Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1896 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29327/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentalecontro
NOME, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici alla INDIRIZZO in Roma domicilia ex lege
Avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 2658/2015, depositata l’11 /05/2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con due distinti ricorsi, NOME COGNOME impugnò le intimazioni di pagamento notificatele da RAGIONE_SOCIALE, in relazione a diverse cartelle di pagamento;
con due distinte sentenze, la CTP di Roma accolse i ricorsi, sul presupposto che non fosse stata fornita alcuna prova della regolare notificazione della suddetta cartella, segnatamente de ll’esecuzione dell’incombente di cui all’art. 7 della l. n. 890/ 1982 (spedizione della ‘ seconda ‘ raccomandata), a fronte della consegna della (‘prima’) raccomandata nelle mani del portiere dello stabile di residenza della contribuente;
gli appelli proposti da RAGIONE_SOCIALE vennero riuniti dalla CTR del Lazio, che confermò le sentenze di primo grado, ad eccezione della statuizione relativa alla cartella NUMERO_CARTA (la cui notifica era stata, invece, eseguita direttamente al destinatario);
RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo;
NOME COGNOME ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a tre motivi, al quale RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) ha replicato con controricorso ex art. 371, comma 4, c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.;
RAGIONE_SOCIALE ha depositato mero atto di costituzione al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione ;
considerato che
con l’unico motivo di ricorso principale l’agente per la riscossione deduce la violazione/falsa applicazione dell’art. 26 d.p.r. n. 602/1973, dell’art. 60 d.p.r. n. 600/1973 e dell’art. 7 della l. n. 890/1982;
il ricorso è fondato;
premesso che non è controverso tra le parti che la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle de quibus sia stata eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.p.r. n. 602/1973, si deve dare ulteriore corso alla giurisprudenza di questa Corte nel senso che, ‘in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell’art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982′ (Cass., 10/04/2019, n. 10037);
Cass., 17/01/2020, n. 946, ha ulteriormente affermato che , ‘ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall’incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l’indicazione RAGIONE_SOCIALE generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma’ (si veda anche Cass., 03/04/2019, n. 9240 secondo cui, ‘allorché l’ufficio finanziario proceda alla notifica mediante invio diretto dell’atto a mezzo posta, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, si applicano le
disposizioni concernenti il servizio postale ordinario con la conseguenza che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata “autorizzata al ritiro della posta”, deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di “incaricato”, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l’atto sicché, per vincere la presunzione derivante dalla consegna a tale persona, occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando né addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario’ -, nonché, ancor più di recente, Cass., 19/01/2023, n. 1686);
perspicua, rispetto alla fattispecie in esame in questa sede, Cass., 04/04/2018, n. 8293, alla cui stregua, ‘ in tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell’ufficiale giudiziario, ove quest’ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento RAGIONE_SOCIALE persone indicate nell’art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione, mentre, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata al destinatario’;
non ha pregio il richiamo (svolto dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.) alla pronuncia di questa Corte n. 6121 del 2023, la quale si riferisce a fattispecie di notifica eseguita personalmente dal messo notificatore, e non già (come nel caso qui in esame) a mezzo posta;
il ricorso incidentale censura la sentenza d’appello cui ha accolto l’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE notificata direttamente alla contribuente, e si articola in tre motivi;
con il primo motivo, si deduce la 546/1992, per avere il concessionario della inammissibilmente depositato la documentazione idonea comprovare l’avvenuta notifica solo in secondo grado, rimasta contumace in primo grado;
, nella parte in relativamente alla cartella violazione dell’art. 32 d.lgs. n. riscossione a dopo essere il motivo è infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ‘ nel processo tributario, poiché l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall’art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto ‘ (Cass., 16/11/2018, 29568; si veda anche, più di recente, Cass., 23/06/2021, n. 17921, alla cui stregua ‘n el processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest’ultimo giudizio, era rimasta contumace ‘);
con il secondo motivo, si censura la violazione dell’art. 2697 c.c. , per non essere stata fornita, da parte del concessionario, la prova dell’effettivo contenuto RAGIONE_SOCIALE raccomandate di cui agli avvisi di ricevimento prodotti;
anche questo motivo è infondato, essendo quella della prova dell’effettivo contenuto RAGIONE_SOCIALE raccomandate ex art. 26 , comma 1, d.p.r. n. 602/1973, questione mai trattata nel giudizio di merito, con conseguente impossibilità di sollevarla per la prima volta in sede di legittimità (v. Cass., 17/01/2018, secondo cui ‘ i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di
legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio’);
ad abundantiam , si osserva, peraltro, come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘i n tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull’avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell’estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione) ‘ (Cass., 21/06/2023, n. 17841);
con il terzo motivo, richiamando la sentenza della Corte cost., n. 37/2014, si deduce la ‘inesistenza/invalidità dell’intero iter procedimentale, per essere stati sottoscritti gli avvisi di accertamento in questione da parte di funzionari a ciò non abilitati; quest’ultimo motivo è anch’esso, infine, da rigettare, per la stessa ragione del precedente, tenuto conto che, ‘ in tema di contenzioso tributario, è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell’atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, censurando, altresì, l’omesso rilievo d’ufficio della nullità, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in
motivi di gravame, sicché l’invalidità non può essere rilevata d’ufficio, né può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità (in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si era dedotta la nullità della sentenza e dell’intero processo per essere stati gli atti di contestazione di sanzioni sottoscritti da un funzionario incaricato e non da un dirigente munito del richiesto potere di firma, non avendo tale profilo mai costituito oggetto del thema decidendum ) (Cass., 23/09/2020, n. 19929);
in conclusione, mentre il ricorso incidentale va rigettato, alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni precedenti, il ricorso principale va accolto, con conseguente cassazione, in parte qua , della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio in diversa composizione che, nell’uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso incidentale;
accoglie il ricorso principale e , per l’effetto, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della controricorrente e ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11/10/2023.