Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19204 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19204 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2584/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende
-ricorrente principale-
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA -ROMAGNA n. 856/2021 depositata il 21/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 26/09/2016 l’Agente della Riscossione notificava a COGNOME l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa alle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA (notificata in data 04/07/2011), NUMERO_CARTA (notificata in data 23/11/2012), NUMERO_CARTA (notificata in data 23/11/2012), 02020120004908581000 (notificata in data 16/01/2013), NUMERO_CARTA (notificata in data 03/12/2013), 02020120029121943000 (notificata in data 04/06/2014), NUMERO_CARTA (notificata in data 16/04/2014), NUMERO_CARTA (notificata in data 21/08/2014), NUMERO_CARTA (notificata in data 12/02/2015), NUMERO_CARTA (notificata in data 11/06/2015). Con l’atto notificato l’Agente della Riscossione intimava il pagamento della somma di € 97.743,67 per imposte erariali e comunali dovute per plurime annualità, oltre sanzioni, interessi e accessori.
Il contribuente impugnava l’atto di intimazione dinanzi alla CTP di Bologna rilevando in particolare l’intervenuta prescrizione dei crediti, la nullità dell’intimazione per mancata notifica delle cartelle di pagamento, l’omessa indicazione della base di calcolo degli interessi, la violazione dello Statuto del contribuente.
La CTP adita, con sentenza n. 275/4/2018 del 28/02/2018 e depositata il 05/03/2018, respingeva il ricorso ritenendo infondate le doglianze del contribuente.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna che, con sentenza n. 856/14/2021 del 19/04/2021 e depositata il 21/06/2021, accoglieva parzialmente l’appello ritenendo prescritti, per decorso del termine quinquennale rispetto alla data di notifica dell’intimazione di pagamento, i crediti relativi ai tributi locali riferiti agli anni 2006/2010, nonché le sanzioni e gli interessi relativi ai tributi erariali.
Avverso tale sentenza l’Agente della Riscossione propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Resiste il contribuente con controricorso con ricorso incidentale affidato a quattro motivi.
Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso principale si adombra la violazione e/o falsa applicazione degli 2935 c.c., 25 comma 2 D.P.R. 602/1973, 21 D.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per aver la CTR individuato quale dies a quo per il decorso del termine prescrizionale la data di contribuzione, in luogo della data di notifica della cartella esattoriale.
Con il primo motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3) cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto inammissibile, perché asseritamente generico, il disconoscimento operato in primo grado da parte ricorrente e conseguentemente ritenuto validamente provate in giudizio le asserite notifiche degli atti prodromici a quello impugnato.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si contesta violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e art. 1, commi 57 e 58, l. 124/2017 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3) cod. proc. civ. , per aver la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità della
notifica delle cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA effettuata a mezzo di un servizio postale privato prima del 10 settembre 2017.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale si adombra la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e artt. 26, co. 6, d.p.r. 602/1973 e 60, co. 1, lett. b-bis, d.p.r. 600/1973 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3) cod. proc. civ., per aver omesso la CTR di pronunciarsi sull’eccezione di nullità della notifica delle cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA effettuata a mezzo messo notificatore con consegna del plico a soggetto diverso del destinatario, senza che vi fosse la prova in atti dell’effettivo invio della raccomandata informativa dell’avvenuta consegna (c.d. CAN) né la certezza che detta raccomandata fosse entrata nella sfera di conoscibilità, anche solo legale, del destinatario.
Con il quarto motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, co. 1 e 2, d.lgs. 546/1992 e art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3) cod. proc. civ., per aver la CTR riformato soltanto parzialmente la sentenza di primo grado accogliendo per larga parte le domande spiegate dal ricorrente, senza tuttavia riformare il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese.
L’ unico motivo del ricorso principale è fondato.
All’evidenza il giudice regionale ha trascurato la notifica della cartella esattoriale, avvenuta pacificamente in anticipo -come accertato dalla stessa CTR -rispetto alla successiva intimazione. In tal senso, nell’economia della decisione si è trascurato di apprezzare l’incidenza della circostanza relativa alla notificazione della cartella di pagamento rispetto al decorso della prescrizione; ciò sebbene la cartella senz’altro assolva alla funzione riservata dall’art. 479 c.p.c. alla notificazione del titolo esecutivo e,
contemporaneamente, alla funzione riservata dall’art. 480 c.p.c. alla notificazione del precetto e, quindi, sia in linea di principio utile ad interrompere la prescrizione. La cartella esattoriale, invero, non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (Cass. n. 12888 del 2015).
Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato.
La statuizione della CTR è in linea con il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, a tenore del quale ‘ In tema di riscossione coattiva, il deposito in giudizio della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità all’originale ad opera dell’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 30 del 1997, è sufficiente dimostrare l’avvenuta notificazione della cartella di pagamento che costituisce presupposto dell’avviso di intimazione, oggetto di impugnazione, ed il suo eventuale disconoscimento dev’essere circostanziato e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente, sono difformi dall’originale, nonché con allegazione di idonea prova ‘ (Cass. n. 28373 del 2024).
Secondo l’art. 5, comma 5, del d.l. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, « sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza ». Sul punto, va rilevato che -come suggerisce il dato testuale (« qualsiasi atto o documento ») – tale disposizione deve ritenersi di ampia portata, ricomprendendo qualunque atto che interviene nel procedimento di riscossione, ivi compresi quelli attestanti la notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, come è noto, ai sensi dell’art. 2718 cod. civ., « le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente ». Conseguentemente, gli atti depositati in corso di causa da parte dell’Ufficio non possono essere considerati come semplici scritture, bensì copie conformi all’originale sia dell’avviso di ricevimento della cartella di pagamento che dell’estratto di ruolo. Tali conclusioni sono corroborate, a livello sistematico, dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di copie conformi degli estratti di ruolo, secondo la quale « ai fini dell’ammissione di un credito d’imposta al passivo fallimentare (art. 45 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell’art. 2718 cod. civ. ( secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell’esattore, di cui è coadiutore (art. 130 d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858), e che l’esattore, pur non rientrando tra i “pubblici depositari” – cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 cod. proc. civ., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte – è tuttavia un “depositario” del ruolo, datogli in consegna dall’intendente di finanza (art. 24 d.P.R. n. 602/1973), ed inoltre è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (secondo cui l’autenticazione delle copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale) » (Cass. n. 25962 del 2011). Inoltre, il disconoscimento
deve essere circostanziato e non generico e indicare i documenti specifici che si contestano e gli aspetti che a parere del ricorrente sono difformi dall’originale, allegando idonea prova (Cass. n. 17526 del 2016; Cass. n. 12794 del 2021).
Giova soggiungere che venendo in rilievo un’ipotesi di contestazione sull’esistenza stessa degli originali, sarebbe occorsa la proposizione della querela di falso. Nitida e incisiva la giurisprudenza nomofilattica sul punto, ancor di recente espressa: ‘ In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all’originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l’esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell’originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall’ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria ‘ (v. Cass. n. 134 del 2025); ‘ In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il ‘diniego di originale’ non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell’esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall’ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l’esistenza di un originale, consente l’utilizzazione della scrittura e, in particolare, l’accertamento della conformità all’originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni ‘ (Cass. n. 24029 del 2024).
Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato.
Ancorché la CTR non si sia soffermata sull’eccezione collegata all’utilizzo di un operatore postale privato, limitandosi a disattenderla ab implicito , detta eccezione non coglie nel segno. Essa si sgretola, infatti, dinanzi al principio chiaramente espresso da questa Corte, a tenore del quale ‘ In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali ‘ (Cass. n. 15360 del 2020; Cass. 25521 del 2020; Cass. n. 21011 del 2021).
Il terzo motivo di ricorso incidentale è inammissibile.
Il profilo di doglianza relativo all’asserito mancato invio della ‘raccomandata informativa’ non è menzionato in sentenza e il ricorrente non deduce, né dimostra di averlo veicolato nel ricorso introduttivo. Esso s’atteggia, pertanto, a questione nuova e, come tale, inammissibile.
Questa Corte ha d’altronde precisato che ‘ In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di
contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio ‘ (Cass. n. 18018 del 2024; Cass. n. 20694 del 2018).
La censura inammissibile anche perché, come chiarito da questa Corte, con principio condivisibile ‘ In tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso ‘ (Cass. 31038 del 2018; v. anche Cass. n. 5185 del 2017).
Il quarto motivo è inammissibile.
Invero, ‘ La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente ‘ (Cass. n. 30592 del 2017; Cass. n. 14459 del 2021). Sfugge alla parte ricorrente in via incidentale che, sulla scorta del regime applicabile ratione temporis , la decisione sulla compensazione assumeva declinazione facoltativa e discrezionale.
Il ricorso principale va, in definitiva, accolto. Il ricorso incidentale va rigettato. La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame e per la
regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 09/04/2025.