Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6312 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6312 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1826/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege
-ricorrente – contro
TARTAGLIONE ONOFRIO
-intimato – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 4918/2022 depositata il 22/6/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4918/2022 depositata il 22/6/2022, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, respinto l’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE ed accolto quello incidentale di NOME COGNOME, ha accolto totalmente il ricorso del contribuente avverso l’intimazione di pagamento n.02820199011488032000, dell’importo
complessivo di euro 18.975,21, relativa a n.10 cartelle di pagamento -n. 02820110021450106000 (TARI 2010), 02820110047203220000 (imposta di registro), n. 02820110058268192000 (tassa automobilistica 2007), n. 02820120005961945000 (TARI 2011), n. 02820120020723166000 (imposta erariale), n. 02820120037561527000 (TARI 2012), n. 02820130007237038000 (tassa automobilistica 2008), n. 02820140022454851000 (tassa automobilistica 2009), n. 02820150012601177000 (tassa automobilistica 2010), n. 02820160003655368000 (I.C.I.) -oltre a condannare l’COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Contro la sentenza propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, mentre il COGNOME rimane intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116, 139 e 140 cod. proc. civ., nonché degli artt. 26 e 60 d.P .R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente ritenuto non acquisita la prova della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento nn. 1 -8 e 10 sottese all’intimazione di pagamento impugnata.
1.1. In particolare, con riguardo alla cartella n. 1 (cioè la n. NUMERO_CARTA), notificata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., il ricorrente contesta l’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria Regionale nel ritenere mancante la raccomandata informativa.
1.2. Quanto, invece, alle cartelle di pagamento nn. 2 -8 e 10, la censura impinge la violazione di legge, ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello ritenuto necessaria la raccomandata informativa.
Per la cartella sub 1, notificata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., è in discussione l’errore di percezione commesso dal giudice in ordine ad una circostanza che aveva formato oggetto di discussione tra le parti,
ovvero l’esistenza della raccomandata informativa, decisiva ai fini della prescrizione.
La censura, riconducibile anche al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. secondo la recente pronuncia a sezioni unite n. 5792/2024, è fondata e va accolta.
2.1. Orbene, la raccomandata informativa, riprodotta nel corpo del ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza ex art. 366 cod. proc. civ., risulta spedita ed anche ricevuta, come dimostrano la distinta d’invio con relativo timbro postale e la cartolina di ricevuta della CAD (cfr. all. 3 controdeduzioni di COGNOME innanzi alla CTP).
2.3. Ricorre, pertanto, il dedotto travisamento della prova, essendo acquisita la prova della notifica della cartella, sicché è evidente l’errore in cui è incorso il giudice di merito, laddove ha ritenuto l’inesistenza di un fatto controverso (la raccomandata informativa) la cui verità è, invece, positivamente stabilita.
Quanto alle cartelle di pagamento sub 2 -8 e 10, la denunciata violazione di legge, da sussumersi nel canone censorio dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., consiste nell’aver la CTR ritenuto necessaria la raccomandata informativa.
Anche questa doglianza è fondata.
3.1. Poiché, infatti, si tratta di notifiche eseguite direttamente dall’ente di riscossione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. 602/1973, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della legge n. 890 del 1982, sicché, qualora l’atto non sia ricevuto dal destinatario personalmente, non occorre l’invio di una seconda raccomandata (informativa).
3.2. In questi termini è da tempo orientata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel caso in cui l’ufficio finanziario o il concessionario proceda alla notificazione “a mezzo posta ed in modo diretto” degli avvisi
e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere o persona di famiglia o addetta alla casa, questa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da essi sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio di raccomandata (Cass. 13894/2025, che, a sua volta, cita i precedenti 17598/2010, 911/2012, 19771/2013, 22151/2013, 16949/2014, 14146/2014, 12083/2016, 19795/2017, 8293/2018; cfr. anche 29179/2022).
3.3. Quanto poi all’ulteriore circostanza – rilevata dalla C.T.R. – per cui tali cartelle siano state consegnate a familiari che (eccezion fatta per la moglie) non sarebbero conviventi in base alle risultanze dello stato di famiglia del contribuente, deve farsi applicazione del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, nell’ipotesi in cui la cartella di esattoriale sia notificata ai sensi dell’art. 26 del d.P .R. 1973/602, direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cfr. Cass. 13894/2025, cit., che richiama Cass. 14327/2009, 2288/2011, 11708/2011 e 15746/2012).
3.4. La consegna dell’atto da notificare “a persona di famiglia”, infatti, non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela -cui è da ritenersi equiparato quello di affinità -né l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l’esistenza di un vincolo di
parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso.
In definitiva, il solo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa del notificando ed abbia preso in consegna l’atto fa sorgere la presunzione della convivenza temporanea (cfr. Cass. 1843/1998, 7544/1997, 615/1995, 6100/1994, 2348/1994), sulla quale il legislatore fonda l’ulteriore presunzione di consegna immediata dell’atto al destinatario da parte del familiare (Cass. 13894/2025, cit.).
3.5. Tale presunzione è superabile da parte del notificando che assuma di non avere ricevuto l’atto con la dimostrazione del carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, ma non è a tal fine sufficiente la produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE sole certificazioni anagrafiche, attesa la prevalenza di su esse della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell’atto, quali attestati dal pubblico ufficiale notificante (Cass. 17730/2025, che cita Cass. 11815/2020 e Cass. 11228/2021; così anche Cass. 5713/2002, 11562/2003, 15938/2008, 4310/2017, tutte richiamate in motivazione da Cass. 17730/2025, cit.).
3.6. Ebbene, a tali principi non si è conformata la C.T.R., laddove, pur a fronte della dichiarazione di convivenza da parte del consegnatario, ha erroneamente dato rilievo, per rovesciare la presunzione di consegna dell’atto, alle risultanze dello stato di famiglia, che però si limitava ad attestare la mera composizione anagrafica del gruppo familiare del contribuente, peraltro diversi anni dopo rispetto alla data di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, senza, quindi, essere idoneo a provare l’inesistenza del rapporto di convivenza tra il destinatario dell’atto ed i familiari che avevano firmato per consegna.
Inoltre, quanto alla cartella di pagamento sub 8, evidenzia correttamente il ricorrente, sempre nell’ambito della dedotta violazione di legge ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., che l’art. 60,
comma 1, lettera b -bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, e non anche di una raccomandata con avviso di ricevimento.
4.1. In effetti, la norma dispone che ‘se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata’.
L’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dunque, prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, e non di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cfr. Cass. 13894/25, cit.; 2377/2022; 29768/2019).
4.2. Ciò comporta che, essendo stata eseguita, nella specie, la consegna del plico a mani di persona di famiglia (sorella), il notificante aveva l’obbligo di inviare una raccomandata “semplice”, senza dover fornire la prova della sua ricezione, e tanto ha fatto, come risulta dalla distinta d’invio con relativo timbro postale (cfr. doc. 17 controdeduzioni COGNOME in CTP), riprodotta nel ricorso.
Col secondo motivo di ricorso, si denunciano la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per travisamento della prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente affermato la prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese tributarie azionate,
sull’inesatto presupposto della invalida notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento (nn. 1 -8,10) e dell’intimazione di pagamento n. 02820179011832974000, relativa alla cartella sub 9.
5.1. La censura è nella prima parte assorbita, laddove il giudice di appello, muovendo dalla premessa, errata per quanto si è sinora esposto, della ‘invalidità del procedimento notificatorio RAGIONE_SOCIALE cartelle’ nn. 1 -8,10, conclude per l’invalidità degli atti successivi in base al principio di nullità derivata e per la conseguente prescrizione RAGIONE_SOCIALE relative pretese tributarie.
5.2. La doglianza è, invece, fondata con riguardo alla notifica dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA, da cui è scaturita la decisione di ritenere prescritto il relativo credito, portato dalla cartella di pagamento sub 9.
5.2.1. Erra, infatti, la CTR nel ritenere l’inesistenza di un fatto controverso la cui verità è invece positivamente stabilita, ovvero della raccomandata informativa, che (riprodotta nel ricorso) risulta dalla distinta di invio con timbro postale del 16/11/17 e dall’avviso di ricevimento con firma del ricevente del 28/11/17 (cfr. doc. 27/28 controdeduzioni COGNOME in CTP).
Ricorre, pertanto, il dedotto travisamento della prova, essendo acquisita la prova della notifica ex art. 140 c.p.c. della suddetta intimazione di pagamento.
Per questi motivi la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che, in diversa composizione, attenendosi ai su enunciati princìpi, dovrà esaminare l’eccezione di prescrizione, oltre a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa
composizione, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 dicembre 2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO