Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15200 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15200 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29220/2016 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (incorporante di RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio
dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) del foro di Roma, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-ROMA n. 2815/2016 depositata il 10/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 3/3/2011, RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME intimazione di pagamento n. 097 2011 9017934285000, relativa all’a.i. 2001 per euro 19.009,66, contenente ruoli per lrpef, addizionali, Irap ed Iva, oltre sanzioni ed interessi. In particolare, l’intimazione riportava nel “dettaglio degli addebiti” il riferimento alla cartella di pagamento nr. 097 NUMERO_CARTA, data per notificata il 22/3/2006.
Il contribuente, ‘ravvisa irregolarità nell’adempimento della notifica della predetta cartella, avvenuta per il tramite del servizio postale’, presentava ‘ricorso introduttivo al fine di veder riconosciuta l’illegittimità e la nullità dell’avviso d’intimazione nr. NUMERO_DOCUMENTO, per la mancata o inesistente notificazione della sottesa cartella di pagamento e degli atti prodromi della stessa’ (p. 3 ric.).
L’adita CTP di Roma, con sentenza n. 19047/2004, resa ad esito della pubblica udienza del 25/6/2014, rigettava il ricorso.
Il contribuente proponeva appello e l a CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, lo respingeva, sulla base della seguente motivazione:
ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, in merito all’avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte, diversamente da come lamenta la parte, è sufficiente l’esibizione della fotocopia dell’avviso di
ricevimento della raccomandata che conteneva la cartella medesima .
Inoltre, ai fini del legittimo disconoscimento di autenticità della fotocopia prodotta dalla controparte, la parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare specificatamente il motivo di non autenticità della fotocopia, ai sensi dell’art. 2716 c.c., non essendo sufficiente una doglianza generica, come invece espressa nel caso di specie.
Con riguardo alla lamentata inesistenza della notifica della cartella di pagamento presupposta, in quanto eseguita mediante servizio postale e recapitata da soggetto non abilitato, asseritamente in violazione dell’art. 26 dpr 602/73, come modificato dalle intervenute riforme legislative, si osserva, conformemente all’autorevole giurisprudenza da ultimo formatasi sul punto, pur in costanza RAGIONE_SOCIALE intervenute modifiche legislative dell’art. 26 , che la cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, per il perfezionamento della notifica medesima, è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico, ovviamente da parte del portalettere trattandosi di notifica per posta, al domicilio del destinatario, giusta artt. 32 e 39 del D.M. 9/4/2001. Orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che ciò sia avvenuto, atteso che, dai documenti probatori prodotti, risulta come la racc. n. 60483679227-2, contenente la cartella presupposta in oggetto giusta indicazione del numero della stessa sulla cartolina di ricevimento, sia stata spedita in data 17/3/06 e sia stata consegnata all’indirizzo del destinatario in data 22/3/06 e come la cartolina di ricevimento sia stata sottoscritta personalmente dal destinatario medesimo.
Con riguardo alla omessa redazione della relata di notifica si osserva che la stessa non costituisce motivo di illegittimità della notifica della cartella di pagamento, quando questa venga notificata mediante servizio postale, come nella specie, poiché l’art. 26 dpr 602/73 non prevede la redazione di alcuna relata di notifica dal momento che le “notizie” richieste dagli articoli 148 e 149 cpc per le raccomandate spedite dagli Ufficiali Giudiziari sono contenute nell’avviso di ricevimento, che costituisce unica prova dell’avvenuta ricezione , peraltro coperta da fede privilegiata, fino a querela di falso.
Con riguardo alla doglianza relativa alla carenza di motivazione dell’atto impugnato, si osserva infine che lo stesso è sufficientemente motivato in conformità al modello approvato con Decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE Finanze.
Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi. Resistono l’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) con distinti controricorsi.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l”error in judicando’ in ragione dell’erronea valorizzazione RAGIONE_SOCIALE prove documentali, in relazione all’articolo 360 n. 3 e 5 del codice di procedura civile’.
1.1. Con riguardo alla raccomandata n. 60483679277-2 ‘l’avviso di ricevimento depositato in atti, cui fa riferimento la Commissione, è incompleto . L’avviso di ricevimento deve attestare la persona cui la cartella è consegnata in maniera che vi sia la presunzione che o direttamente all’interessato o attraverso altra persona l’atto sia stato portato a conoscenza dell’effettivo destinatario. Tuttavia risulta chiaro e coincidente solo il domicilio presso il quale sarebbe avvenuta la notifica ma non nelle mani di chi e quale fosse realmente il contenuto. Sul punto questa difesa fa rilevare ai Giudici del gravame che, quanto affermato nello
specifico passaggio della sentenza non può essere assolutamente condiviso. Non è possibile in effetti affermare che la spedizione della raccomandata effettuata dall’Agente di RAGIONE_SOCIALE, di cui risulti solo copia dell’avviso di ricevimento, costituisca di per sé garanzia certa che la busta contenesse la cartella sottesa all’atto impugnato dal ricorrente come affermato dai giudici di primo grado. Nella fattispecie la società RAGIONE_SOCIALE avrebbe provveduto in applicazione dell’articolo 26 del DPR 602/73 menzionato dai Giudici a notificare la cartella con invio diretto della raccomandata postale. In tal caso è comunque onere del mittente fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto e della effettiva consegna della stessa con la predetta raccomandata . La controparte, nelle memorie di costituzione, ha esibito unicamente un estratto di ruolo e l’avviso di ricevimento relativo all’assunta notifica della cartella ma non quest’ultima, senza la possibilità di garantirne, in tal modo, l’effettiva coincidenza tra destinatario e contenuto del plico’.
1.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
È inammissibile perché, alla luce della sentenza impugnata, il contribuente aveva impugnato l’intimazione di pagamento facendo valere l’inesistenza della notificazione della cartella presupposta. In tal senso si esprime anche il ricorso (pp. 3 e 4) nella parte dedicata al riassunto dello svolgimento del processo. Il contribuente dunque non dimostra che la questione della difformità del contenuto del piego raccomandato notificatogli dalla cartella presupposta sia stata introdotta già in primo grado.
Sotto altro profilo, medesimamente conducente all’inammissibilità, l”erronea valorizzazione RAGIONE_SOCIALE prove documentali’ dedotta nel motivo integra, sostanzialmente, la denuncia un vizio di (pretesa) inadeguatezza motivazionale, non consentita alla luce dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;
né, agli effetti del paradigma del n. 3 concorrentemente, e per ciò solo inammissibilmente, evocato, è finanche allegata la norma in tesi violata.
Il motivo è, altresì e comunque, manifestamente infondato.
Vale in fatti il costante principio per cui, ‘in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione’ .
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Eccezione di nullità della sentenza per omessa pronuncia in merito alla conformità RAGIONE_SOCIALE prove esibite solo in fotocopia e relative alla notifica della cartella di pagamento nr. NUMERO_CARTA, in relazione all’articolo 360 n. 3 e 5 del codice di procedura civile’.
2.1. ‘In tema di notificazione della cartella di pagamento per mezzo del servizio postale soltanto l’avviso di ricevimento prodotto in originale è documento idoneo a comprovare l’avvenuta notifica, quando il contribuente abbia espressamente contestato la conformità del documento prodotto in fotocopia e la eventuale sottoscrizione apposta’. ‘Dagli atti del giudizio emerge con chiarezza ce il ricorrente abbia, sin dal primo grado di giudizio, contestato l’inesistenza della notifica qualora fosse stata confermata la mancata esibizione della necessaria documentazione
(‘rectius’: originale dell’avviso di ricevimento) da parte dell’Ufficio, secondo gli indirizzi della richiamata giurisprudenza di cassazione, come in effetti è avvenuto. La parte avversaria in effetti non ha mai depositato l’originale del predetto documento in ciascuno dei primi gradi di giudizio, nonostante l’eccezione proposta nelle predette sedi dal ricorrente’.
2.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
È inammissibile in quanto non allega e non dimostra di aver contestato la conformità della copia prodotta all’originale, non già genericamente, come ‘expressis verbis’ ritenuto dalla CTR alla stregua di un assunto non censurato, ma specificamente, come necessario alla stregua della giurisprudenza di legittimità. Ed invero, ‘i n tema di prova documentale il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità RAGIONE_SOCIALE stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni’ .
D’altronde, s’è rilevato che ‘nel silenzio dell’art. 2719 cod. civ. in merito ai modi e ai termini in cui il disconoscimento debba avvenire, è da ritenere applicabile la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima
risposta successiva alla sua produzione’ .
Sotto altro profilo, come già per il primo motivo, la censura dedotta non è consentita alla luce dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; né, agli effetti del paradigma del n. 3 concorrentemente, e per ciò solo inammissibilmente, evocato, è finanche allegata la norma in tesi violata.
Fermo quanto innanzi, il motivo è comunque manifestamente infondato.
‘Il disconoscimento’ giusta nuovamente Sez. 3, n. 10326 del 2014 -‘della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, di cui all’art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni’ Ed invero, ‘i n tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso’ [così Sez. 5, n. 23426 del 26/10/2020 (Rv. 659342 –
01), che, in una fattispecie contermine a quella che ne occupa, ha affermato che la CTR aveva correttamente dichiarato il regolare perfezionamento della notifica sulla base della copia della cartolina di ritorno, valorizzando, in assenza di produzione dell’originale e di conseguente rituale disconoscimento da parte del contribuente, il quale assumeva di non aver mai ricevuto detta notifica, il fatto che su di uno stesso foglio erano riportati gli estremi della cartella, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, nonché della fotocopia della ricevuta di ritorno, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l’atto e la firma autografa dello stesso’].
Nella fattispecie che ne occupa, ineccepibilmente la CTR ha sottolineato -in contrario rispetto ad un solo generico disconoscimento della copia da parte del contribuente -che, ‘ dai documenti probatori prodotti, risulta come la NUMERO_DOCUMENTO. n. NUMERO_DOCUMENTO, contenente la cartella presupposta in oggetto giusta indicazione del numero della stessa sulla cartolina di ricevimento, sia stata spedita in data 17/3/06 e sia stata consegnata all’indirizzo del destinatario in data 22/3/06 e come la cartolina di ricevimento sia stata sottoscritta personalmente dal destinatario medesimo’: trattasi di un motivato accertamento in fatto, incensurabile in sede di legittimità.
Con il terzo motivo si denuncia: ‘Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l”error in judicando’ per erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE doglianze proposte sui vizi propri dell’atto impugnato ed in particolare sulla carenza di motivazione e decorrenza del termine prescrizionale, in relazione all’articolo 360 n. 3 e 5 del codice di procedura civile’.
3.1. ‘ Si contesta la sbrigativa e quanto mai arbitraria pronuncia in ordine alla carente motivazione portata dall’intimazione di pagamento, per cui i giudici hanno ritenuto che, essendo specificate le singole causali, l’anno di riferimento e le somme
richieste, il contribuente sarebbe stato pienamente in grado di conoscere le ragioni del credito azionato nei suoi confronti. Sul punto l’appellante lamenta l’assoluta carenza della sentenza impugnata e anche per tale motivazione richiede l’integrale riforma. Avendo riguardo, infatti, alle somme richieste a titolo di imposta in conseguenza all’atto presupposto, giova rilevare come appaia evidente che gli unici elementi contenuti nell’atto impugnato consistano proprio nella sola indicazione dell’anno di imposta cui si riferisce, senza specificazione dei motivi del recupero, salvo un elenco di codici e numerazioni’. ‘ In ordine poi alla conseguente decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal diritto di recuperare le somme intimate, si ribadisce che, in assenza della notifica dell’atto prodromico (la cartella di pagamento), la notifica dell’atto impugnato (03/03/2011) sarebbe giunta oltre ogni termine previsto dalle norme in vigore’.
3.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
Esso non riproduce l’intimazione di pagamento, conseguentemente contravvenendo ai principi di precisione ed autosufficienza.
Sotto altro profilo, come già per i motivi precedenti, la censura dedotta non è consentita alla luce dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; né, agli effetti del paradigma del n. 3 concorrentemente, e per ciò solo inammissibilmente, evocato, è finanche allegata la norma in tesi violata.
Il motivo è comunque manifestamente infondato.
Esso non confuta l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR secondo cui l’atto ‘ è sufficientemente motivato in conformità al modello approvato con Decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE Finanze’.
Relativamente alla censura di ‘ decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal diritto di recuperare le somme intimate’, la stessa
non coglie nel segno, a misura dell’avere la CTR verificato la rituale notifica della pregressa cartella.
In definitiva, il ricorso deve essere integralmente respinto.
4.1. Ciò comporta le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Condanna il ricorrente a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre esborsi in ragione di euro 200,00, contributo forfettario in ragione del 15% ed accessori se ed in quanto dovuti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 15 marzo 2024.