Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20620 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20620 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, alla INDIRIZZO in Roma;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 20, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 17.11.2020, e pubblicata il 4.1.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO: Iva ed altro -Intimazione di pagamento Questioni di notificazione Anche effettuata a mezzo PEC.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a COGNOME Rocco, l’11.5.2018, l’intimazione di pagamento n. 139 2018 901110339 000, riportante diciassette cartelle esattoriali relative al richiesto pagamento di Iva ed altro, per un valore dichiarato di Euro 2.306,56.
Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, proponendo censure procedimentali e di merito. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo non provata la regolarità della notificazione di due cartelle esattoriali presupposte.
L’Incaricato per la riscossione spiegava appello avverso la decisione conseguita in primo grado, per la parte in cui era rimasto soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, mentre il contribuente proponeva appello incidentale. La CTR accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ritenendo provata la regolare notificazione anche delle due cartelle esattoriali annullate dai giudici di primo grado, mentre rigettava l’appello incidentale del Pistininzi, ritenendolo infondato. Compensava quindi le spese di lite tra le parti osservando che la documentazione relativa all’intervenuta regolare notificazione delle due cartelle esattoriali era stata prodotta dalla ricorrente principale solo nel giudizio di appello.
Il contribuente ha introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, e dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto regolari le notificazioni degli atti presupposti
a mezzo PEC, sebbene privi di firma ed attestazione di conformità all’originale, e sebbene inviati da indirizzo del notificante non presente nei pubblici registri. Le notifiche eseguite nelle mani di terze persone, inoltre, non risultano corredate dall’invio di raccomandata informativa.
Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la violazione dell’art. 2719 cod. civ., per non avere la CTR pronunciato sulla mancata attestazione della conformità agli originali delle fotocopie prodotte in giudizio, attestazione che neppure avrebbe potuto essere fornita dall’Agenzia delle Entrate Riscossione perché non legittimata.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello, per aver ritenuto regolari le notificazioni degli atti presupposti a mezzo PEC, sebbene privi di firma ed attestazioni di conformità all’originale, ed inviati da indirizzo del notificante non presente nei pubblici registri.
3.1. La CTR ha rilevato che non risulta necessaria la produzione degli atti notificati e delle relate in originale, essendo sufficiente la produzione di copie fotostatiche, in assenza di ‘un disconoscimento preciso e circostanziato’ (sent. CTR, p. 2). La notificazione a mezzo posta è consentita dalla legge all’Incaricato per la riscossione, applicandosi la disciplina dettata dal Regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede l’invio di raccomandata informativa.
3.2. Occorre allora ricordare come questa Corte regolatrice abbia già avuto modo di chiarire che ‘in tema di notificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente, l’atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché – ai sensi dell’art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall’art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 – le copie
per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta’, Cass. sez. V, 19.12.2023, n. 35541; e non si è mancato, ancor più di recente, di specificare che ‘in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall’origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere di emettere l’atto, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell’agente, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice’, Cass. sez. V, 15.7.2024, n. 19327. Nel caso di specie è la stessa CTR ad attestare che il contribuente non ha specificamente contestato la non conformità delle copie prodotte degli atti agli originali.
3.3. Inoltre, questa Corte di legittimità ha avuto occasione di chiarire che, in materia di notificazione a mezzo Pec, la legge protegge, mediante la previsione della necessaria iscrizione in pubblici registri, il corretto indirizzo di notificazione del destinatario, non del mittente (cfr. Cass. S.U., 18.5.2022, n. 15979). Nel caso della cartella esattoriale ciò che rileva, piuttosto, è la sua certa riferibilità dell’atto all’Incaricato per l’esazione, dato neppure messo
in discussione in questo giudizio. Peraltro la notificazione ha comunque raggiunto il suo scopo, consentendo al contribuente di approntare tempestive e complete difese.
3.4. Ancora mediante il primo motivo di ricorso, evidentemente riferendosi alle notificazioni postali, il contribuente critica l’invalidità delle notifiche eseguite nelle mani di terze persone, perché non risultano corredate dall’invio di raccomandata informativa.
In proposito si è chiarito, indicando principi estensibili, che ‘nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992), le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, tra l’altro in diretta relazione di parentela col destinatario dell’atto, salva la facoltà di dimostrare, proponendo querela di falso, l’assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare’, Cass. sez. V, 5.8.2016, 16488; e non si è mancato di specificare che ‘in tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l’atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione’, Cass. sez. V, 9.3.2025, n. 6251.
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto.
Mediante il secondo strumento d’impugnazione il ricorrente contesta la CTR per non aver pronunciato sulla mancata attestazione della conformità agli originali delle fotocopie prodotte in giudizio, cartelle di pagamento e documentazione delle notifiche, attestazione che neppure avrebbe potuto essere fornita dall’Agenzia delle Entrate Riscossione perché non legittimata.
4.1. Il secondo motivo di ricorso si sovrappone parzialmente al primo, al cui esame si rimanda. In ogni caso il ricorrente pone una questione di diritto, su cui questa Corte di legittimità è comunque tenuta a pronunciare (Cass. sez. V, 28.10.2015, n. 21968, conf. Cass. sez. VI-III, 8.10.2014, n. 21257).
Può allora ricordarsi come si sia già spiegato che ‘in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che non aveva ritenuto sufficiente la avvenuta produzione, da parte dell’agente della riscossione, di copie fotostatiche delle relate di notifica contenti il riferimento “al carico di cui agli estratti di ruolo” impugnati dalla contribuente, senza considerare che, in assenza di contestazioni sulla conformità delle copie agli originali, l’estratto di ruolo – equipollente della matrice – conteneva tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria)’, Cass. sez. V, 21.7.2021, n. 20769.
4.2. Inoltre, ‘il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del
disconoscimento previsto dall’art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni’, Cass. sez. V, n. 12737 del 23/05/2018.
Anche il secondo strumento d’impugnazione risulta pertanto infondato e deve essere perciò respinto.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione delle ragioni della decisione e del valore della controversia.
5.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da COGNOME COGNOME che condanna al pagamento in favore della costituita controricorrente delle spese di lite, e le liquida in complessivi Euro 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20.6.2025.