Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13628 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13628 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6024/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata al ricorso,
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso, -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5904/11/2016, depositata il 15 novembre 2016;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
INTIMAZIONI DI PAGAMENTO -IRPEF 2007 E ALTRO.
– Rilevato che:
Il concessionario per la riscossione RAGIONE_SOCIALE (successivamente incorporata in RAGIONE_SOCIALE), in data 28 giugno 2014, notificava a Silico Marco n. 8 intimazioni di pagamento per IRPEF, IRAP ed IVA per varie annualità, sulla base di precedente cartella di pagamento n. 11720130000308421, asseritamente notificata al contribuente.
Avverso tali intimazioni di pagamento COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese la quale, con sentenza n. 195/11/2015, depositata il 29 aprile 2015 -ritenendo non provata la notificazione della cartella presupposta, e sulla base anche della mancata allegazione della cartella alle relative intimazioni – lo accoglieva, annullando gli atti impugnati e condannando Equitalia Nord s.p.a. alla rifusione delle spese di giudizio.
Interposto gravame dalla RAGIONE_SOCIALE la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 5904/11/2016, pronunciata il 21 ottobre 2016 e depositata in segreteria il 15 novembre 2016, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 23 febbraio 2017).
NOME NOME resiste con controricorso.
Con decreto del 9 ottobre 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza
in camera di consiglio del 22 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c.
Rileva, in particolare, la ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto non provata la notifica della cartella di pagamento presupposta, per non avere l’Equitalia s.p.a. depositato la relazione di avvenuta notificazione dell’atto, in quanto, comunque, la notificazione era avvenuta con raccomandata con avviso di ricevimento a familiare, prodotto in atti, così come previsto dal citato art. 26 d.P.R. m. 602/1973, e, in ogni caso, non vi era l’obbligo di allegare all’intimazione di pagamento la relati va cartella di pagamento di riferimento.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. non aveva motivato la scelta di optare per l’accoglimento delle argomentazioni del contribuente, né in ordine alle argomentazioni dell’appellante Equitalia RAGIONE_SOCIALE Riscossione s.p.a. circa il perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento presupposta a mezzo del servizio postale.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c.
Sostiene, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso di esaminare il fatto storico costituito dalla prova documentale della notificazione della cartella di pagamento presupposta.
Così delineati i motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.
2.1. Preliminarmente, per ragion di ordine logico-giuridico, occorre esaminare il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente censura la sentenza impugnazione per mancanza di motivazione in ordine all’accoglimento delle tesi del contribuente.
Tale motivo è infondato.
E’ noto che, per costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di mancanza di motivazione, o di motivazione apparente della sentenza, allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (da ultimo, Cass. 15 novembre 2022, n. 33649; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105).
In particolare, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo –
quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 9 settembre 2022, n. 26618).
Nella fattispecie in esame, la Corte regionale ha, sia pur succintamente, dato conto delle ragioni poste a fondamento della sua decisione, ritenendo non provata la notificazione della cartella di pagamento presupposta, per non essere stato, tale atto, allegato alle intimazioni di pagamento impugnato, e per non avere, la società concessionaria della riscossione, provato la notificazione di tale atto presupposto, prevista dall’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973.
2.2. Il primo motivo è invece fondato.
Va innanzitutto rilevato che la società concessionaria per la riscossione ha più volte chiarito che la notificazione della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA è stata effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ricevuta da familiare convivente del contribuente in data 25 gennaio 2013.
Tale modalità è perfettamente possibile e legittima, in quanto prevista dall’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, nel testo vigente ratione temporis (da ultimo, Cass. 22 dicembre 2023, n. 35822; Cass, 21 settembre 2023, n. 27007); ovviamente, in questi casi, non trattandosi di notificazione effettuata attraverso ufficiale giudiziario o messo comunale, la notifica della cartella esattoriale si perfeziona
con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nell’avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.
Erra, pertanto, la C.T.R., nel ritenere non provata la notificazione della cartella di pagamento per mancata produzione della relativa relazione di notificazione, in quanto tale atto, trattandosi di notificazione effettuata a mezzo raccomandata a/r, non era necessario.
Deve inoltre evidenziarsi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte regionale, ai fini della validità dell’intimazione di pagamento non è necessaria l’allegazione della cartella di pagamento presupposta, non essendo, tale allegazione, prevista da alcuna norma di legge; del tutto erroneamente, perciò, il giudice del merito ha ritenuto che incombesse alla parte concessionaria depositare in giudizio non solo l’avviso di ricevimento della cartella, ma anche la copia della cartella medesima, desumendo detto onere dalla lettura incongrua della norma dell’art. 26, comma 4 più volte menzionato, nel quale è previsto un onere alternativo, correlato alle diverse modalità con le quali la notifica può essere effettuata («L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione») (cfr. Cass. 17 febbraio 2016, n. 3036).
Va rilevato, infine, con riferimento alla questione riguardante il contenuto di una delle intimazioni di pagamento, per la quale il contribuente sostiene di avere ricevuto non già l’atto presupposto (cartella di pagamento), ma soltanto il bollettino di pagamento con l’indicazione della cartella stessa, che, nel caso di contestazione dell’atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell’arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di “vicinanza della prova”, l’onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l’avviso (Cass. 26 novembre 2019, n. 30797; Cass. 28 dicembre 2018, n. 33563).
2.3. Il terzo motivo deve ritenersi assorbito.
Il ricorso deve quindi essere accolto, in relazione al primo motivo di ricorso; la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025.