Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2827 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2827 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.8625/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito p.e.c., con domicilio eletto presso lo studio professionale dell’AVV_NOTAIO, in INDIRIZZO, come da procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
-intimata – avverso la sentenza n. 5521/2016 della Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione 14, pronunciata il 21/06/2016 e depositata il 27/09/2016,
ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME,
Oggetto:
notifica ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973
RILEVATO che:
1.Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Roma avverso l’avviso di intimazione n. 09720139203219666/000 per IRPEF e Addizionali regionali e comunali relativo all’anno di imposta 2007 per la complessiva somma di euro 60.725,13, comprensiva di interessi e sanzioni, dolendosi dell’inesistenza della notifica avvenuta a mezzo posta ai sensi dell’art. 26 D.PR 602/1973 da parte di soggetti non abilitati.
Costituitasi in giudizio RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Territoriale Provinciale di Roma con sentenza n. 5637/13/2015 del 26/11/2014, pubblicata il 12/3/2015, accoglieva il ricorso proposto e compensava le spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello rilevando la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973, mentre il contribuente si costituiva eccependo la tardività dell’appello, l’inesistenza della notifica dell’atto di appello, l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, la nullità dell’atto impugnato per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento della Direzione Provinciale III di Roma. La Commissione tributaria regionale del lazio accoglieva l’appell o con condanna del contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla Commissione tributaria regionale, affidandosi a tre motivi. Parte intimata non si è costituita.
Il contribuente in data 12/11/2025 ha depositato memoria nella quale ha reiterato le proprie argomentazioni e conclusioni.
RITENUTO CHE:
1.In via preliminare deve rilevarsi che il ricorso non risulta correttamente notificato all’RAGIONE_SOCIALE, non costituitasi nel presente giudizio.
L’art. 1 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, ha disposto l’estinzione ope legis RAGIONE_SOCIALE società del RAGIONE_SOCIALE, cancellate d’ufficio dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, con effetto dal primo luglio 2017, prevedendo nel contempo l’istituzione di un ente pubblico economico, denominato «RAGIONE_SOCIALE», ente strumentale della stessa RAGIONE_SOCIALE. Detto ente, secondo l’impianto normativo, subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, RAGIONE_SOCIALE estinte società del RAGIONE_SOCIALE, assumendo la qualifica di agente della riscossione, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973. La successione a titolo universale nei rapporti giuridici anche processuali, pur rappresentando una fattispecie estintiva riconducibile al subentro in universum ius , inerente al trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all’attività della riscossione, non comporta la necessità dell’interruzione del processo (Cass. SU n.15911/2021) con conseguente ultrattività del mandato nel giudizio in corso sino a sostituzione.
1.1.Con riferimento al giudizio di legittimità, invece, la Corte a Sezioni Unite nella sentenza del 23/02/2021, n. 4845, ha affermato che la notifica del ricorso al successore ex lege dell’agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l’art. 1 del D.L. n. 193
del 2016. Detta invalidità integra una nullità suscettibile di sanatoria, sia per spontanea costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE, sia a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi all’RAGIONE_SOCIALE stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata.
1.2. Deve però osservarsi che, a fronte dell’infondatezza del ricorso proposto dal contribuente, di cui si dirà di seguito, il principio della ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali), impone di evitare che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio, di assicurare effettive garanzie di difesa e la partecipazione, in condizione di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti della decisione. La rinnovazione della notifica invalida in ipotesi di rigetto del ricorso proposto dal contribuente si tradurrebbe in un aggravio di spese ed in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali RAGIONE_SOCIALE parti (Cass., sez. III, 2/09/2025, n. 24354, che richiama sul punto Cass., Sez. U., 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106).
Da tanto consegue che la invalidità della notifica non impone nel caso di specie la sua rinnovazione.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma num. 4 e num.5, c.p.c., l’o messo esame del decisivo contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata avanti alla Commissione tributaria regionale, relativa a tutte le questioni già dibattute nel giudizio di primo grado, che avrebbe
condotto a ritenere l’inesistenza dell’atto notificato direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo raccomandata senza l’intermediazione di soggetti abilitati.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. In relazione ai vizi denunciati, deve osservarsi che con la legge n. 134/2012 è stato eliminato il sindacato esterno sulla mera insufficienza logica della motivazione, focalizzandolo sull’assenza della motivazione in relazione a fatti decisivi idonei ad alterare la decisione, per cui è onere del ricorrente di indicare con puntualità il fatto omesso oggetto di discussione tra le parti, la sua rilevanza e la sua decisività, nel senso che se esaminato avrebbe determinato un diverso esito della controversia (Cass., sez. 2, 20/06/2024, n. 17005), dovendosi escludere che l’ omesso esame possa riguardare l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (Cass. sez.2, 6/02/2025, n. 2961).
Nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve, quindi, indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. un. 7/4/2014 n. 8053).
La Commissione tributaria regionale di Roma, nell’accogliere l’appello d ell’agente di riscossione ha disatteso la prospettazione difensiva del
contribuente, evidenziando che i giudici di primo grado non hanno fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di notificazione dell’avviso di intimazione, stante la legittima e rituale notifica eseguita a mezzo del servizio postale.
In particolare, la Commissione di secondo grado ha affermato che l’art. 26 del d.P.R. 600/1973 prevede che la notificazione da parte dell’esattore p uò essere eseguita mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento senza necessità di redigere apposita relata e che la mancata compilazione della relata di notifica non comporterebbe l’inesistenza della stessa e ciò poiché la fase essenziale del procedimento deve individuarsi nell’attività dell’agente postale, mentre quella del soggetto autorizzato ad avvalersi del servizio postale avrebbe soltanto lo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’U fficio postale al quale è stato consegnato il plico.
Il ricorrente, quindi, nel riportare nell’atto introduttivo del presente giudizio il contenuto della comparsa di costituzione e risposta del 20/01/2016 e, quindi, nel prospettare l’interpretazione ritenuta corretta dell’art. 26 del d.P.R. 600/1973 e nelle conclusioni che rassegna in ordine alla inesistenza della notificazione così come eseguita, più che evidenziare specificamente il fatto decisivo, discusso tra le parti del quale i giudici d’appello avrebbero omesso la valutazione, censura la decisione nel merito mirando ad una rivalutazione degli elementi segnalati senza criticare nella disamina del motivo l’omissione che sarebbe contenuta nel la decisione resa dalla Commissione tributaria regionale e senza circostanziare espressamente il profilo di interesse -ulteriore rispetto a mere argomentazioni- non ricompreso nella sua valutazione e che se fosse stato preso in considerazione avrebbe condotto ad una diversa soluzione della questione giuridica sottoposta alla sua attenzione.
Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma num.3, c.p.c., la v iolazione e la falsa applicazione dell’art. 26 , primo comma, del d.P.R. 602/1073, con conseguente inesistenza della notificazione eseguita senza l’intermediazione dei soggetti abilitati.
3.1. La censura è infondata.
3.2. In via generale, con riferimento alla notifica della cartella di pagamento o di altro atto da inviare al contribuente a i sensi dell’art. 26 del d.P.R . 602/1973, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr. Cass del 13/07/2017, n. 17445, che richiama Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014).
Tale forma semplificata di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. sez. VI-V, 12.11.2018, n. 28872, Cass., sez. V, 28/5/2020, n. 10131, Cass. sez. V, 11/4/2024, n.9866, Cass. sez. V, 3/10/2025, n. 26653).
Giova anche osservare che lo stesso art. 14 della legge n.890/1982 menzionata dalla ricorrente fa salvo il disposto dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973, che prevede espressamente al primo comma che la notifica possa essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso, la notifica si considera avvenuta nella
data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una RAGIONE_SOCIALE persone indicate.
Secondo il regolamento sul servizio postale ordinario non è prevista la comunicazione di avvenuta notifica e la specialità del procedimento di notifica ai sensi dell’art.26 esclude che sia necessario il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. Il richiamo, anch’esso contenuto nel medesimo art. 14 della L. 890/1982, al disposto di cui all’art.60 del d.P.R. 600/1973 non risulta dirimente, sia perché il citato art. 14 fa salvo, al tempo stesso, anche il disposto dell’art. 26 del d.P.R. 600/1973, sia perché la specialità della notificazione eseguita secondo quest’ultima previsione e, quindi, in via diretta e con le sole formalità previste in tal caso, si coglie nella previsione dell’ultimo comma del citato art. 26, che rinvia alle d isposizioni dell’art. 60 del d.P.R. 600/193 soltanto per quanto non regolato dallo stesso art. 26.
3.3. In definitiva, può affermarsi che nel caso di notifica della cartella di pagamento o di altro atto in via diretta non occorre l’invio di una seconda raccomandata (Cass. Sez. 6 – 5, 13/06/2016, n. 12083, Cass. Sez. 6-5, 10/4/2019, n. 10037) o, più precisamente, non occorre la prova della ricezione della stessa.
L ‘art. 26 del d.P.R. 603/1972, secondo il quale oltre che «nelle forme previste dalla legge», gli ufficiali della riscossione e gli altri soggetti abilitati possono eseguire la notifica «anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento», detta una disciplina speciale rispetto a quella dell’art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, applicabile, invece, nei soli casi in cui la notificazione avvenga ai sensi dell’art. 140 c.p.c. o per mezzo di posta elettronica certificata, e solo per quanto non regolato dal suddetto art. 26.
Nel caso di specie la censura non ha fondamento, atteso che l’agente della riscossione ben poteva procedere alla notifica in via diretta a
mezzo posta con le formalità ivi previste e cioè con l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento; è appena il caso di osservare che l’art. 26, primo comma, oltre al riferimento ai soggetti abilitati dal concessionario fa riferimento alla possibilità di notifica da parte degli ufficiali della riscossione da eseguirsi anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, con perfezionamento della notifica alla data indicata nell’avviso di ricevimento.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma num.3 e num.5, c.p.c., la violazione dell’art. 7, secondo comma, della legge 212/2000 e l’ omessa decisione in ordine a circostanza decisiva. L’avviso di intimazione di pagamento non indica il responsabile del procedimento davanti alla Direzione Provinciale III di Roma.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2 . Va premesso che, secondo l’orientamento della Corte (Cass. Sez. 5., 17/07/2025, n. 19764), laddove nel processo tributario si censuri la sentenza di merito sotto il profilo del giudizio espresso in ordine ad una cartella (la quale è atto amministrativo e non processuale), il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato, al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso.
Il principio, con ogni evidenza, può ritenersi applicabile anche con riferimento all’ ipotesi di ricorso avverso l’ atto di intimazione e il ricorrente non ha ottemperato al precetto richiamato, non riportando l’atto nel corso del ricorso al fine di consentire la verifica richiesta.
In ogni caso, va osservato che secondo un orientamento di questa Corte che va condiviso (Cass. sez.5, 17/01/2019, n. 1150) l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’agente della riscossione non è richiesta dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000
(cd. Statuto del contribuente) a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in l. n. 31 del 2008.
Da tanto consegue che la censura così come proposta va disattesa. 5. In definitiva, il ricorso è infondato. Nulla va disposto per le spese. La Corte
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME