Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6091 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6091 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DURANTE NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16369/2017 R.G. proposto da: NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
e contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso
la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 8648/9/2016, pubblicata il 19.12.2016,
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.3.2026, dal AVV_NOTAIO
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE aveva notificato all’odierno ricorrente preavviso di fermo n. 09780201400039594000, in relazione alle cartelle di pagamento nn. 097 2008 0153740735, 097 2012 0060206519 e 097 2013 0099967234.
A seguito di impugnazione del preavviso di fermo per difetto di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, in primo grado era stato accolto il ricorso, ritenendosi la mancata prova dell’avvenuta notifica, laddove in secondo grado, con la pronuncia oggi impugnata, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto correttamente notificate, a mezzo posta ex art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973, le tre cartelle poste a fondamento del preavviso di fermo.
Il contribuente ha proposto, quindi, ricorso per cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, affidato a sei motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE spiega controricorso, e RAGIONE_SOCIALE spiega controricorso e ricorso incidentale.
Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5.3.2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti sei motivi di ricorso.
Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3, 4 e 5 c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 16, comma 3 del d. lgs. N. 546 del 1992, dell’art 115, comma 1, c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..
Deduce il ricorrente che, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 115, comma 1, c.p.c. e 2697 c.c., il giudice di appello avrebbe ritenuto ammissibile l’atto di appello, notificato in plico chiuso al contribuente, ritenendo incompatibile con il peso della busta la circostanza che quest’ultima fosse vuota.
Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3, 4 e 5 c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione o falsa applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, e per aver disapplicato l’art. 16 del d.lgs. 546 del 1992.
Deduce la parte ricorrente l’erroneità della pronuncia impugnata laddove ha ritenuto sanata l’eccepita inammissibilità dell’appello dalla costituzione in giudizio dell’odierno ricorrente.
2.1 I primi due motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Basti osservare sul punto, come, per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo collegio vuole dare continuità, nel caso in cui la notifica di un atto avvenga a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l’atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione (Cass. n. 6251 del 2025, pronunciata in tema di prova della notifica a mezzo raccomandata della cartella di pagamento, ma con ragionamento estendibile alla vicenda per cui è causa).
In ogni caso, poi, tenuto conto della compiuta difesa articolata nel merito dalla parte appellata, deve ritenersi raggiunto lo scopo dell’atto e, di conseguenza, non si sarebbe in ogni caso potuta dichiarare la nullità della notifica (sul punto, si confronti la giurisprudenza di legittimità, fin da Cass. 1184/2001, e, più di recente, 8777/2008, 18402/2018).
Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3, 4 e 5 c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 156, comma 3, c.p.c..
Deduce la parte ricorrente l’erroneità della pronuncia impugnata laddove ha ritenuto tempestivo l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nonostante il decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c.: l’atto di appello, infatti, era contenuto in una busta chiusa e, sulla busta, vi è indicata quale data di avviso al destinatario la data del 23.3.2016, con la conseguenza che deve considerarsi ricevuto il plico in data successiva al 23.3.2016, dovendosi ritenere tardivo l’appello proposto avverso la sentenza depositata in data 21.9.2015.
3.1 Il motivo è infondato.
Costituisce pacifico orientamento di legittimità, cui questo collegio intende dare continuità, che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell’atto (fra le altre, Cass. n. 5889/2017); ne consegue la tempes tività dell’atto di appello.
Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3, 4 e 5 c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2712-2718 c.c., 115 c.p.c., 58 d. lgs. N. 546 del 1992.
Deduce la parte ricorrente che erroneamente la Commissione Tributaria Regionale avrebbe ritenuto provata la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, laddove, contumace in primo grado, in secondo grado l’ente della riscossione si era limitato a depositare un estratto di ruolo informe.
Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3, 4 e 5 c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del d.p.r. 602 del 1973 e dell’art. 479 c.p.c..
Deduce la parte ricorrente che erroneamente la pronuncia impugnata avrebbe ritenuto valida la procedura esecutiva iniziata nei confronti dell’odierno ricorrente, pur sulla base della assenza, o comunque della mancata prova, della notifica degli atti rispetto alla medesima prodromici.
Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3, 4 e 5 c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d. lgs. 546 del 1992, dell’art. 345 c.p.c., degli artt. 2712-2718 c.p.c..
Deduce la parte ricorrente l’erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la produzione in grado di appello di documenti afferenti fatti nuovi, quali l’avvenuta notifica dell e cartelle di pagamento.
6.1 I motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, e sono infondati.
Deve osservarsi, come ribadito di recente da Cass. n. 35019 del 2025, che l’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, ha natura di atto autonomamente impugnabile per vizi propri, oppure, in caso di mancata
notificazione della cartella di pagamento, per far valere un vizio della sequenza procedimentale, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto, o per contestare, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata di cui il contribuente può dedurre di essere venuto per la prima volta a conoscenza ( ex multis , Cass. 27581/2018). Aggiunge la pronuncia che, in base al meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo), se l’intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108/2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736, e, da ultimo, Cass. 20476/2025).
Da tale premessa deriva che, nel caso di specie, ammissibile la produzione della documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento, come rilevata dalla CTG2, non può ritenersi che essa ampli illegittimamente il thema decidendum , afferendo al medesimo credito fiscale, e costituendo il conseguente rilievo di tardività del ricorso una mera difesa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 57, comma 2, e 58 d.lgs. n. 546/1992 nel testo ratione temporis vigente (sul punto Cass. 30227/2022).
A ciò consegue, evidentemente, la legittimità della procedura esecutiva, instaurata sulla base della cartella, correttamente notificata.
In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione in favore della controricorrente e della controricorrente e ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità , che liquida in € 1.400,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 5.3.2026.
Il Presidente NOME COGNOME