Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3804 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3804 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2853/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE) e NOME (c.f. CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. 137568810028), rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA);
-ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA n. 2193/2021 depositata il 17/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, NOME COGNOME impugnava due intimazioni di pagamento (nn. 03420169000774010000 e 03420169005448973000) riguardanti gli stessi crediti oggetto di 28 cartelle esattoriali, deducendo, oltre a vizi formali, l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e la decadenza dal potere di riscossione nonché la prescrizione dei crediti.
Con sentenza n. 2193/2021, la CTP dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione ai crediti oggetto di due cartelle, nonché ad una parte dei crediti oggetto di una terza cartella.
Dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti oggetto di 14 cartelle, in forza dell’art. 4 d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018, mentre accoglieva il ricorso in relazione ai crediti oggetto di altre tre cartelle, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale.
Rigettava il ricorso in ordine ai crediti oggetto RAGIONE_SOCIALE rimanenti nove cartelle; affermava altresì che la relativa prescrizione era stata interrotta per effetto della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria (in data 11/10/2007) e RAGIONE_SOCIALE intimazioni impugnate nel presente giudizio (in data 29/3/2016).
Proponeva appello il COGNOME, rilevando che per sette cartelle per le quali non era stato accolto il ricorso, la notifica era nulla, in quanto eseguita presso il curatore del suo fallimento e non anche presso la sua residenza; con riguardo alle rimanenti due cartelle, deduceva che la notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria non poteva produrre l’interruzione della prescrizione, in quanto tale atto era stato annullato con sentenza definitiva.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE, che resisteva al ricorso.
Con sentenza n. 2193/2021 la CTR della Calabria accoglieva parzialmente l’appello e compensava le spese.
In ordine alle prime sette cartelle, osservava che l’appello era fondato in quanto «la dichiarazione di fallimento non determina la cessazione dell’impresa ma solamente la perdita della legittimazione sostanziale del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore del fallimento» , con la conseguenza che gli atti tributari formati dopo la dichiarazione di fallimento devono essere notificati alla curatela per essere opponibili alla stessa; tuttavia, se riguardanti crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento devono essere notificati anche al fallito, in quanto quest’ultimo è eccezionalmente legittimato ad impugnarli, rimanendo esposto alle possibili conseguenze della definitività dell’atto.
Pertanto, non essendo state notificate anche al fallito le predette cartelle, l’intimazione di pagamento che sulle stesse si fonda va era nulla.
L’appello era invece infondato in relazione alle rimanenti due cartelle (nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA); per le stesse era incontestata la regolarità della notifica, con la conseguenza che andava esclusa anche la prescrizione dei crediti che ne costituivano oggetto. Infatti, il decorso della prescrizione era stato interrotto con l’avviso di iscrizione di ipoteca – dal momento che l’annullamento dello stesso per vizi formali non escludeva l’effetto interruttivo della prescrizione -e poi dall’intimazione di pagamento.
Avverso tale sentenza il NOME ha proposto ricorso per Cassazione affidato a sette motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE che ha proposto, altresì, ricorso incidentale fondato su un unico motivo.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di ricorso, il contribuente ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per ‘infra e ultrapetizione’ e violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1 d.lgs. 546/1992. Lo stesso ha lamentato che la CTR aveva sostanzialmente omesso di valutare la domanda di nullità RAGIONE_SOCIALE cartelle nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, sebbene proposta in primo grado (a pagina 5 dell’originario ricorso); la stessa era stata sostanzialmente accolta dalla CTP che aveva osservato, a pagina 7 della sentenza di primo grado, che « RAGIONE_SOCIALE cartelle riportate ai nn ° 5) e 6) l’RAGIONE_SOCIALE non ha invece fornito prova della notifica, avendo allegato per entrambe solo gli estratti di ruolo (per la n° 6 ha allegato l’avviso di ricevimento di altra cartella) », salvo poi affermare che tale circostanza era irrilevante in quanto la prescrizione era stata comunque interrotta dalla notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria.
Ad avviso del ricorrente, non era più necessario contestare in appello la notifica di tali cartelle, in quanto la CTP aveva escluso che fosse stata data prova della stessa, mentre l’RAGIONE_SOCIALE neppure aveva proposto appello incidentale sul punto; la CTR, quindi, si era anche pronunciata d’ufficio su una questione che non le era stata sottoposta.
1.2 Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 115, comma 1°, e 116 c.p.c. e 1 d.lgs. 546/1992. In particolare, ha osservato che la CTR ha fatto cattivo uso del principio di non contestazione, in quanto la regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA era stata contestata a pagina 5 del ricorso di primo grado, e poi alle pagine 2 e 3 della memoria depositata nel processo d’appello il 15 aprile 2021.
1.3 Con il terzo motivo di ricorso ha dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. ‘ovvero, in subordine’ quello di cui al n. 3) per violazione degli artt. 2719, 2697, 2934 e 2935 c.c., 115, comma 1, 116, comma 1, c.p.c., 26 e 50 del d.P.R. 602/1973.
Ad avviso del ricorrente, non potendo ritenersi dimostrata la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA in applicazione del principio di non contestazione, la CTR avrebbe dovuto prendere atto della mancanza di prova della relativa notifica e ritenere prescritti i relativi crediti risalenti agli anni 1994 e 1995.
1.4 Con il quarto motivo di ricorso ha dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c. in quanto «qualora il giudice avesse inteso sostenere che la cartella di pagamento n. 5 risultava notificata, sarebbe incorso in un evidente errore di fatto, assumendo come esistente una circostanza, contestata tra le parti, decisiva ai fini del giudizio, del tutto inesistente e non risultante da nessun atto di causa» .
1.5 Con il quinto motivo di ricorso ha dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 2697 c.c., 57, comma 2, e 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, 345 c.p.c., in quanto la documentazione relativa alla notifica della cartella n. 03420010097377637000 era stata prodotta solo in grado di appello unitamente alle controdeduzioni depositate il 17/2/2021; trattandosi di prova dell’interruzione della prescrizione, il documento non poteva essere prodotto per la prima volta in appello, dovendo trovare applicazione l’art. 57 comma 2 e non il successivo art. 58 d.lgs. 546/1992.
1.6 Con il sesto motivo di ricorso ha denunziato il vizio di cui all’art. 360, comma 1° n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 26 e 50 del d.P.R. 602/1973, 43 e 147 l.f., 2934, 2935, 2948, 2946 c.c., in quanto, anche ove si fosse ritenuta ammissibile la produzione documentale relativa alla notifica della cartella n.
03420010097377637000, si sarebbe dovuto prendere atto della nullità della stessa. La notifica era avvenuta in Corigliano Calabro, comune diverso da quello di Rossano Calabro in cui il destinatario aveva la residenza il DATA_NASCITA/12/2004, tramite raccomandata consegnata nelle mani di un soggetto diverso dal destinatario, senza alcuna indicazione in ordine ai rapporti con quest’ultimo. Anche ove si fosse trattato del curatore del fallimento o di un suo collaboratore, la notifica sarebbe stata comunque nulla per le ragioni indicate nella sentenza della CTR.
1.7 Con il settimo motivo di ricorso ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1° , n. 3) «e, in subordine» n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 2934, 2935, 2948, 2946 c.c., 26 e 50 del d.P.R. 602/1973, 43 e 147 L. Fall., 116, comma 1, c.p.c.. Ad avviso del ricorrente, la CTR avrebbe dovuto prendere atto dell’omessa notifica o, comunque, dell’invalidità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e conseguentemente dichiarare che, alla data della notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria , i crediti oggetto RAGIONE_SOCIALE cartelle, risalenti agli anni 1994 e 1995, erano già prescritti.
1.8 Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. in relazione agli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 3, 43 e 44 l.f.. Con riguardo alle sette cartelle notificate esclusivamente presso la curatela, ha rilevato innanzi tutto che le cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA erano state annullate ai sensi del d.l. 41/2021 conv. in l. 69/2021, sicché in relazione alle stesse era cessata la materia del contendere.
Quanto alle rimanenti quattro cartelle (nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA), ha osservato che la notifica eseguita nei confronti del curatore era valida, in quanto l’art. 43 l.f. stabilisce il principio della sostituzione della
capacità processuale del fallito con quella del curatore; quella del primo permane per i rapporti patrimoniali esclusivamente nel caso in cui gli organi della procedura si disinteressano degli stessi. Pertanto, il fallito potrà opporsi, in caso di inerzia del fallimento rispetto agli atti tributari e dell’esecuzione mediante ruolo, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza; la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle anche al fallito è quindi necessaria, ad avviso della controricorrente, solo al fine di far decorrere anche nei suoi confronti il termine per l’impugnazione.
Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
Non è ravvisabile, infatti, il vizio di omessa pronuncia in ordine alla nullità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, in quanto, come riconosciuto dallo stesso contribuente, la CTR si è pronunciata, ritenendo che la notifica non fosse stata contestata. Né potrebbe ritenersi, come pure sembra sostenere il ricorrente , che sia intervenuta una pronuncia d’ufficio, da parte del giudice d’appello, sulla questione della prova della loro notifica; non può ravvisarsi, infatti, il giudicato interno in forza di quanto sul punto affermato nella sentenza di primo grado, non integrando le considerazioni rese dalla CTP la statuizione minima suscettibile di dar luogo al giudicato interno (cfr., ex multis , Cass. n. 32563/2024; Cass. n. 32563/2022); inoltre, l’Ufficio non era comunque tenuto a proporre appello incidentale, in quanto vittorioso in relazione a tali cartelle, sicché ben poteva limitarsi al deposito di nuova documentazione che dimostrasse la notifica RAGIONE_SOCIALE stesse ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 546/1992 .
Il secondo motivo del ricorso principale è invece fondato.
Con lo stesso si lamenta, sostanzialmente, la violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto la CTR avrebbe fatto cattiva applicazione del principio di non contestazione. Occorre osservare che il vizio è stato correttamente ricondotto dal ricorrente nell’ambito dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., trattandosi di error in procedendo
(cfr. Cass. n. 3149/2023; Cass. n. 16028/2023), che consente quindi di esaminare gli atti e i documenti del processo (Cass. sez. U n. 8077/2012; Cass. 896/2014).
Al riguardo, va osservato che costituisce «elemento valutativo riservato al giudice del merito» , apprezzare, «nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (così Cass. n. 3680/2019), sicché tale apprezzamento è censurabile solo nei ristretti limiti consentiti dall’art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c.
L’erronea applicazione del principio di non contestazione -sia per dolersi (come nel caso di specie) che il giudice del merito abbia ritenuto operante il principio in assenza dei suoi presupposti, sia per lamentare l’esclusione della sua operatività – può però formare oggetto di ricorso per cassazione, purché il ricorrente provveda alla «trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l’onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova» (Cass. n. 20637/2016) oppure – quando «si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti» -indichi «in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica » (Cass. n. 10761/2022; Cass. n. 24062/2017).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente principale ha indicato specificamente la parte della decisione della CTR in cui è stata ritenuta non contestata la notifica RAGIONE_SOCIALE due cartelle, nonché gli atti nei quali tale circostanza è stata contestata (con precisazione RAGIONE_SOCIALE pagine e trascrivendo anche le parti più significative).
Dall’esame di tali elementi emerge che, effettivamente, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado lo stesso ha affermato di non aver ricevuto la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e di ciò ha dato atto anche la CTP che, in ordine alle due cartelle in esame, ha affermato che non vi era prova della notifica, ma che le relative pretese non potevano considerarsi prescritte in quanto era stato notificato un avviso di iscrizione ipotecaria, avente ad oggetto i medesimi crediti, che aveva interrotto il relativo termine di prescrizione. Con l’atto di appello il contribuente non ha più contestato la circostanza della notifica RAGIONE_SOCIALE due cartelle in questione, limitandosi ad affermare che l’avviso di iscrizione ipotecaria era stato annullato con sentenza definitiva; non può ritenersi, tuttavia, che fosse onerato di provvedervi nuovamente, dal momento che la circostanza della mancanza di prova della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle era stata comunque affermata nella sentenza di primo grado.
Dunque, la CTR ha applicato erroneamente il principio di non contestazione in relazione alla notifica RAGIONE_SOCIALE due cartelle in questione.
Occorre infine precisare che il principio di non contestazione opera anche nell’ambito del processo tributario, sia pure compatibilmente con le peculiarità che lo caratterizzano (Cass. n. 2196/2015; Cass. n. 12287/2018), e che, nel caso di specie, lo stesso riguarda il fatto storico della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e non la valutazione di documenti, in relazione alla quale, invece, non potrebbe operare (Cass. n. 6172/2020; Cass. n. 35037/2021).
4. I rimanenti motivi del ricorso principale restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del secondo , che comporta il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione perché provveda alle necessarie valutazioni di merito in ordine alla prova della notifica RAGIONE_SOCIALE due cartelle in questione ed alla sua validità, non potendo, per tali ragioni,
decidersi la causa nel merito, come pure richiesto dal ricorrente principale.
Resta infine da esaminare il ricorso incidentale.
RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato che le cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA sono state oggetto di annullamento ex d.l. 41/2021 conv. in l. 69/2021 (deve ritenersi, più precisamente, in base all’art. 4 del menzionato d.l.). Occorre quindi prendere atto di tale circostanza e dichiarare, in parte qua , la cessazione della materia del contendere.
Quanto al ricorso incidentale relativo alle rimanenti quattro cartelle (nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA), deve rilevarsi che lo stesso è infondato e deve essere rigettato.
Non è controversa la circostanza che le stesse siano state notificate agli organi del fallimento e non al contribuente che le ha impugnate nel presente processo. Eppure, secondo l’RAGIONE_SOCIALE, ciò non determinerebbe la nullità della notifica, ma comporterebbe solo che non possono prodursi effetti definitivi in danno del fallito, il quale potrebbe sempre impugnare la cartella che non gli è stata notificata.
In realtà, proprio la sentenza dalla stessa richiamata a sostegno della propria tesi (Cass. n. 2857/2022) consente di pervenire a conclusioni differenti.
Ed infatti, in tale pronuncia si afferma «da un lato che la notifica nei confronti del fallito non esclude la notifica anche nei confronti del curatore fallimentare, altrimenti l’avviso di accertamento resta inefficace ed inopponibile nei confronti della procedura fallimentare (Cass. n. 22277 del 26/10/2011; Cass. n. 20814 del 26/10/2005; Cass. n. 9951 del 23/06/2003; si vedano anche Cass. n. 25689 del 21/12/2015; Cass. n. 12789 del 06/06/2014; Cass. n. 2803 del 09/02/2010; Cass. n. 14894 del 05/06/2008; Cass. n. 12893 del
01/06/2007 sulla inopponibilità alla curatela fallimentare della cartella di pagamento notificata al solo soggetto fallito), ma anche che, dall’altro, ai fini della successiva opponibilità al fallito, gli atti impositivi e le cartelle esattoriali vanno notificati non solo al curatore fallimentare, ma anche al fallito stesso, tanto sia in considerazione della sua legittimazione eccezionale ad impugnare in caso di inerzia del curatore, e sia del suo residuo interesse all’impugnazione per il caso di un eventuale ritorno in bonis» .
Successivamente, si precisa che «la doppia notifica a fallito e curatore non costituisce però una condizione di legittimità dell’atto; in presenza di una regolare notifica dell’avviso di accertamento al curatore del fallimento e conseguente impugnazione da parte della curatela, la violazione dell’obbligo di notificazione anche al fallito non comporta infatti alcuna irritualità, nullità o inesistenza dell’avviso (Cass. n. 26127 del 16/10/2019; Cass. n. 8034 del 29/03/2017; Cass. n. 5384 del 18/03/2016). Tuttavia, sebbene l’ente impositore od il concessionario non siano obbligati a pena di nullità a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti presupposti o nell’ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato in bonis, ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale. Ciò nel senso che quest’ultimo, nel caso di mancata notifica dell’atto prodromico, può sia limitarsi a far valere la nullità dell’atto successivo che gli è stato notificato, sia -qualora ne abbia ancora interesse -contestare anche la validità e fondatezza dell’atto prodromico che non gli è stato notificato (perché notificato al solo curatore in costanza di fallimento) e di cui sia venuto a conoscenza con l’atto successivo» . (Cass. n. 2857/2022; in senso conforme, cfr. Cass. n. 10760/2024).
Tale indirizzo, «volto a garantire che il contribuente dichiarato fallito sia posto a conoscenza -non per generica informativa ma in
funzione specifica della sua impugnazione in caso di inerzia del curatore -della pretesa erariale nei suoi confronti (indipendentemente dal fatto che quest’ultima esprima una volontà di prelievo piuttosto che un diniego di rimborso) si fa carico della specialità dell’obbligazione tributaria e della peculiarità del rapporto giuridico d’imposta in quanto modellato su uno statuto suo proprio, non riscontrabile nelle altre obbligazioni e negli altri rapporti di diritto privato attratti al concorso» (così, in motivazione, Cass. sez. U. n. 11287/2023 che ha riconosciuto la legittimazione del contribuente dichiarato fallito ad impugnare l’atto impositivo i cui presupposti si siano verificati prima della dichiarazione di fallimento, in caso di inerzia del curatore, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinata).
Pertanto, la CTR, preso atto della mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle nei confronti del contribuente, ha correttamente riconosciuto la nullità della successiva intimazione di pagamento in relazione a tali cartelle, in applicazione del principio per il quale « la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli -rimanendo esposto all’eventuale successiva azione dell’amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche
quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria» (Cass. Sez. U n. 16412/2007; cfr., in senso conforme, Cass. n. 9762/2014; n. 10528/2017; n. 8295/2018).
Il ricorso incidentale va quindi rigettato.
In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine ai crediti oggetto RAGIONE_SOCIALE cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA (sulla pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio per cassazione cfr. Cass. sez. U. 8980/2018); va accolto il secondo motivo del ricorso principale, vanno rigettati il primo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale e dichiarati assorbiti i rimanenti motivi del ricorso principale; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché decida nuovamente nel merito e provveda altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in relazione al ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dello stesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti oggetto RAGIONE_SOCIALE cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, rigetta il primo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i rimanenti motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALE
spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 12/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME