Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21558 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25994/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
REGIONE LAZIO
-intimata- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 3296/2016 depositata il 24/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. NUMERO_DOCUMENTO, eccependone l’illegittimità per difetto di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento presupposte.
Nel giudizio di primo grado avanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE, limitandosi a dedurre il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre non si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE per la riscossione RAGIONE_SOCIALE.
La CTP accoglieva il ricorso del contribuente, per non avere il concessionario provato la regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento presupposte al provvedimento impugnato.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, producendo la documentazione relativa alla notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rilevando il difetto di giurisdizione con riguardo alle cartelle relative a pretese non tributarie e accogliendo nel resto il gravame.
Avverso la predetta sentenza ricorre il contribuente, con sei motivi.
Resistono con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, in qualità di incorporante di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1. n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 345 comma 3 c.p.c., all’articolo 58, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 e all’art. 111 Cost.».
Lamenta il ricorrente che la Commissione regionale abbia erroneamente ritenuto ammissibile la produzione di documenti
nuovi in appello, e segnatamente della documentazione relativa alle notificazioni RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento in oggetto, trattandosi di atti nella disponibilità della parte non depositati in primo grado solo per mera negligenza.
1.1. Il motivo è infondato.
Si ricorda che, per costante giurisprudenza di questa Corte, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 -in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima -, nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr. Cass. n. 6722/2023; Cass. n. 20613/2022; Cass. n. 29470/2021; Cass. n. 18103/2021; Cass. n. 5607/2021, nonché, con specifico riferimento al deposito in appello della cartella di pagamento prodromica all’avviso di mora impugnato, Cass. n. 21909/2015). Con la precisazione che ciò vale anche in riferimento ai documenti prodotti irritualmente in primo grado (Cass. n. 24398/2016; Cass. n. 5429/2018) ed anche, come nel caso di specie, con riferimento alle produzioni della parte rimasta contumace in primo grado (Cass. n. 29568/2018; Cass. n. 17921/2021).
1.2. Tale orientamento ovviamente fa riferimento al testo dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 antecedente alla sua recente novellazione, operata dall’art. 1, comma 1, lett. aa) d.lgs. n. 220/2023, applicabile (art. 4) ai giudizi instaurati a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Con il secondo motivo di ricorso di denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. la «Violazione e falsa
applicazione di legge in relazione agli artt. 26 D.P.R. 602/1973 139 II comma c.p.c. nonché alla lettera b) bis art. 60 D.P.R. 600/73».
Sostiene il contribuente che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, alla notifica eseguita ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 602/1973 «mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento …» sia applicabile la disciplina della notificazione a mezzo posta e quindi anche le prescrizioni di cui all’art. 139 secondo comma c.p.c. nonché all’art. 60, lettera b) bis del DPR n. 600/73, con specifico riferimento alla necessità di invio della raccomandata informativa nel caso, nella specie verificatosi, di notifica al portiere.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello in forza del quale la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella prevista dalla prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, che l’esecuzione è stata effettuata su istanza del soggetto legittimato e che vi è effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella. Tale conclusione è confermata implicitamente dal citato art. 26, comma penultimo, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta
del contribuente o dell’amministrazione (Cass., sez. V Civile, Ordinanza n.990 del 14/01/2022; Cass. sez. 6-L, n. 8423 del 26/03/2019; n. 19270 del 19/07/2018, conformi Cass. n. 14327 del 2009, n. 11708 del 2011, n. 6395 del 2014).
2.3. Questa Corte ha, altresì, affermato che, in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, n. 29642 del 14/11/2019; Sez. 6-5 n. 28872 del 12/11/2018).
2.4. Questa Corte ha inoltre chiarito che «ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall’incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l’indicazione RAGIONE_SOCIALE generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma», Cass. sez. V, 17.1.2020, n. 946
(conf. Cass. sez. V, 18.11.2016, n. 23511; Cass. sez. V, 27.5.2011, n. 11708); del resto l’essenzialità della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del consegnatario dell’atto è stata sottolineata statuendosi che «in tema di notificazione per mezzo del servizio postale (nella specie, nella disciplina anteriore alla legge 20 novembre 1982 n. 890), alla mancanza della sottoscrizione nell’avviso di ricevimento, che costituisce documento indispensabile per la dimostrazione della consegna del plico al destinatario, e quindi del perfezionarsi della notificazione stessa, non possono supplire le risultanze del registro RAGIONE_SOCIALE consegne tenuto dall’agente postale, nemmeno se in esso sia stata apposta la firma del destinatario (o della persona abilitata a ricevere l’atto), atteso che tale registro ha un contenuto più ristretto rispetto all’avviso ed assolve ad una funzione certificatoria solo nel diverso rapporto con l’amministrazione» (Cass. sez. I, 23.3.1988, n. 2534; Cass. 12493 del 08/05/2024).
2.5. L’interpretazione trova riscontro anche nella sentenza n. 175 del 2018 della Corte Costituzionale, che ha rilevato come, sebbene non prevista la relata di notifica, nella notificazione “diretta” ai sensi del citato art. 26 «c’è il completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo». Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica, nell’ipotesi in cui il plico sia consegnato dall’operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere, «non costituisce nella disciplina della notificazione” – nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell’atto» -, «una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto».
In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata) (v. Cass. sez. VI-V, 13.6.2016, n. 12083; Cass. 12493 del 08/05/2024).
Con il terzo strumento di impugnazione il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 26 DPR 602/1973».
Il contribuente lamenta che la CTR non abbia rilevato l’illegittimità della notifica a fronte della contestazione, sollevata dal ricorrente, della conformità agli originali degli atti effettivamente spediti RAGIONE_SOCIALE copie prodotte dall’Ufficio.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia o dell’originale della cartella stessa ( ex plurimis v. di recente Cass. n. 8201 del 2023 e Cass. n. 27004 del 21/09/2023).
3.3. Questa Corte ha, poi, precisato che (Cass. n. 16528 del 2018 Rv. 649227 – 02) che «In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova».
Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 26 III comma DPR 602/1973».
Il contribuente lamenta l’omessa valorizzazione da parte della CTR dell’obbligo di sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario nel caso in cui la consegna dell’atto avvenga a mani diverse da quelle del destinatario, obbligo che si desumerebbe in forza di una «lettura per sottrazione» della norma invocata.
4.1. Il motivo è infondato, essendo necessaria e sufficiente, come si è già detto, la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento.
Come da espressa indicazione contenuta nell’art. 26, terzo comma del DPR n. 603 del 1973 «Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario».
Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 26 I comma DPR 602/1973».
Con il motivo di ricorso si lamenta che dagli atti del giudizio non si ravviserebbe la dimostrazione del possesso della qualifica di ufficiale della riscossione o di messo notificatorio in capo al soggetto che ha proceduto alla notificazione a mezzo posta, come richiesto dall’art. 26, comma 1, prima parte del DPR n. 602/1973.
5.1. Il motivo è infondato.
Le formalità di notifica prescelte sono regolate dalla seconda parte del primo comma dell’articolo 26 del Dpr n. 602/1973, e quindi integralmente affidate al concessionario stesso e all’ufficiale postale.
E’ opportuno a tale fine richiamare il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte, secondo cui «In materia di notifica della cartella di pagamento, ai sensi del secondo periodo del primo comma dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, vigente ratione temporis , anche dopo che l’art. 12 d.lgs. n.46/1999 ha soppresso l’inciso ‘da parte dell’esattore’, la notifica della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento» (Cass. 22.12.2023 n. 35822).
Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», in relazione alla eccezione di omesso deposito dei referti di notifica della cartella n. 09720120020866812000, relativo alla richiesta di pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2007.
6.1. Il motivo è infondato.
Nel caso di specie la CTR ha dato atto di avere esaminato la documentazione relativa alla notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle, prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE per la riscossione, ed ha risolto in senso affermativo la questione della ammissibilità di tali produzioni nel grado di appello. In esito, ha ritenuto tale documentazione idonea alla prova della regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle, senza che sia pertanto ravvisabile il vizio di omessa pronuncia denunciato dal ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di
legittimità che liquida in euro 3.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 09/07/2024.