Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28373 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26194/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in San Pietro Vernotico INDIRIZZO), INDIRIZZO, non costituita,
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia -sezione staccata di Lecce n. 1112/22/2017, depositata il 3 aprile 2017;
AVVISO DI INTIMAZIONE -TRIBUTI VARI.
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 19 giugno 2024 dal consigliere relatore dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), in data 28 marzo 2012, notificava alla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione l’intimazione di pagamento n. 024-20129003818572, dell’importo di € 8.838,87, emessa sulla base di precedente cartella di pagamento n. 024-20100006050115-000, riguardante iscrizioni a ruolo operate dal Ministero RAGIONE_SOCIALE Comunicazioni.
Avverso tale avviso di intimazione di pagamento la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi la quale, con sentenza n. 61/01/2013, depositata il 18 aprile 2013, lo accoglieva, annullando l’intimazione impugnata.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia -sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 1112/22/2017, pronunciata il 20 marzo 2017 e depositata in segreteria il 3 aprile 2017, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE (ricorso notificato il 17 novembre 2017), sulla base di un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Con decreto del 2 aprile 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la camera
di consiglio del 19 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nonché degli artt. 2718 cod. civ., 214 e 215 cod. proc. civ., in relazione all’ art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, l’ente della riscossione che erroneamente la RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto non sufficiente, ai fini della prova dell’avvenuta notificazione della cartella di pagamento presupposta rispetto all’avviso di intimazione impugnato, la copia fotostatica munita dell’apposita asseverazione di conformità all’originale proveniente dal concessionario per la riscossione, tenuto conto altresì del fatto che il disconoscimento della conformità all’originale di tale documento da parte del contribuente era assolutamente generico e non fondato su circostanze specifiche.
2. Il ricorso è fondato.
Ed invero, il concessionario per la riscossione, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notificazione della cartella di pagamento presupposta rispetto all’avviso di intimazione oggetto di impugnazione, ha depositato copia fotostatica dell’avviso di ri cevimento, munito di attestazione di conformità all’originale dello stesso concessionario.
Orbene, secondo l’art. 5, comma 5, del d.l. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, «sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e
qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza».
Sul punto, va rilevato che -come suggerisce il dato testuale («qualsiasi atto o documento») – tale disposizione deve ritenersi di ampia portata, ricomprendendo qualunque atto che interviene nel procedimento di riscossione, ivi compresi quelli attestanti la notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, come è noto, ai sensi dell’art. 2718 cod. civ., «le copia parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella p arte dell’originale che riproducono letteralmente».
Conseguentemente, gli atti depositati in corso di causa da parte dell’Ufficio non possono essere considerati come semplici scritture , bensì copie conformi all’originale sia dell’avviso di ricevimento della cartella di pagamento che dell’estratto di ruolo.
Tali conclusioni sono corroborate, a livello sistematico, dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di copie conformi degli estratti di ruolo, secondo la quale « ai fini dell’ammissione di un credito d’imposta al passivo fallimentare (art. 45 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore RAGIONE_SOCIALE imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell’art. 2718 cod. civ. (secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma
prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell’esattore, di cui è coadiutore (art. 130 d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858), e che l’esattore, pur non rientrando tra i “pubblici depositari” – cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 cod. proc. civ., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte – è tuttavia un “depositario” del ruolo, datogli in consegna dall’intendente di finanza (art. 24 d.P.R. n. 602/1973), ed inoltre è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (secondo cui l’autenticazione RAGIONE_SOCIALE copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale)» (Cass. 5 dicembre 2011, n. 25962).
Inoltre il disconoscimento deve essere circostanziato e non generico e indicare i documenti specifici che si contestano e gli aspetti che a parere del ricorrente sono difformi dall’originale, allegando idonea prova (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 13 maggio 2021, n. 12794), ciò che non è avvenuto nel caso di specie, in cui la C.T.R. ha ritenuto sufficiente il disconoscimento senza valorizzare a quali circostanze il suddetto disconoscimento si riferisse e se erano o meno esplicitate le ragioni dello stesso.
Consegue l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia -sezione staccata di Lecce, in diversa
composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia -sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2024.