Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15562 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15562 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26368-2018 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso d all’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d all’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrenti –
e
COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco pro tempore
– intimato – avverso la sentenza n. 452/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 31/1/2018;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. COGNOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 6129/2015 della Commissione tributaria provinciale di Messina con cui era stato accolto parzialmente il ricorso di NOME COGNOME avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e sottese cartelle esattoriali.
Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ed Agenzia delle entrate resistono con controricorso; il Comune di Messina è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con il secondo motivo, da esaminare preliminarmente per ragioni di ordine logico -giuridico, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Commissione tributaria regionale riformato la sentenza di primo grado circa la mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese alla comunicazione d’iscrizione
ipotecaria, senza esaminare, quale «fatto controverso tra le parti e decisivo», la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento.
1.2. La doglianza va disattesa.
1.3. La Commissione tributaria regionale al riguardo ha affermato quanto segue: « …va rilevata l’erroneità della sentenza appellata per avere annullato le cartelle ivi indicate in quanto non oggetto del giudizio e la cui notifica è stata provata dall’Agente della Riscossione con idonea documentazione (in atti) nel corso del giudizio introduttivo e nel presente».
1.4. Il motivo si profila, dunque, inammissibile in quanto il vizio specifico denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., così come riformulato dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella l. 7 agosto 2012, n. 134, richiede che il fatto asseritamente omesso sia un fatto storico, con la conseguenza che, a tali fini, non costituiscono fatti le deduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass. nn. 18710/2022, 27415/2018), mentre sotto altro aspetto, si osserva che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo, per le ragioni suindicate ad un vizio inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 11892/2016).
1.5. Nella specie, il ricorrente ha dedotto, quindi, l’omesso esame non di un «fatto storico», ma quanto all’assunta mancata regolarità della notifica delle cartelle esattoriali -di profili attinenti alle risultanze probatorie, la rivalutazione delle quali è preclusa a questa Corte.
1.6. Con riferimento specifico alla notificazione di atti tributari, peraltro, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (cfr. Cass. n. 31038/2018, n. 5185/2017, 17424/2005).
1.7. Il ricorrente non ha tuttavia riportato nel contenuto del ricorso gli atti relativi alla notificazione delle cartelle impugnate e gli altri documenti dai quali sia possibile desumere i vizi denunciati.
1.8. È pur vero che, secondo il più recente orientamento nomofilattico, l’autosufficienza del ricorso, corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica (tra le altre Cass. n. 11325/2023), in conformità all’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo dell’art. 366, comma 1, nr. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. nr. 149 del 2022 – e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. nr. 12481/2022).
1.9. Nella specie, però, il contenuto delle censure non consente in alcun modo al Collegio una chiara e completa cognizione dei fatti necessari ad apprezzare la decisività dei rilievi, non avendo il ricorrente, infatti, trascritto, come si è detto, nemmeno limitatamente alle parti sufficienti a dare alle censure un non opinabile fondamento fattuale, la relata di notifica delle cartelle oggetto di esame da parte del Giudice di appello anche con riferimento alla produzione documentale di parte appellante.
1.10. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 , primo comma, n. 6 c.p.c., quale corollario del principio di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021- può ritenersi, dunque, rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo a identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (cfr. Cass. n. 12481/2022), requisiti del tutto omessi nel caso di specie.
1.10. Peraltro, non risulta neppure sufficiente a soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione, fondato sull ‘ idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione, il rinvio – in assenza di trascrizione integrale o parziale ovvero, quantomeno, di tale sintesi contenutistica idonea alla comprensione di cui sopra, come nel caso in esame – agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte (cfr. Cass. n. 6769/2022).
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 30 d.P.R. 29/9/1973, n. 602 per avere la Commissione tributaria regionale respinto l’eccezione del contribuente circa la dedotta illegittima richiesta di interessi di mora ed aggio.
2.2. La doglianza va disattesa.
2.3. In tema di contenzioso tributario, costituisce, invero, ai sensi dell’art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, requisito di ammissibilità dell’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l’iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore (cfr. Cass. nn. 27749 del 2024, 25270 del 2017, 21123 del 2011).
2.4. Considerato dunque che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha la funzione di preavvisare il contribuente mediante invito a pagare le somme dovute all’agente della riscossione entro il termine perentorio di 30 giorni, ogni contestazione relativa all’ammontare del debito (inclusa dunque quella relativa all’ammontare degli interessi di mora e dell’aggio) avrebbe dovuto essere formulata avverso le cartelle esattoriali, sottese alla suddetta comunicazione, avverso le quali tuttavia il contribuente non ha proposto impugnazione pur essendo state ritualmente notificate, come dianzi illustrato.
2.5. Occorre inoltre evidenziare che gli interessi maturati dopo la notifica dell e cartelle e fino all’iscrizione ipotecaria trovava no determinazione automatica nella legge, così da derivare direttamente
dall’atto impositivo e dalla cartella stessa, senza necessitare di motivazione ulteriore (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22281/2022).
Sulla base di quanto sin qui osservato il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di Riscossione Sicilia S.p.A., in Euro 8.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti; ed in favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di