Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16402 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20953/2017 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE), successore ex lege di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 1361/14/17 depositata il 15 marzo 2017
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 4 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, notificava a NOME COGNOME un avviso di intimazione di pagamento di tributi erariali relativi all’anno d’imposta 2004.
La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, assumendo di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella esattoriale presupposta.
L’adìta Commissione, accertata la regolare notificazione dell’atto esattivo prodromico, dichiarava inammissibile il ricorso.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che con sentenza n. 1361/14/17 del 15 marzo 2017 respingeva l’appello della contribuente.
Contro tale sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di successore ex lege di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta incorporante RAGIONE_SOCIALE, ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis deve dichiararsi l’inammissibilità del controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, in quanto tardivamente avviato alla notificazione in data 13 dicembre 2017.
1.1 In proposito, va osservato quanto segue:
-a norma dell’art. 370, comma 1, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis , vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149 del 2022, il controricorso deve essere notificato entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso;
-ai sensi dell’art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto;
-nel caso di specie, il ricorso è stato notificato il 15 settembre 2017, onde il termine per il suo deposito scadeva il 5 ottobre 2017;
-il successivo termine per la notificazione del controricorso veniva, quindi, a scadere il 25 ottobre 2017 ed era ormai ampiamente spirato alla data del 13 dicembre 2017.
1.2 Giova soggiungere, a confutazione del contrario assunto della controricorrente, che non possono sussistere dubbi circa la regolarità della notificazione del ricorso, la quale è stata eseguita telematicamente anche all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’RAGIONE_SOCIALE risultante dal registro INI -PEC di cui all’art. 6 -bis del D. Lgs. n. 82 del 2005, pubblico elenco rientrante fra quelli previsti dall’art. 16 -ter , comma 1, del D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 217 del 2017.
1.3 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2697 c.c..
1.4 Si lamenta che avrebbe errato la CTR nel ritenere raggiunta la prova dell’avvenuta regolare notificazione della cartella di pagamento presupposta, pur essendosi RAGIONE_SOCIALE limitata a depositare copia dell’avviso di ricevimento dell’atto in discorso.
1.5 Viene, al riguardo, obiettato che, a fronte della posizione difensiva assunta in giudizio dalla contribuente, la quale sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica di una cartella esattoriale avente il contenuto risultante dall’impugnata intimazione di pagamento, sarebbe stato onere dell’agente della riscossione produrre copia della predetta cartella.
Il ricorso è infondato.
2.1 Secondo l’orientamento ormai dominante nella giurisprudenza di questa Corte, l’onere della prova del perfezionamento della notificazione della cartella esattoriale spedita a mezzo raccomandata è assolto dal notificante mediante la produzione del relativo avviso di ricevimento, in quanto, una volta pervenuto il
plico all’indirizzo del destinatario, opera nei suoi confronti la presunzione di conoscenza di cui all’ art. 1335 c.c..
2.2 Conseguentemente, l’onere di dimostrare che il plico non contenesse alcun atto o ne contenesse uno diverso da quello che si assume spedito spetta non già al mittente (come in passato sostenuto da alcune pronunce di legittimità), bensì al destinatario (cfr., ex permultis , Cass. n. 10630/2015, Cass. n. 33563/2018, Cass. n. 17528/2019, Cass. n. 23706/2019, Cass. n. 30787/2019, Cass. n. 17289/2021, Cass. n. 8504/2023).
2.3 Tale indirizzo interpretativo risulta, peraltro, conforme al principio di «vicinanza della prova», poiché la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, onde ben può egli dimostrare che, al momento dell’apertura, la busta non contenesse alcun atto o ne contenesse uno diverso da quello che si assume spedito (cfr. Cass. n. 16528/2018).
2.4 Ai surriferiti princìpi di diritto deve darsi ulteriore sèguito in questa sede.
2.5 Pertanto, avendo la CTR accertato che il plico spedito dall’agente della riscossione a mezzo posta raccomandata era pervenuto al domicilio della destinataria, doveva ritenersi gravante su quest’ultima l’onere di provare che la busta contenesse un atto diverso o che non contenesse alcunchè.
2.6 In mancanza di una siffatta prova, rettamente il giudice di secondo grado ha rigettato l’appello della COGNOME.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Attesa la constatata tardività del controricorso e in mancanza di discussione della causa in pubblica udienza, non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite (cfr. Cass. n. 22269/2010).
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della parte che l’ha proposta l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 –
quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione