Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9062 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9062 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14993/2023 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE , nella persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di PALERMO n. 2124/2022 depositata il 27/12/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Palermo avverso il preavviso di fermo n. NUMERO_CARTA notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 3.12.2016, disposto sull’autoveicolo tg. CODICE_FISCALE, limitatamente all’importo complessivo pari ad € 45.629,26, in relazione al mancato pagamento, tra l’altro, della cartella esattoriale, n. NUMERO_CARTA attinente ad un presunto finanziamento Invitalia. A fondamento dell’opposizione deduceva: a) l’inesistenza e/o irregolarità della notifica del preavviso di fermo, in quanto operata a mezzo pec; b) l’omessa notifica della suddetta cartella di pagamento; c) l’illegittimità del fermo ex art. 86 d.p.r. 602/1973 in quanto attinente a un bene strumentale allo svolgimento della propria attività professionale di agente di commercio; d) la mancata allegazione al preavviso di fermo delle cartelle di pagamento, a norma dell’art. 7 l. 212/2000; e) l’infondatezza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione del diritto (essendo gli asseriti fatti a fondamento della pretesa risalenti ai primi anni del 2000); f) la nullità delle intimazioni de quibus e delle cartelle afferenti per mancata e/o omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE contestando i singoli motivi di opposizione e allegando, tra l’altro, l’estratto di ruolo e la relata riguardante la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata alla controparte personalmente in data 21/9/2014.
Il giudice di primo grado, istruita la causa in via documentale, con la sentenza n. 4612/2019 dichiarava l’inefficacia del preavviso di fermo (condannando la convenuta alla refusione delle spese processuali in favore dell’opponente), ritenendo non provata la notifica della cartella esattoriale sulla base del solo originale della relata di notifica (senza neppure esibire la matrice o la copia della cartella).
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello RAGIONE_SOCIALE, rilevando il contrasto della decisione con il prevalente indirizzo interpretativo secondo cui l’agente della riscossione, per provare la rituale notifica della cartella, deve depositare soltanto la copia della relata (e non anche la copia della cartella stessa, il cui originale non è peraltro in suo possesso). Riproponeva, poi, le contestazioni già sollevate avverso i singoli motivi di opposizione.
Si costituiva il Manto, il quale contestava l’impugnazione ex adverso dedotta. Ribadiva la nullità del preavviso di fermo in mancanza della produzione della cartella. Contestava l’esecuzione della notifica, anche alla luce del disconoscimento della sottoscrizione apposta nella relata operato da essa parte nel pregresso grado. Sosteneva la nullità della notifica, in quanto operata da una società privata non legittimata. Reiterava comunque sia l’infondatezza della pretesa avversaria per intervenuta prescrizione del credito fatto valere (attinente a fatti risalenti ai primi anni del 2000), sia il carattere strumentale del bene oggetto del fermo (risultando dall’estratto del registro dei beni ammortizzabili, da lui prodotto, che il veicolo per cui era causa era in esso iscritto).
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 2124/2022 – dato atto che, per effetto dell’art. 76 d.l. n. 73/2021, conv. dalla l. 106/2021, con decorrenza dal 30 settembre 2021, RAGIONE_SOCIALE è stata sciolta, cancellata d’ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione; e che, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla L. R. n. 9/2021, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione è affidato all’Agenzia delle entrate ed è svolto dall’Agenzia delle entrateRiscossione, la quale a far data dal 1° ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. – confermava, sia pure sulla base di una
differente motivazione, la declaratoria di inefficacia del preavviso di fermo n. NUMERO_CARTA notificato il 21.01.2017, limitatamente ai crediti di cui alla cartella n. NUMERO_CARTA condannando l’agenzia appellante alle spese del grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Manto.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione RAGIONE_SOCIALEgià Riscossione RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nella impugnata sentenza la corte territoriale – pur dando atto che, in materia di riscossione delle imposte, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. nn. 16121/2019, 18349 e 20769/2021), l’esattore, al fine di provare la notificazione della cartella, deve produrre la sola relata compilata secondo l’apposito modello ministeriale (e non anche la cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente) – non ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo fondata l’originaria opposizione del Manto con riferimento alla natura strumentale del veicolo, oggetto di fermo, rispetto all’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di attrezzature dallo stesso svolta (strumentalità che la corte di merito ha ritenuto provata in considerazione della documentata inserzione del mezzo nel registro dei beni ammortizzabili). La corte di merito ha, altresì, ritenuto che la relata di notifica prodotta dall’Agenzia era idonea a provare l’avvenuta notifica della cartella di pagamento, sottesa all’impugnato preavviso di fermo, nonché ha disatteso l’eccezione di
nullità della notifica della cartella in quanto eseguita da un operatore privato.
NOME COGNOME dopo aver ripercorso il contenuto della sentenza impugnata e dopo aver sostenuto che, nonostante il rigetto dell’appello, ha interesse ad impugnare (sia il capo di sentenza che ha ritenuto che la relata di notifica prodotta ex adverso era idonea a provare l’asserita avvenuta notifica della cartella di pagamento presupposta all’impugnato preavviso di fermo, sia il capo di sentenza che ha rigettato l’eccezione di nullità della notifica della cartella in quanto eseguita da un operatore privato) in quanto l’agente della riscossione potrebbe incoare una nuova procedura per il recupero del credito, afferente alla predetta cartella di pagamento – articola tre motivi:
con il primo motivo, denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale, contrariamente al giudice di primo grado, ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento nonostante lui avesse disconosciuto, fin dalla prima udienza svoltasi innanzi al giudice di prime cure, la propria sottoscrizione e nonostante la controparte non avesse proposto la necessaria istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. ed avesse effettuato medesimo disconoscimento, anche a seguito della produzione dell’originale della relata di notifica, ma, anche per tale documento, la controparte non aveva fatto istanza di verificazione. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, per l’esercizio del disconoscimento non occorre il rispetto di formule sacramentali o speciali, essendo sufficiente che la contestazione in ordine all’autenticità del documento sia specifica e determinata, in modo che ne risulti con certezza una volontà espressa in tal senso. Osserva che, in caso di disconoscimento della sottoscrizione, l’autenticità della sottoscrizione si può raggiungere solo all’esito del
giudizio di verificazione, il quale va promosso ad istanza della parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta; con la conseguenza che, in assenza della richiesta di verificazione da parte dell’ente erariale il documento non avrebbe potuto essere utilizzato dalla corte territoriale ai fini della decisione;
con il secondo motivo, denuncia motivazione apparente e quindi nullità della sentenza <> nella parte in cui (pp. 15 e 16) la corte territoriale ha affermato la genericità ed inammissibilità dei disconoscimenti delle copie agli originali e della sottoscrizione senza spiegare le ragioni per le quali tali disconoscimenti sarebbero inidonei o giustificati;
con il terzo motivo, denuncia la <>, nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato inammissibile la sua eccezione di nullità dell’asserita notifica della cartella di pagamento presupposta all’impugnato preavviso di fermo amministrativo per cui è causa, per violazione dell’art. 4 D.Lgs. 261/1999 (che imponeva, ratione temporis , che le notifiche venissero eseguite esclusivamente dalle Poste Italiane, a pena di nullità); sottolinea che – a fronte della sua contestazione gravava sull’agente della riscossione l’onere di provare la regolarità della notifica della cartella di pagamento de qua (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. V, 08/04/2016, n. 6887); e che detto onere non è stato assolto col deposito della relata.
L’eccezione di difetto di interesse, sollevata dall’Avvocatura in sede di controricorso, non è fondata.
Vero è che dal giudizio di merito è risultato che il Manto ha ottenuto l’annullamento del preavviso di fermo richiesto.
Come pure è vero che, secondo un principio di diritto affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 658/2015, che richiama SU n. 5456/2009), è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione
proposta dalla parte totalmente vittoriosa in appello e diretto solo ad incidere sulla motivazione della sentenza impugnata. Ciò in quanto vi è soccombenza in senso stretto (che legittima l’impugnazione) solo nel caso di rigetto della domanda o di parte di essa (e non nel caso di sfavorevole soluzione di una o più questioni, poste a fondamento della domanda accolta), ragion per cui difetta l’interesse ad impugnare in capo a chi, nonostante il rigetto di alcune argomentazioni, abbia egualmente conseguito l’accoglimento della domanda.
Senonché, nel caso di specie, la conferma in appello della sentenza di accoglimento della domanda originaria è seguita al rilievo della natura strumentale del bene oggetto di fermo, ma, al contempo, la corte territoriale, con la impugnata sentenza ha confermato (p. 8) la declaratoria di inefficacia del preavviso di fermo n. NUMERO_CARTA notificato il 21.01.2017 < e, comunque, ha appunto concluso per la ritualità della notifica degli atti presupposti; e tale pronuncia impinge direttamente nella questione della sussistenza o meno del credito per cui era stata minacciata l’esecuzione esattoriale, questione diversa da quella relativa soltanto alla aggredibilità del bene sottoposto a quella specifica misura anticipatoria dell’esecuzione in cui si risolve il fermo amministrativo.
Va, dunque, affermato l’interesse del ricorrente alla proposizione del ricorso avverso i capi di sentenza di accertamento della regolarità della notifica della cartella di pagamento presupposta, in quanto, avendo la corte di merito ritenuto provata e regolare la notifica della cartella di pagamento presupposta al preavviso di fermo dichiarato inefficace per altra ragione, l’agente della riscossione potrebbe incoare sulla base di detta cartella una nuova procedura per il recupero di crediti; mentre, una volta che fosse ritenuta non provata e comunque non regolare la notifica della cartella, ciò determinerebbe l’impossibilità dell’agente della riscossione il recupero di altri crediti, indicati in
cartella, essendo ormai maturati i relativi termini di decadenza e/o prescrizione per l’eventuale notifica di una nuova cartella di pagamento.
In definitiva l’eccezione è decisa sulla base del seguente principio di diritto:
<> .
Tuttavia, benché ammissibile, il ricorso non è fondato.
4.1. Non fondato è il primo motivo.
In disparte il fatto che parte ricorrente non riproduce nel ricorso (neppure potendo le eventuali lacune di questo essere sanate da atti successivi) la relata di notifica della cartella, la cui sottoscrizione contesta, dalla disamina della quale emerge che la notificazione è stata correttamente effettuata ai sensi dell’art. 138 c.p.c. tramite messo notificatore mediante consegna in mani proprie del destinatario (e non con servizio postale, come sostenuto dal ricorrente), l’infondatezza del motivo in esame consegue al fatto che la relata di notifica è stata predisposta dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e la
stessa fornisce piena prova, fino a querela di falso, non già della autenticità della sottoscrizione, quanto della data e delle dichiarazioni rese dalla persona cui è stato consegnato l’atto ex art. 2700 c.c., con la conseguenza che le risultanze dell’intervenuta notifica a mani del destinatario e dell’avvenuta apposizione della firma sulla relata ad opera di persona per tale identificatasi, in difetto di querela di falso, restano non confutabili.
4.2. Non fondato è il secondo motivo.
In disparte il fatto che, come emerge dalla sentenza impugnata, l’ente, previa autorizzazione del giudice di primo grado, ha offerto in giudizio anche l’originale della relata di notifica, va precisato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la motivazione della impugnata sentenza (nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto genericamente effettuato il disconoscimento della documentazione esibita perché prodotta in copia e non in originale) non è affatto apparente.
Invero, la corte di merito – dopo aver dato atto che l’ente aveva prodotto la relata di notifica (peraltro contenente l’indicazione del numero dell’atto impositivo notificato n. NUMERO_CARTA coincidente con il numero della cartella di pagamento opposta) ed aveva allegato l’estratto di ruolo relativo alla pretesa creditoria azionata con l’indicazione degli elementi essenziali a identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa – ha ritenuto infondato il motivo di opposizione dispiegato sul punto dal Manto, <>.
Occorre qui ribadire il principio (affermato, ad es., da Cass. n. 15790/2016, che richiama Cass. n. 28096/2009) per cui, in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive.
Invero, perché possa aversi disconoscimento idoneo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2719 c.c., è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che – pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari – evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia.
Tanto non è accaduto nella specie, stante il tenore letterale delle espressioni adoperate dall’interessato.
4.3. Non fondato è anche il terzo motivo.
La corte di merito ha ritenuto inammissibile il motivo attinente all’assunta nullità della notifica della cartella in quanto eseguita da un operatore privato <>.
Orbene, lo stesso ricorrente riferisce in ricorso (p. 16) che tale censura è stata proposta, in tali specifici termini, soltanto in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di appello. La sua pretesa di riferire la ben più ampia, indistinta ed omnicomprensiva contestazione di primo grado anche a questo specifico e ben determinato profilo, quindi, si rivela fallace.
Donde l’infondatezza del motivo.
Peraltro, al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 299/2020 hanno avuto modo di precisare che la nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo, è sanata per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, nel caso di specie avvenuta, come si evince dalla circostanza che il destinatario ha potuto svolgere compiutamente le sue difese, senza sul punto specificamente dedurre – se non altro, nel solo rilevante ricorso – alcunché.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del ricorrente in favore della controparte e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell ‘ importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia dell’Entrate – Riscossione, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.300 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025, nella camera di consiglio