Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27129 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27129 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Avv. NOME COGNOME difeso in proprio;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 947/01/18 resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania e depositata in data 2 febbraio 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L ‘Agenzia notificava all’odierno ricorrente intimazione di pagamento per un ammontare di € 25.688,20 in relazione a numerose cartelle inerenti a tributi erariali, TARSU, tassa automobilistica e canone RAI relative tutte agli anni da 1992 a
Notifiche
2000 (almeno per i crediti erariali), non impugnate. Il ricorrente eccepiva la mancata notifica delle cartelle e dei presupposti atti di accertamento, nonché la prescrizione e decadenza dai relativi asseriti crediti.
Il ricorso veniva parzialmente accolto in primo grado con l’annullamento di parte delle cartelle e la declaratoria di incompetenza territoriale relativamente a quelle riferite al canone RAI.
La CTR, a fronte dell’appello del COGNOME, confermava la sentenza di primo grado.
Ricorre quindi il contribuente in cassazione affidandosi a due motivi, mentre le Agenzie resistono a mezzo di rispettivi controricorsi.
CONSIDERATO CHE
Con il primo mezzo il COGNOME denuncia il vizio di difetto di motivazione. In particolare, lo stesso afferma che benché oggetto dell’appello fosse costituito dalla mancata osservanza delle formalità previste per la notifica ai sensi degli artt. 139 e 140, cod. proc civ. e 60, lett. b-bis, d.p.r. n. 600/1973, nonché dall’intervenuta prescrizione dei crediti, la CTR si era limitata a dare atto dell’avvenuta notifica ai sensi di tali disposizioni ed al rigetto del motivo inerente all’intervenuta prescrizione .
1.1. Il motivo è in parte inammissibile e infondato, e solo parzialmente fondato.
Esso è in parte inammissibile in quanto privo del requisito di specificità, dal momento che non si comprende minimamente dal ricorso qual sia stato il profilo d’irritualità della notifica eccepito. All’uopo le indicazioni riportate dal ricorrente in particolare alla pag. 16 del ricorso risultano del tutto inadeguate in quanto non riferite a specifici motivi e a specifici atti di notificazione, ma solo genericamente predicate, salvo quanto si dirà a proposito delle cartelle finali 38000, 52000 e 74000.
1.2. La CTR ha preso in esame ogni singola cartella, dando atto della data della notifica e delle forme della stessa, con sintetico riferimento alla normativa applicata per l’operazione.
1.3. Le prime due cartelle (finali 08000 e 59000) in particolare sarebbero state notificate a mente dell’art. 140 cod. proc. civ. alle date indicate dal giudice d’appello. In tal caso l’eccezione di difetto di motivazione, in questo caso meglio sarebbe dire motivazione apparente, appare fondata. Invero il mero riferimento alla norma (art. 140 cpc) non pare sufficiente, tale rinvio non costituendo neppure un rimando ad una forma fissa ed univoca di notifica, caratterizzata da immancabili adempimenti, perché essi si atteggiano diversamente a seconda delle varie situazioni (es. ipotesi di irreperibilità, ovvero incapacità, ovvero rifiuto), per nulla descritte o indicate nella sentenza nel loro concreto declinarsi rispetto alla fattispecie in esame.
Sotto tale profilo il motivo dev’essere accolto.
1.4. Con riferimento alla cartella finali 85000 la CTR dà atto della notifica a mani della moglie, e tanto pare sufficiente a garantire una motivazione sufficiente ancorché sintetica.
1.5. Con riferimento alle cartelle finali 38000 e 52000 si dà atto dell’avvenuta notifica a mani del portiere e, accertato in fatto dal giudice d’appello che la notifica avvenne a mezzo del servizio postale universale, ne deduce la CTR la mancata necessità della raccomandata informativa.
Sul punto il ricorso va evidentemente oltre la censura di difetto della motivazione, risolvendosi in censura di violazione di legge, eccependosi che in realtà la notifica in esame richiedeva la suddetta raccomandata.
Tuttavia, anche sotto tale profilo la stessa è infondata dal momento che l’obbligo di invio della raccomandata è sancito solo per le notifiche effettuate a mente dell’art. 60 d.p.r. n. 600/1973 (analogamente a quanto disposto dall’art. 139 cod. proc. civ.), ma
non per quella effettuata attraverso il servizio postale universale ai sensi dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, d.p.r. n. 602/1973
In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell’art. 1, comma 813, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982
(Cass. n. 10037/2019).
La distinzione tra le due forme, l’una richiedente l’avviso e l’altra, ricorrente nella specie, esente dall’indicata formalità, è ben delineata tra le altre da Cass. n. 2229/2020, secondo cui infatti ‘la notifica delle cartelle delle quali si discute è stata eseguita direttamente dal messo notificatore nelle mani del portiere, ai sensi dell’art. 139, terzo comma, cod.proc.civ., e a tale consegna non ha fatto seguito la spedizione della raccomandata informativa di cui al successivo comma 4 o comunque non è stata raggiunta la prova di tale spedizione; non si versa, dunque, in ipotesi in cui l’agente della riscossione provvede alla notifica diretta, a mezzo del servizio postale, ex art. 26 d.P.R. n. 602 2 del 1973, delle cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni di pagamento, nel qual caso questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, la stessa si
considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto (cfr., per tutte, Cass. n. 20527 del 2019 e i precedenti ivi richiamati)’.
Tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
1.6. Con riferimento alla cartella finali 46000 la CTR dà atto dell’avvenuta notifica a mani del contribuente, ma sul punto il ricorso nulla deduce per cui lo stesso è inammissibile.
1.7. Con riferimento, infine, alla cartella finali 74000 in effetti dalle argomentazioni spese dalla CTR si ricava trattarsi di notifica effettuata sì a mezzo posta, ma ai sensi del codice di rito (‘Se l’atto è stato consegnato a persona di famiglia del destinatario trova applicazione il noto principio espresso da Cass. civ. Sez. V, 11-112016, n. 23039 secondo cui ‘In ordine al procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 risulta applicabile per analogia il principio secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio od all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica , incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria’), in base all’accertamento in fatto svolto dal giudice del merito.
Sul punto quindi l’eccepita natura di notifica postale diretta affermata dalla difesa dell’agente della riscossione risulta, oltre che del tutto generica, non ammissibile in relazione all’accertamento suddetto, non soggetto a revisione in questa Sede.
Pertanto, essendo qui necessario l’invio della raccomandata informativa, profilo espressamente eccepito dal ricorrente come riportato in sentenza, la censura risulta sul punto fondata.
1.8 . Inammissibile poi l’eccezione di nullità della notifica a mezzo posta da parte di Equitalia, in quanto non è indicato dove, in quale atto e in quale modo la stessa sia stata oggetto di appello.
In ogni caso la stessa è infondata. Invero ‘ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ‘ratione temporis’, anche dopo che l’art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l’inciso ‘da parte dell’esattore’, la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento’ (Cass. n. 35822 del 2023). Inoltre, ‘qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma ‘semplificata’ di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato’ (Cass. n. 28872 del 2018); ancora, ‘la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante
dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione’ (Cass. n. 19270 del 2018).
1.9. Assolutamente generica, e dunque inammissibile, la parte della censura che lamenta il mancato esame del motivo inerente all’invalidità della documentazione offerta solo in copia fotostatica e la mancata allegazione alle relate degli atti impositivi, fermo restando i severi limiti entro cui può essere richiesta la produzione degli originali (quindi contestando specificamente i profili dell’atto riprodotto) e la non necessità di allegazione degli atti impositivi alle relate delle cartelle.
Con la seconda censura si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., 139 e 140 cod. proc. civ., 2946 e 2948 cod. civ., 60 lett. b-bis, ult. parte, d.p.r. n. 600/1973, 25 e 26 d.p.r. n. 602/73, 14 l. n. 890/82 e 20, d.lgs. n. 472/97.
2.1. In gran parte il motivo ribadisce le censure in ordine alle notifiche, e sotto tale profilo lo stesso è assorbito da quanto detto in proposito nel precedente motivo.
Con riferimento invece alla questione attinente alla prescrizione con riferimento alle imposte erariali, quanto alle cartelle per le quali si è accolto il primo motivo (cartelle finali 08000- IRPEF e addizionali, 59000 -IVA- e 74000 per motivazione apparente, la terza per nullità) per le prime due occorrerà esaminare la prescrizione in sede di rinvio solo dopo aver eventualmente
verificato la regolarità della notifica; per la terza occorrerà direttamente verificare se si sia compiuta la prescrizione.
2.2. Sempre in relazione all’eccepita prescrizione, circa la cartella finali 85000 (IRAP e IRPEF) il motivo è infondato quanto alle somme dovute a titolo di capitale, in quanto si tratta di crediti soggetti a prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., mancando una norma che stabilisca un termine differente, come più volte affermato da questa Corte.
Il termine decennale, divenute definitive, a seguito della mancata impugnazione, le cartelle (notificate rispettivamente il 5 gennaio 2007; il 14 luglio 2006 e l’undici dicembre 2009), risulta efficacemente interrotto dall’impugnata intimazione del 23 novembre 2015.
A diverse conclusioni deve giungersi con riguardo alle sanzioni ed agli interessi, che in base alla giurisprudenza di questa Corte sono invece soggette a prescrizione quinquennale, come eccepito anche sul punto dal ricorrente (in particolare cfr. pag. 17 del ricorso).
Evidentemente con riferimento alle cartelle sopra elencate, tra la data della notifica delle stesse, sopra riportata, e quella della notifica dell’intimazione impugnata, il termine quinquennale risulta decorso e dunque i relativi crediti accessori prescritti.
2.3. Con riguardo poi alla cartella finali n. 38000, essa risulta notificata in data 23 febbraio 2011, inerisce a un credito IRPEF e addizionali, per cui per quanto sopra il capitale non è prescritto in quanto soggetto comunque a termine decennale, ma altresì gli accessori per interessi e sanzioni non risultano prescritti in quanto dall’indicata data al 23 febbraio 2011 al novembre 2015 non è decorso neppure il termine quinquennale.
2.4. Circa la cartella finali 52000 essa si riferisce a credito TARSU. Sul punto la notifica risulta regolarmente avvenuta in data 25 gennaio 2012 in base a quanto sopra indicato.
Pertanto, anche in questo caso i termini di prescrizione, benché quinquennali anche per il capitale, trattandosi di imposta locale, risultano efficacemente interrotti dall’intimazione del 2015.
2.5. Circa, infine, la cartella finali 46000 vale quanto già detto in proposito al punto 1.5.
Al postutto il ricorso dev’essere parzialmente accolto con riferimento alle cartelle finali 8000, 59000 e 74000, nonché per il credito relativo alla cartella finali 85000, quest’ultimo limitatamente ad interessi e sanzioni, confermandosi nel resto la sentenza impugnata.
Per l’effetto la sentenza, nei limiti di cui in motivazione, dev’essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, dovrà provvedere in conformità ai principi affermati e provvederà altresì alla liquidazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione, confermata nel resto, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, dovrà decidere in conformità ai principi affermati e provvederà altresì alla liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)