Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12069 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
Oggetto: Tributi – Avviso di intimazione – Questioni.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22375/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno n. 2808/02/17, depositata il 27 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2808/02/17 del 27/03/2017 la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 3516/18/15 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), la quale aveva rigettato i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente nei confronti di tredici avvisi di intimazione concernenti IVA relativa agli anni d’imposta 1995-2009.
1.1. La CTR rigettava l’appello della società contribuente evidenziando che: a) le cartelle di pagamento costituenti il presupposto degli impugnati avvisi erano state regolarmente notificate, come legittimamente dimostrato nel giudizio di secondo grado; b) la produzione RAGIONE_SOCIALE relate di notificazione era sufficiente a legittimare l’operato dell’Agente della riscossione; c) trattandosi di notificazioni a mezzo del servizio postale, non era necessaria la relata ai fini della validità della notificazione.
Avverso la sentenza della CTR RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso mentre RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi di ricorso riguardano, sotto vario profilo, la regolarità della notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento prodromiche
agli avvisi di intimazione, sicché possono essere congiuntamente esaminati.
1.1. Con il primo motivo di ricorso COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 214 cod. proc. civ., degli artt. 2714, 2719, 2724 e 2725 cod. civ., dell’art. 26 del d.P.R. 29 settemb re 1973, n. 602, nonché dell’art. 24, secondo comma, Cost., per avere la CTR reso motivazione insufficiente, apparente e contraddittoria in relazione alla valenza probatoria RAGIONE_SOCIALE relate di notificazione prodotte in copia e disconosciute dalla società contribuente.
1.2 . Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., dell ‘art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 24, secondo comma, Cost., per non avere la CTR rilevato il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’Agente della riscossione in ordine alla regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 7 della l. 20 novembre 1982, n. 890 e dell’art. 24, s econdo comma, Cost., per non avere la CTR rilevato il mancato invio della comunicazione di avvenuta notificazione (cd. CAN), essendo state le notificazioni ricevute da soggetto diverso dal destinatario.
I motivi vanno disattesi.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la
produzione in giudizio della copia della cartella stessa » (Cass. n. 23902 del 11/10/2017; Cass. n. 20444 del 30/07/2019; si vedano anche Cass. n. 20769 del 21/07/2021; Cass. n. 17841 del 21/06/2023).
2.1.1. Inoltre, nel caso di produzione della copia della relata di notificazione, la semplice contestazione della conformità della copia all’originale da parte del contribuente non esclude, di per sé, l’efficacia probatoria alle copie prodotte, dovendo il giudice valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’Agente della riscossione, della conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. n. 23902 del 2017, cit .; Cass. n. 24323 del 04/10/2018; Cass. n. 23426 del 26/10/2020).
2.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è pienamente conformata ai superiori principi di diritto, avendo ritenuto la sussistenza della prova dell’avvenuto recapito RAGIONE_SOCIALE raccomandate con cui sono state notificate le cartelle al domicilio del destinatario e l’assoluta genericità della contestazione concernente la conformità agli originali dei documenti prodotti in copia.
2.3. Ne consegue la sicura infondatezza dei primi due motivi di ricorso, avendo l’Agente della riscossione comprovato il regolare inoltro al contribuente RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento in ordine alle quali sono stati notificati gli avvisi di intimazione impugnati.
2.4. Quanto al terzo motivo, lo stesso è, in primo luogo, inammissibile, non avendo il ricorrente riprodotto la relata di notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento. Invero, ai fini dell’ammissibilità del vizio dedotto è assolutamente necessaria la trascrizione integrale di dette relate al fine di consentire a questa Corte di avere contezza ex actis della doglianza proposta (Cass. n. 1150 del 17/01/2019; Cass. n. 31038 del 30/11/2018; Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 16010 del 29/07/2015).
2.4.1. Secondariamente, il motivo è anche infondato, atteso che, trattandosi pacificamente di notificazione a mezzo posta eseguita direttamente dall’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, « si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. », sicché non solo non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma « l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione » (Cass. n. 29642 del 14/11/2019; Cass. n. 14501 del 15/07/2016; Cass. n. 15315 del 04/07/2014; si veda anche Cass. n. 10131 del 28/05/2020).
Con il quarto motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2934 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR pronunciato in ordine all’eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente.
3.1. Il motivo, con il quale la ricorrente non si duole di una violazione di legge, ma di un error in procedendo e, in subordine, di un vizio di motivazione, è infondato nella sua prima parte e inammissibile nella seconda.
3.2. Non sussiste il lamentato vizio di omessa pronuncia in quanto il giudice di appello ha espressamente preso in considerazione l’eccezione di prescrizione, ritenendola infondata in ragione della regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
3.3. Sotto il profilo dedotto in via subordinata, invece, il motivo è inammissibile per violazione del principio della doppia conforme di merito (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014) e, in ogni caso, non vi è alcuna specifica indicazione dei fatti rilevanti che la CTR avrebbe omesso nella propria motivazione che, come detto, ha preso espressamente in considerazione il rilievo di COGNOME.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso qualsiasi pronuncia in ordine alla eccepita decadenza in cui sarebbe incorso l ‘ Agente della riscossione, per avere tardivamente notificato le cartelle di pagamento.
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. La censura è nuova in quanto non risulta essere stata proposta né in primo grado, né in appello. In particolare, la CTR non la riporta e il ricorrente non trascrive le parti rilevanti del ricorso in primo grado o in appello idonee a dimostrare le modalità con le quali il motivo sia stato proposto; anzi, dallo stesso tenore del ricorso si evince che il rilievo della decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 non sia stato affatto proposto in primo grado.
4.3. In ogni caso, il motivo è inammissibile anche sotto un distinto profilo: in presenza di una regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, l’eccezione di decadenza non può essere fatta valere nei confronti dell’avviso di intimazione, ma avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente in sede di impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 149.465,21.
5.1. Nulla per le spese in favore di RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
5.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2023.