Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20638 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20638 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 29/04/2025
IMPUGNAZIONE CARTELLE DA ESTRATTO DI RUOLO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1028/2019 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE),
NONCHÈ
l ‘A RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
per la cassazione della sentenza n. 2294/20/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia depositata in data 21 maggio 2018 e poi oggetto di correzione materiale con ordinanza n. 1489 del 21 settembre 2018. Data pubblicazione 22/07/2025
LETTE le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME depositate il 9 marzo 2025, con le quali ha chiesto di accogliere il secondo motivo di ricorso, rigettando il primo e dichiarando assorbiti i restanti.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 29 aprile 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia sono le pretese contenute in varie « cartelle esattoriali di cui all’estratto di ruolo (impugnato in uno alle cartelle de quibus )» (così a pagina n. 2 del ricorso).
La Commissione tributaria regionale della Lombardia dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione al credito contenuto in una cartella, relativa al ruolo n. 2000/1530, respingendo per il resto l’appello, reputando le cartelle di pagamento validamente notificate tramite servizio postale ed i relativi crediti non prescritti.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 21 dicembre 2018, formulando cinque motivi d’impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione non ha depositato difese, mentre l’Agenzia delle Entrate ha rappresentato, con nota del 6 febbraio 2019, di non aver notificato il controricorso, riservando la facoltà di partecipare all’udienza di discussione.
Come sopra indicato, il Sostituto Procuratore Generale ha rassegnato, in data il 9 marzo 2025, conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere il secondo motivo di ricorso, rigettando il primo e dichiarando assorbiti i restanti. Numero sezionale 3118/2025 Numero di raccolta generale 20638/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto la «violazione dell’art. 360, CO. 1, N. 1 c.p.c. in relazione al difetto di giurisdizione rilevato dalla CTR Lombardia» (così a pagina n. 5 del ricorso), contestando tale valutazione in quanto dalla « descrizione riportata nell’estratto di ruolo impugnato, si legge il codice di tributo ‘ 0434 -Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale ‘ ed inoltre alla pagina 1 della sentenza impugnata, si riporta testualmente ‘avverso cartella di pagamento n° NUMERO_CARTA TARSU/TIA 1999’» (v. pagina n. 6 del ricorso), indici questi rappresentativi della natura tributaria della pretesa (TIA, quale variante della TARSU), come tale attratta alla giurisdizione del giudice tributario.
1.1. Il motivo va dichiarato inammissibile.
Come sopra illustrato, il Giudice regionale ha negato la propria giurisdizione in relazione al credito di cui al ruolo n. 2000/1530, dando così seguito alla deduzione dell’agente della riscossione secondo cui detto ruolo era inerente a sanzioni amministrative.
A fronte di tale valutazione il ricorrente oppone che si tratta, invece, di credito tributario, omettendo però di far riferimento al medesimo ruolo, il cui contenuto, quindi, nemmeno provvede ad illustrare nel ricorso.
L’inammissibilità è, dunque, duplice.
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Intanto, perché la censura non si confronta con le ragioni della decisione, fondata -come detto -sul contenuto del predetto ruolo, avendo invece riguardo alla menzionata cartella ed al relativo codice tributo, palesando quindi un difetto di specificità per non aver confutato il nucleo concettuale essenziale della valutazione operata dalla Commissione, articolata sulla verifica del contenuto della pretesa iscritta a ruolo. Data pubblicazione 22/07/2025
In secondo luogo, perché pecca di autosufficienza, non avendo illustrato nel ricorso il contenuto rilevante del ruolo n. 2000/1530 su cui il Giudice regionale ha basato la decisione, così precludendo alla Corte di verificare ex actis la contestata natura del credito iscritto al ruolo n. 2000/1530.
Con la seconda doglianza l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 137, 138, 139, 140, 143 e 149 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 7, ultimo comma, della legge n. 890/1982, assumendo che, se il plico non viene consegnato al destinatario, occorre la spedizione e ricezione della cd. raccomandata informativa (CAN) da inviare al contribuente, dilungandosi poi sulla dedotta omessa prova delle notifiche delle cartelle, stante la loro produzione in copia non munite di attestazione di autenticità ed il deposito, altresì, di copie di relate di notifica disgiunte dell’atto notificato senza possibilità di stabilire un collegamento tra gli atti.
2.1. La predetta contestazione, che pure presenta profili di inammissibilità, non ha fondamento.
Sotto il primo aspetto, infatti, il ricorrente pone alla Corte temi fattuali sulla prova delle notifiche delle cartelle, che risultano inammissibili nella sede che occupa in quanto diretti ad accertamenti di merito che non competono alla Corte, oltre ad
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essere incoerenti, sotto tale prospettiva, con il menzionato paramento della violazione di legge. Data pubblicazione 22/07/2025
Va poi osservato che il Giudice regionale ha richiamato la modalità di notifica tramite servizio postale prevista dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, riferendosi a quella stabilita dalla seconda parte del comma primo della disposizione, che consente la notifica della cartella esattoriale anche tramite invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 31 luglio 2024, n. 21558; Cass., Sez. T., 3 settembre 2024, n. 23572, ai cui contenuti si rinvia).
Ricorre, allora, il ribadito orientamento di questa Corte secondo cui, in siffatta ipotesi, quando l’atto sia stato notificato mediante invio diretto da parte dell’agente della riscossione della raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa, operando le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890 e tanto meno dell’art. 139, quarto comma, cod. proc. civ., che si riferiscono alle ipotesi di notifica eseguite tramite ufficiale giudiziario (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 29 novembre 2023, n. 33236; Cass., Sez. T., 4 ottobre 2023, n. 27983; Cass., Sez. T., 22 settembre 2023, n. 27101; Cass., Sez. T, 10 agosto 2023, n. 24492; Cass., Sez. V, 4 aprile 2018, n. 8293 ed anche Cass., Sez. T. 18 gennaio 2024, n. 1896, che richiama Cass., Sez. T. 3 aprile 2019, n. 9240 e Cass., Sez. I, 19 gennaio 2023, n. 1686 e tante altre in dette pronunce richiamate, cui adde Cass., Sez. T., 8 agosto 2024, n. 22444 e Cass., Sez. T., 16 marzo 2025, n. 6976).
Peraltro, in tema di notifica della cartella di pagamento, questa Corte ha ripetutamente affermato che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo
necessario che l’agente della riscossione depositi anche la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in forza del principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335, c.c., superabile solo se il destinatario dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così Cass., Sez. III, 21 giugno 2023, n. 17481, che richiama Cass. 26 giugno 2020, n. 12883 e Cass. 24 marzo 2023, n. 8504; nello stesso senso, Cass., Sez. T., 22 marzo 2023, n. 8201 ed ancora, tra le tantissime, Cass., Sez. III, 17 marzo 2022, n. 8803). Numero sezionale 3118/2025 Numero di raccolta generale 20638/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
Con la terza censura il contribuente ha lamentato, con riguardo al parametro censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2697, 2702 c.c. e 214 e ss. c.p.p., nonché dell’art. 1 d.lgs. n. 546/1992, rimproverando al Giudice regionale di aver posto a fondamento della decisione la suddetta documentazione, che era stata oggetto di disconoscimento, di cui però la Commissione non aveva tenuto conto.
3.1. Il motivo è, da un lato, inammissibile ancora una volta per difetto di autosufficienza e, per quel che è dato desumere dal contenuto del ricorso e della sentenza impugnata, anche infondato.
L’istante, infatti, pur deducendo di aver formulato «formale disconoscimento» (v. pagina n. 11 del ricorso), ha poi omesso di chiarire in che termini detto disconoscimento sia stato articolato.
Sta di fatto che dai contenuti della sentenza impugnata emerge che l’agenzia della riscossione aveva eccepito « la genericità del disconoscimento della documentazione depositata in copia in quanto il giudice possa verificare direttamente la loro autenticità» (così nella sentenza impugnata).
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Ora, il rigetto dell’appello, basato sulla notifica delle cartelle di pagamento, ha comportato l’implicita reiezione del predetto disconoscimento per sua genericità, come eccepito dall’Agenzia nei termini riportati nella sentenza impugnata, mentre il motivo non si fa carico di contestare tale implicita (quanto chiara) valutazione, cominciando ad indicare come il predetto disconoscimento sia stato operato. Data pubblicazione 22/07/2025
Profilo questo tanto più esigibile, quanto rilevante, ove si consideri che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di notifica della cartella di pagamento, se l’agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento, il contribuente che intende contestarne la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento tramite clausole di stile e generiche od onnicomprensive, occorrendo, piuttosto, che sia operato -a pena di inefficacia -in modo chiaro e circostanziato attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass. Sez. T., 1° aprile 2025, n. 8604 e Cass. Sez. T., 5 gennaio 2025, n. 134, che richiama Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633).
Con il quarto motivo di contestazione il ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., assumendo che i crediti in oggetto, non sanciti da sentenze passate in giudicato, erano da considerarsi prescritti per il decorso del termine quinquennale.
4.1. Il motivo, anche in tale caso, è inammissibile oltre che infondato, invocando la dedotta prescrizione come se non contasse
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quanto statuito dal Giudice regionale e considerando il giudizio di legittimità come un terzo grado di merito. Data pubblicazione 22/07/2025
Va, infatti, osservato che la Commissione ha affermato sul tema della prescrizione, che « resta fermo il termine decennale per l’azione diretta all’esecuzione del titolo formatosi per effetto della mancata opposizione delle cartelle di pagamento per i tributi il cui termine di prescrizione breve non sia espressamente previsto dalla legge e pertanto i crediti relativi alle cartelle di quell’avviso di fermo amministrativo notificate dal 24/10/2009 al 14/2/2014 non sono caduti in prescrizione».
Ebbene, con tale valutazione il Giudice regionale ha operato una valutazione coerente con il rivendicato termine quinquennale di prescrizione, reputandolo non maturato, tenuto conto dell’atto interruttivo costituito dall’avviso di fermo notificato il 3 dicembre 2014 (come dedotto dall’agenzia della riscossione nei termini riportati in sentenza), con riguardo alle cartelle, evidentemente non impugnate, notificate dal 24 ottobre 2009 al 14 febbraio 2014, considerando il dies a quo a partire dal sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto.
Anche in tal caso il motivo non dialoga con la pronuncia impugnata, limitandosi ad invocare l’operatività di un termine prescrizionale di cinque anni, senza peritarsi di chiarire in che termini sia stato violato dal Giudice regionale.
Con la quinta doglianza l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, contestando alla Commissione regionale di avere offerto una motivazione apparente su tutti gli aspetti trattati.
5.1. Detto motivo non ha fondamento.
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Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Numero di raccolta generale 20638/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; e da ultimo Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174).
Va aggiunto sul punto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non
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espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103). Data pubblicazione 22/07/2025
5.2. Ora, nella fattispecie in esame, la motivazione della sentenza impugnata ha ampiamente raggiunto la soglia del minimo costituzionale esigibile, avendo affrontato tutti i temi dedotti, risolvendoli espressamente ed implicitamente nei comprensibili termini sopra illustrati.
Alla stregua delle riflessioni sopra svolte il ricorso va respinto.
Non vi è luogo a statuizione sulle spese del presente grado di giudizio, stante l’assenza di attività difensiva delle controparti.
Nondimeno, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025. Numero di raccolta generale 20638/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME