Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9062 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9062 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14993/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) , nella persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata RAGIONE_SOCIALEa quale è domiciliata per legge;
-controricorrente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE d ‘ APPELLO di PALERMO n. 2124/2022 depositata il 27/12/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Palermo avverso il preavviso di fermo n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 3.12.2016, disposto sull’autoveicolo tg. TARGA_VEICOLO, limitatamente all’importo complessivo pari ad € 45.629,26, in relazione al mancato pagamento, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale, n. NUMERO_CARTA attinente ad un presunto finanziamento RAGIONE_SOCIALE. A fondamento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione deduceva: a) l’inesistenza e/o irregolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica del preavviso di fermo, in quanto operata a mezzo pec; b) l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALEa suddetta cartella di pagamento; c) l’illegittimità del fermo ex art. 86 d.p.r. 602/1973 in quanto attinente a un bene strumentale allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa propria attività professionale di agente di commercio; d) la mancata allegazione al preavviso di fermo RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 l. 212/2000; e) l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria per intervenuta prescrizione del diritto (essendo gli asseriti fatti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa risalenti ai primi anni del 2000); f) la nullità RAGIONE_SOCIALE intimazioni de quibus e RAGIONE_SOCIALE cartelle afferenti per mancata e/o omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE, contestando i singoli motivi di opposizione e allegando, tra l’altro, l’estratto di ruolo e la relata riguardante la NUMERO_CARTA di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata alla controparte personalmente in data 21/9/2014.
Il giudice di primo grado, istruita la causa in via documentale, con la sentenza n. 4612/2019 dichiarava l’inefficacia del preavviso di fermo (condannando la convenuta alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE‘opponente), ritenendo non provata la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale sulla base del solo originale RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica (senza neppure esibire la matrice o la copia RAGIONE_SOCIALEa cartella).
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello RAGIONE_SOCIALE, rilevando il contrasto RAGIONE_SOCIALEa decisione con il prevalente indirizzo interpretativo secondo cui l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, per provare la rituale notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella, deve depositare soltanto la copia RAGIONE_SOCIALEa relata (e non anche la copia RAGIONE_SOCIALEa cartella stessa, il cui originale non è peraltro in suo possesso). Riproponeva, poi, le contestazioni già sollevate avverso i singoli motivi di opposizione.
Si costituiva il COGNOME, il quale contestava l’impugnazione ex adverso dedotta. Ribadiva la nullità del preavviso di fermo in mancanza RAGIONE_SOCIALEa produzione RAGIONE_SOCIALEa cartella. Contestava l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa notifica, anche alla luce del disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione apposta nella relata operato da essa parte nel pregresso grado. Sosteneva la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica, in quanto operata da una società privata non legittimata. Reiterava comunque sia l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa avversaria per intervenuta prescrizione del credito fatto valere (attinente a fatti risalenti ai primi anni del 2000), sia il carattere strumentale del bene oggetto del fermo (risultando dall’estratto del registro dei beni ammortizzabili, da lui prodotto, che il veicolo per cui era causa era in esso iscritto).
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 2124/2022 – dato atto che, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 d.l. n. 73/2021, conv. dalla l. 106/2021, con decorrenza dal 30 settembre 2021, RAGIONE_SOCIALE è stata sciolta, cancellata d’ufficio dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione; e che, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla L. R. n. 9/2021, l’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni relative alla riscossione è affidato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate ed è svolto dall’RAGIONE_SOCIALE, la quale a far data dal 1° ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di RAGIONE_SOCIALE – confermava, sia pure sulla base di una
differente motivazione, la declaratoria di inefficacia del preavviso di fermo n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 21.01.2017, limitatamente ai crediti di cui alla cartella n. NUMERO_CARTA, condannando l’agenzia appellante alle spese del grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il COGNOME.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito RAGIONE_SOCIALEa motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nella impugnata sentenza la corte territoriale – pur dando atto che, in materia di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. nn. 16121/2019, 18349 e 20769/2021), l’esattore, al fine di provare la notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella, deve produrre la sola relata compilata secondo l’apposito moRAGIONE_SOCIALEo ministeriale (e non anche la cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente) – non ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo fondata l’originaria opposizione del COGNOME con riferimento alla natura strumentale del veicolo, oggetto di fermo, rispetto all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di agente e rappresentante di attrezzature dallo stesso svolta (strumentalità che la corte di merito ha ritenuto provata in considerazione RAGIONE_SOCIALEa documentata inserzione del mezzo nel registro dei beni ammortizzabili). La corte di merito ha, altresì, ritenuto che la relata di notifica prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE era idonea a provare l’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, sottesa all’impugnato preavviso di fermo, nonché ha disatteso l’eccezione di
nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella in quanto eseguita da un operatore privato.
NOME COGNOME – dopo aver ripercorso il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e dopo aver sostenuto che, nonostante il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, ha interesse ad impugnare (sia il capo di sentenza che ha ritenuto che la relata di notifica prodotta ex adverso era idonea a provare l’asserita avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento presupposta all’impugnato preavviso di fermo, sia il capo di sentenza che ha rigettato l’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella in quanto eseguita da un operatore privato) in quanto l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione potrebbe incoare una nuova procedura per il recupero del credito, afferente alla predetta cartella di pagamento – articola tre motivi:
con il primo motivo, denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale, contrariamente al giudice di primo grado, ha ritenuto provata la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento nonostante lui avesse disconosciuto, fin dalla prima udienza svoltasi innanzi al giudice di prime cure, la propria sottoscrizione e nonostante la controparte non avesse proposto la necessaria istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. ed avesse effettuato medesimo disconoscimento, anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa produzione RAGIONE_SOCIALE‘originale RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica, ma, anche per tale documento, la controparte non aveva fatto istanza di verificazione. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, per l’esercizio del disconoscimento non occorre il rispetto di formule sacramentali o speciali, essendo sufficiente che la contestazione in ordine all’autenticità del documento sia specifica e determinata, in modo che ne risulti con certezza una volontà espressa in tal senso. Osserva che, in caso di disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione, l’autenticità RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione si può raggiungere solo all’esito del
giudizio di verificazione, il quale va promosso ad istanza RAGIONE_SOCIALEa parte che intende avvalersi RAGIONE_SOCIALEa scrittura disconosciuta; con la conseguenza che, in assenza RAGIONE_SOCIALEa richiesta di verificazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente erariale il documento non avrebbe potuto essere utilizzato dalla corte territoriale ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione;
con il secondo motivo, denuncia motivazione apparente e quindi nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza <> nella parte in cui (pp. 15 e 16) la corte territoriale ha affermato la genericità ed inammissibilità dei disconoscimenti RAGIONE_SOCIALE copie agli originali e RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione senza spiegare le ragioni per le quali tali disconoscimenti sarebbero inidonei o giustificati;
con il terzo motivo, denuncia la <>, nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato inammissibile la sua eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE‘asserita notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento presupposta all’impugnato preavviso di fermo amministrativo per cui è causa, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 D.Lgs. 261/1999 (che imponeva, ratione temporis , che le notifiche venissero eseguite esclusivamente dalle Poste Italiane, a pena di nullità); sottolinea che – a fronte RAGIONE_SOCIALEa sua contestazione gravava sull’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione l’onere di provare la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento de qua (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. V, 08/04/2016, n. 6887); e che detto onere non è stato assolto col deposito RAGIONE_SOCIALEa relata.
L’eccezione di difetto di interesse, sollevata dall’Avvocatura in sede di controricorso, non è fondata.
Vero è che dal giudizio di merito è risultato che il COGNOME ha ottenuto l’annullamento del preavviso di fermo richiesto.
Come pure è vero che, secondo un principio di diritto affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 658/2015, che richiama SU n. 5456/2009), è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione
proposta dalla parte totalmente vittoriosa in appello e diretto solo ad incidere sulla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. Ciò in quanto vi è soccombenza in senso stretto (che legittima l’impugnazione) solo nel caso di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda o di parte di essa (e non nel caso di sfavorevole soluzione di una o più questioni, poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda accolta), ragion per cui difetta l’interesse ad impugnare in capo a chi, nonostante il rigetto di alcune argomentazioni, abbia egualmente conseguito l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Senonché, nel caso di specie, la conferma in appello RAGIONE_SOCIALEa sentenza di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda originaria è seguita al rilievo RAGIONE_SOCIALEa natura strumentale del bene oggetto di fermo, ma, al contempo, la corte territoriale, con la impugnata sentenza ha confermato (p. 8) la declaratoria di inefficacia del preavviso di fermo n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 21.01.2017 <> e, comunque, ha appunto concluso per la ritualità RAGIONE_SOCIALEa notifica degli atti presupposti; e tale pronuncia impinge direttamente nella questione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o meno del credito per cui era stata minacciata l’esecuzione esattoriale, questione diversa da quella relativa soltanto alla aggredibilità del bene sottoposto a quella specifica misura anticipatoria RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione in cui si risolve il fermo amministrativo.
Va, dunque, affermato l’interesse del ricorrente alla proposizione del ricorso avverso i capi di sentenza di accertamento RAGIONE_SOCIALEa regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento presupposta, in quanto, avendo la corte di merito ritenuto provata e regolare la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento presupposta al preavviso di fermo dichiarato inefficace per altra ragione, l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione potrebbe incoare sulla base di detta cartella una nuova procedura per il recupero di crediti; mentre, una volta che fosse ritenuta non provata e comunque non regolare la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella, ciò determinerebbe l’impossibilità RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione il recupero di altri crediti, indicati in
cartella, essendo ormai maturati i relativi termini di decadenza e/o prescrizione per l’eventuale notifica di una nuova cartella di pagamento.
In definitiva l’eccezione è decisa sulla base del seguente principio di diritto:
<> .
Tuttavia, benché ammissibile, il ricorso non è fondato.
4.1. Non fondato è il primo motivo.
In disparte il fatto che parte ricorrente non riproduce nel ricorso (neppure potendo le eventuali lacune di questo essere sanate da atti successivi) la relata di notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella, la cui sottoscrizione contesta, dalla disamina RAGIONE_SOCIALEa quale emerge che la notificazione è stata correttamente effettuata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 138 c.p.c. tramite messo notificatore mediante consegna in mani proprie del destinatario (e non con servizio postale, come sostenuto dal ricorrente), l’infondatezza del motivo in esame consegue al fatto che la relata di notifica è stata predisposta dal pubblico ufficiale nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE sue funzioni e la
stessa fornisce piena prova, fino a querela di falso, non già RAGIONE_SOCIALEa autenticità RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione, quanto RAGIONE_SOCIALEa data e RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dalla persona cui è stato consegnato l’atto ex art. 2700 c.c., con la conseguenza che le risultanze RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta notifica a mani del destinatario e RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta apposizione RAGIONE_SOCIALEa firma sulla relata ad opera di persona per tale identificatasi, in difetto di querela di falso, restano non confutabili.
4.2. Non fondato è il secondo motivo.
In disparte il fatto che, come emerge dalla sentenza impugnata, l’ente, previa autorizzazione del giudice di primo grado, ha offerto in giudizio anche l’originale RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica, va precisato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa impugnata sentenza (nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto genericamente effettuato il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa documentazione esibita perché prodotta in copia e non in originale) non è affatto apparente.
Invero, la corte di merito – dopo aver dato atto che l’ente aveva prodotto la relata di notifica (peraltro contenente l’indicazione del numero RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo notificato n. NUMERO_DOCUMENTO coincidente con il numero RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento opposta) ed aveva allegato l’estratto di ruolo relativo alla pretesa creditoria azionata con l’indicazione degli elementi essenziali a identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa pretesa – ha ritenuto infondato il motivo di opposizione dispiegato sul punto dal COGNOME, <>.
Occorre qui ribadire il principio (affermato, ad es., da Cass. n. 15790/2016, che richiama Cass. n. 28096/2009) per cui, in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica RAGIONE_SOCIALEa stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi RAGIONE_SOCIALEa negazione RAGIONE_SOCIALEa genuinità RAGIONE_SOCIALEa copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive.
Invero, perché possa aversi disconoscimento idoneo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2719 c.c., è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che – pur nel silenzio RAGIONE_SOCIALEa norma predetta, che non richiede forme particolari – evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia.
Tanto non è accaduto nella specie, stante il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE espressioni adoperate dall’interessato.
4.3. Non fondato è anche il terzo motivo.
La corte di merito ha ritenuto inammissibile il motivo attinente all’assunta nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella in quanto eseguita da un operatore privato <>.
Orbene, lo stesso ricorrente riferisce in ricorso (p. 16) che tale censura è stata proposta, in tali specifici termini, soltanto in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di appello. La sua pretesa di riferire la ben più ampia, indistinta ed omnicomprensiva contestazione di primo grado anche a questo specifico e ben determinato profilo, quindi, si rivela fallace.
Donde l’infondatezza del motivo.
Peraltro, al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 299/2020 hanno avuto modo di precisare che la nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo, è sanata per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo dovuto alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa controparte, nel caso di specie avvenuta, come si evince dalla circostanza che il destinatario ha potuto svolgere compiutamente le sue difese, senza sul punto specificamente dedurre – se non altro, nel solo rilevante ricorso – alcunché.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del ricorrente in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte e la declaratoria RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento RAGIONE_SOCIALE ‘ importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.300 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025, nella camera di consiglio