Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8034 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
Oggetto: tributi Cartella-notifica
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13282/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., con l’AVV_NOTAIO e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t., con gli AVV_NOTAIOti prof. NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME e con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Milano, n. 5139/45/15, pronunciata il 23 novembre 2015 e depositata il 26 novembre 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 marzo 2024 dal Co: NOME COGNOME.
RILEVATO
La società contribuente veniva attinta in data 25.06.2014 dalla notifica di sette atti di intimazione relativi ad altrettante cartelle di pagamento. La società ricorrente adiva così il giudice di prossimità, deducendo l’omessa notifica di tutti gli atti presupposti (cartelle e iscrizione a ruolo) con conseguente illegittimità degli atti impugnati e intervenuta prescrizione del debito erariale, riferendosi le cartelle agli anni d’imposta 2002/2008. Si costituiva l’Agente della RAGIONE_SOCIALE che chiedeva il rigetto del gravame, ivi producendo estratti di ruolo e fotocopie semplici degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione delle cartelle.
I due giudizi di merito esitavano in favore dell’Amministrazione, avendo sia la CTP sia la CTR ritenuto il ricorso introduttivo tardivo, e quindi inammissibile, previa declaratoria della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente, con ricorso affidato a due motivi, il primo dei quali articolato in tre sottoprofili, cui replica l’Agente della RAGIONE_SOCIALE con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza, l’incaricato per la riscossione ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.
CONSIDERATO
Con il primo motivo la parte ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto relative alle notificazioni a mezzo del servizio postale ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
1.1 Segnatamente, con detto motivo articolato sotto plurimi profili, la contribuente lamenta in primis la violazione dell’art. 7 l. n. 890/1982, nel testo novellato dall’art. 36, co. 2 quater, l. n. 31/2008, laddove non risulta rispettato il precetto per cui, in caso di mancata consegna del plico al destinatario, è previsto l’invio di una seconda raccomandata con avviso di ricevimento.
1.2 Sotto altro profilo lamenta poi che la CTR non si sarebbe avveduta del mancato adempimento dell ‘onus probandi da parte di RAGIONE_SOCIALE in ordine al perfezionamento della notifica delle cartelle esattoriali, essendo state prodotte in giudizio solo le copie fotostatiche delle relative relate mentre veniva omessa la produzione integrale delle cartelle in originale.
1.3 Ne conseguirebbe, a termini del terzo profilo di censura, l’inesistenza della notifica non avendo RAGIONE_SOCIALE dimostrato il collegamento tra quanto notificato e le relate di notifica prodotta in atti a termini degli artt. 26, co. 4, e 57 d.P.R. n. 602/1973 e artt. 37 d.l. n. 223/06.
In disparte l’inammissibilità del mezzo di impugnazione, per carenza di specificità deducendo genericamente l’invalidità delle notificazioni senza allegare né riprodurre il contenuto delle relate, il motivo è, in ogni caso, infondato.
2.1 Invero è consolidato l’orientamento per cui … Allorché l’ufficio finanziario proceda alla notifica mediante invio diretto dell’atto a mezzo posta, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, si applicano le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario con la conseguenza che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata “autorizzata al ritiro della posta”, deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di “incaricato”, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l’atto sicché, per vincere la presunzione derivante dalla consegna a tale persona, occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando
né addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario (Cass. V, n. 9240/2019).
2.2 Sulla scorta di tale ragionamento ermeneutico questa Corte ha conseguentemente stabilito che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (v., ex plurimis,Cass., 29 novembre 2021, n. 37258; Cass., 4 febbraio 2020, n. 2489; Cass., 3 aprile 2019, n. 9240; Cass., 12 novembre 2018, n. 28872; Cass., 13 giugno 2016, n. 12083); nonché che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione, e della relativa data, è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (v., e pluribus , Cass., 19 novembre 2021, n. 35616; Cass., 26 giugno 2020, n. 12883; Cass., 28 dicembre 2018, n. 33563; Cass., 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., 29 luglio 2016, n. 15795; Cass., T., 31 gennaio 2024, n. n. 2941).
2.3 Né possono essere accolti il secondo ed il terzo profilo del primo motivo, atteso che la parte contribuente non deduce in quali termini sia stata contestata detta difformità, questa Corte ripetutamente rimarcato, in tema di prova documentale, che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale
venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (v., ex plurimis, Cass., 11 gennaio 2022, n. 478; Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993).
Il primo motivo non può dunque essere accolto.
3. Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta con un unico motivo la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relative alla prescrizione delle pretese tributarie nei confronti della società contribuente ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. e omesso esame di elementi di fatto dai quali si desume l’intervenuta prescrizione dei titoli che sono stati oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., per non aver considerato la CTR che il debito erariale portato da una cartella esattoriale è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
4. Il secondo motivo è inammissibile ove proposto per la prima volta in gradi di appello, né parte contribuente riporta i passi degli atti processuali di primo grado dove tale eccezione è stata formulata. Ed infatti, l’eccezione di prescrizione è eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, da proporsi nella prima difesa. È consolidato l’orientamento per cui i n tema di processo tributario, il divieto di “nova” in appello, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, si applica, oltre che alle domande, alle eccezioni in senso proprio, intese come lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale nel giudizio di impugnazione di cartella esattoriale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia impeditiva, modificativa o estintiva della pretesa fiscale, da cui derivano il mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, implicando la deduzione di fatti che richiedono
una specifica indagine, non effettuabile per la prima volta in appello (cfr. Cass. V, n. 27562/2018; n. 30227/2022).
5. In ogni caso, il motivo è anche infondato. Ed infatti, Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 c.c., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. V, n. 2941/2007; Cass. T., n. 33213/2023).
6. In conclusione , il ricorso è infondato e dev’ essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese in favore di RAGIONE_SOCIALE che liquida in €. seimila/00, oltre a d €.200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024.