Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16694 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 16694  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 12249/2024, proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato  presso l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata dello stesso difensore EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1239/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Toscana, depositata il 7 dicembre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
 NOME  COGNOME  impugnò  innanzi  alla  C.T.P.  di  RAGIONE_SOCIALE l’ iscrizione di ipoteca di cui alla nota n. 7110/807 del 27 giugno 2012, notificatagli il 10 luglio 2012, assumendo di non aver avuto conoscenza degli atti presupposti.
L’atto impugnato si fondava infatti sul mancato pagamento di una cartella recante una pretesa tributaria pari a € 1.841.538,33 , notificata  al  contribuente  nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (poi fusa con la RAGIONE_SOCIALE), a sua volta conseguente a due avvisi di accertamento emessi a carico  del  predetto  sodalizio  per  Irap,  Ires  e  Iva  degli  anni  2006  e 2007.
I giudici adìti respinsero il ricorso.
Il successivo appello erariale seguì identica sorte, in quanto la C.T.R. della Toscana ritenne provato il fatto che il contribuente fosse a conoscenza del carico a suo nome.
La  sentenza  della  C.T.R.  fu  cassata  da  questa  Corte,  adìta  con ricorso  del  contribuente,  che,  con  l’ordinanza  n.  8293  del  2023,  ne ravvisò il difetto di motivazione.
Riassunto il giudizio per le cure dello COGNOME, la Commissione tributaria di secondo grado della Toscana ne disconobbe nuovamente le ragioni.
I giudici regionali, in particolare, rilevarono quanto segue: « Dalla visione degli atti rileva che l’RAGIONE_SOCIALE ha prodotto copia della relata di notifica della cartella n. NUMERO_CARTA controfirmata  dal  Sig.  COGNOME  in  persona  che  attesta  in  maniera
inoppugnabile il ricevimento della stessa. Anche la cartella n. 0512011003043392 000 intestata all’obbligata principale RAGIONE_SOCIALE, notificata lo stesso giorno al sig. COGNOME in qualità di Presidente dell’Associazione risulta correttamente notificata al sig. COGNOME personalmente. Pertanto non appare veritiero quanto dedotto dalla Parte in ordine all’assenza di atti direttamente emessi a suo carico. Come documentalmente provato, lo stesso è stato destinatario della cartella n. 05120110030433392 001 ritualmente notificata il 2/9/2011, non opposta e quindi divenuta definitiva, con conseguente irretrattabilità del credito in essa richiamato ».
Detta sentenza è stata impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
NOME ha resistito con controricorso.
Il 31 dicembre 2024  la Consigliera delegata della Sezione tributaria  ha  formulato  proposta  di  definizione  anticipata  ai  sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.; il ricorrente ha depositato istanza di decisione ai sensi dell’art. 380 -bis , comma secondo, cod. proc. civ.; è stata così fissata udienza camerale per la discussione, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso , rubricato «nullit à della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., degli articoli 36 e 61 del d. Lgs. n. 546/1992, e dell’art. 132 cod. proc. civ, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. », il ricorrente assume che i giudici del rinvio non avrebbero spiegato le ragioni per le quali hanno ritenuto che la cartella esattoriale sottesa all’ipoteca opposta fosse riferita alle imposte accertate a carico della RAGIONE_SOCIALE NOME, emessa a carico dello COGNOME nella qualità di responsabile in solido con la stessa.
La censura è infondata.
Come rilevato nella proposta di definizione anticipata del giudizio, la sentenza della Corte regionale ha accertato l’avvenuta notifica della cartella intestata all’obbligata principale, dando atto che la stessa era stata notificata al contribuente nella sua qualità.
La motivazione della decisione appare conforme al ‘minimo costituzionale’ indicato dalla giurisprudenza di questa Corte per la valutazione di sufficienza richiesta dall’art. 111, comma sesto, Cost. (cfr. Cass. sez. U. n. 8053 e 8054/2014) e si basa sull’esame degli atti di causa, tra cui l’estratto di ruolo relativo alla cartella in contestazione -significativo della riconducibilità dei debiti alla posizione del sodalizio -la cui valutazione non può essere sindacata in questa sede.
3. Il ricorso va dunque respinto.
Il ricorrente va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
Lo  stesso  va  inoltre  condannato ,  ai  sensi  dell’art.  96,  terzo  e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 -bis cod. proc. civ., al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE  spese  del  presente  giudizio,  che  liquida  in  € 10.600,00  oltre spese  prenotate  a  debito,  oltre  ad  € 5.3 00,00  ai  sensi  dell’art.  96, comma terzo, cod. proc. civ., e ad € 2.5 00,00 ai sensi dell’art.  96, comma quarto, cod. proc. civ.
Dà  atto della sussistenza dei presupposti  processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Corte