Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7052 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7052 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
COGNOME VALENTINO,
-intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 4375/2021, depositata in data 9 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19
febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Cartella di pagamento -Notifica -copia -destinatario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15655/2022 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato ,
-ricorrente –
Contro
L’Agenzia delle EntrateRiscossione ricorre nei confronti di NOME COGNOME che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Pavia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO emessa dall’Ufficio per il recupero Irpef per l’anno di imposta 2015. In particolare, la C.t.r., dopo essersi espressamente pronunciata sull’ammissibilità del l’impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di mancata notificazione delle cartelle, ha ritenuto non perfezionato l’iter notificatorio della cartella di pagamento impugnata.
Considerato che:
Con l’unico motivo l’ Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 2700 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata esclusivamente nella parte in cui -dopo aver affermato che la prova della regolare notifica della cartella, a mezzo messo notificatore ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. , in caso di irreperibilità relativa del destinatario, richiede il deposito della ricevuta di ritorno della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. Cad) -ha ritenuto che non fosse stata data prova di detta ultima in quanto era stata prodotta solo copia «fronte e retro»; che la fotocopia «fronte» indicava il destinatario, il suo indirizzo, e l’ufficio postale di spedizione, ma la fotocopia «retro» era priva di riferimenti che consentissero la riconduzione della detta Cad al contribuente, ad altre persone addette e, finanche, alla copia «fronte» della cartolina stessa, apparendovi apposta firma sconosciuta e, potendo, detta copia «retro» ricondursi ad uno qualsiasi dei soggetti ai quali era stato spedito analogo atto nel medesimo giorno.
Assume che la notifica era regolare in quanto erano state espletate tutte le formalità ed era stato depositato l’avviso di ricevimento della Cad; aggiunge che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato, all’indirizzo del destinatario, a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’ art. 160 cod. proc. civ.; che le relate di notifica e gli avvisi di accertamento sono assistiti da fede privilegiata.
2 Il motivo è fondato.
2.1. La C.t.r. ha ritenuto che l’Ufficio non avesse fornito adeg uata prova della notifica -non perché non erano state espletate tutte le formalità o perché la firma apposta sull’avviso di accertamento era illeggibile -bensì evidenziando che non vi era modo di collegare la copia del retro dell’avviso di ricevimento con la copia della parte anteriore, sicché non poteva nem meno ricondursi l’una all’altra. Ha aggiunto che, di conseguenza, non vi era certezza sul soggetto che aveva firmato quell’avviso , potendo essere il destin atario di un’altra raccomandata spedita quel medesimo giorno.
2.2. La ricorrente ha riprodotto in ricorso tutti gli elementi necessari per ritenere validamente notificata la cartella.
In particolare, ha prodotto il referto di notificazione della cartella nel quale risulta attestata l’irreperibilità relativa del destinatario; l ‘elenco degli avvisi di deposito ove , al numero 32, risulta il deposito
della raccomandata (n. NUMERO_CARTA di cui al precedente referto, indirizzata al contribuente; l ‘ulteriore prospetto dal quale risulta il numero della raccomandata (n. 57321131840) contenente la c.d. cad spedita al contribuente; la copia fronte della ricevuta di ritorno di detta ultima; la copia retro dove vi è la precisazione che i dati relativi all’invio sono indi cati sul fronte della cartolina debitamente sottoscritta nello spazio destinato alla «Firma per esteso del ricevente».
2.3. Ciò posto, deve rilevarsi in primo luogo che per giurisprudenza costante di legittimità il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. 20/06/2019, n. 16557). Il detto principio va tenuto fermo anche nell’ipotesi in cui si contesti che la copia del retro non è quella corrispondente alla copia del fronte (in questo senso cfr. Cass. 06/06/2024, n. 15873).
2.4. Quanto, poi, al soggetto che ha sottoscritto la ricevuta di ritorno, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale in forza del disposto dell’art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell’attività direttamente svolta dall’ufficiale giudiziario ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l’atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall’agente postale, la relata di notificazione
fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione dell’identità del destinatario (Cass. 03/09/2019, n. 22058, Cass. 04/02/2014, n. 2421). Si è precisato, inoltre, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l’atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio all’uopo destinato (Cass. 31/07/2015, n. 15289. Nello stesso senso Cass. 04/08/2021, n. 22225).
2.5. La C.t.r., nel ritenere che non vi fosse prova della regolare notifica della cartella, non si è attenuta a questi principi.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulla spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025.