state violate o falsamente applicate norme di diritto.
4.5. Giova rammentare, sotto il profilo dei principi operanti sul piano processuale, che il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile ricorre allorché sussista un errore nell’individuazione o nell’attribuzione di un
significato ad una disposizione normativa (violazione di norme di diritto) o nell’individuazione dell’esatta portata precettiva di una disposizione normativa, che il giudice di merito abbia applicato ad una fattispecie non corrispondente a quella descritta dalla norma (falsa applicazione di norme di diritto), mentre esulano dal perimetro dell’impugnabilità in sede di legittimità tutte quelle ipotesi nelle quali il ricorrente -a maggior ragione nel caso in cui deduca il vizio contemplato dall’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civilesolleciti una rivalutazione dell’accertamento di fatto posto in essere dal giudice di merito, perché, altrimenti, si finirebbe per trasformare surrettiziamente il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (cfr. Cass. n. 8758/17). Con la proposizione del ricorso per cassazione, infatti, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in facto RAGIONE_SOCIALE corti di merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, in quanto sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logicoformale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, restando a quest’ultimo riservata l’individuazione e la selezione RAGIONE_SOCIALE fonti di convincimento e la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, controllandone l’attendibilità e la concludenza e scegliendo, tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti di causa (cfr. Cass. n. 8315/13, Cass. n. 9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n. 23872/20 e Cass. n. 17744/22).
Peraltro, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta distinta dall’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione ed applicazione della norma di legge: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa o erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concretaè segnato dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa.
L’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta per il tramite RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, che attiene ad una tipica valutazione del giudice di merito, tuttavia, è suscettibile di censura, in sede di legittimità, sotto l’aspetto dei vizi di motivazione (nei limiti in cui tale censura è ancora consentita), ove si traducano nella sua inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza, per niente contestata, nella vicenda in esame, dalla ricorrente. E ciò fermo restando che non è permessa, in sede di legittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti , che comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (cfr. Cass. n. 7320/24), suscettibile di essere effettuato solamente nel caso in cui si lamenti -diversamente dal caso di specie- un vero e proprio travisamento dei fatti di causa.
4.6. A questo proposito, è opportuno ricordare che la ricorrente, nella vicenda in esame, non si è doluta di un cattivo
-o non prudente- apprezzamento del materiale probatorio, che, peraltro, non sarebbe stato suscettibile di denuncia ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio, né ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, che dà rilievo, in relazione all’articolo 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile, unicamente ad un’anomalia motivazionale talmente grave da tramutarsi in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. n. 23940/17, Cass. n. 27458/18 e Cass. n. 7090/22).
Parimenti, non si è doluta di un vero e proprio travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, che presuppone più che una rivalutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità, la constatazione o l’accertamento della inconciliabile diversità del dato probatorio utilizzato dall’autorità giudiziaria per fondare la decisione rispetto a quello emergente dagli atti di causa specificamente indicati e rappresentati nel ricorso o addirittura l’inesistenza di esso (cfr. Cass. n. 10749/15, Cass. n. 1163/20, Cass. n. 3796/20 e Cass. n. 25310/22, secondo le quali, qualora sia allegato un travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, il giudizio di legittimità non è destinato a dispiegarsi sulla scorta di una vera e propria valutazione di una prova, ma dell’accertamento del travisamento, sussistendo un dato probatorio non equivoco ed insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi).
Si è doluta, invece, della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che, per le ragioni fin qui ricordate, non è affatto ravvisabile, non essendo configurabile il vizio contemplato dall’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, tenuto conto dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, né è possibile intravedere il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, pure evocato con il ricorso in esame, non ravvisandosi un caso di nullità della sentenza, né, tanto meno, del procedimento, non essendo emerso alcun error in procedendo , avendo portato il convincimento, in fatto, maturato dal giudice di merito peraltro, sia in primo, che in secondo gradoall’applicazione conseguente RAGIONE_SOCIALE norme e dei principi giuridici ai quali si è fatto testé cenno, che non integrano alcun vizio censurabile secondo i paradigmi normativi richiamati dalla ricorrente.
Alla luce, pertanto, RAGIONE_SOCIALE osservazioni fin qui esposte, il ricorso, ancorato ad un motivo di gravame inammissibile, oltre che infondato, deve essere rigettato.
Nessuna statuizione deve essere aAVV_NOTAIOata quanto alle spese di lite, essendosi l’RAGIONE_SOCIALE costituita tardivamente in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma, 13 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME