Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30820 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30820 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2247/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC EMAIL
-controricorrente –
Oggetto: tributi -cartelle -notificazione
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 469/03/2021 depositata in data 18 giugno 2021; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023.
RILEVATO CHE
Il contribuente NOME COGNOME ha impugnato una intimazione di pagamento, relativa a tributi del periodo di imposta 2000, deducendo l’omessa notifica delle prodromiche cartelle, con conseguente prescrizione del credito.
La CTP di Torino ha parzialmente dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune cartelle e, nel resto, ha accolto il ricorso.
La CTR del Piemonte, con sentenza in data 18 giugno 2021, ha rigettato l’appello dell’Agente della Riscossione ritenendo non provata l’interruzione della prescrizione e ascrivendo la mancata interruzione della prescrizione all’omessa notificazione della cartella di pagamento prodromica, nonché ritenendo applicabile alle sanzioni la prescrizione quinquennale.
Propone ricorso per cassazione l’Agente della Riscossione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non provata l’interruzione del termine prescrizionale , consistente nel fatto che la prodromica cartella sarebbe stata notificata in data 20 maggio 2005 a familiare convivente (atto che viene trascritto per specificità nel motivo di ricorso), con spedizione di raccomandata informativa, laddove l’intimazione di paga mento (anch’essa trascritta per specificità) sarebbe stata notificata in data 22 novembre 2013, prima del decorso
del termine prescrizionale decennale. Deduce parte ricorrente l’assenza di «doppia conforme», in quanto in primo grado la decisione era stata incentrata su una questione preliminare e non su quella della regolarità della notificazione.
Con il secondo motivo si deduce, in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 111, primo comma, Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 1, n. 4, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per manifesta illogicità della motivazione, per non avere il giudice di appello esaminato le difese della Amministrazione appellante.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2946 cod. civ., dell’art. 20 e dell’art. 24 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per avere la CTR applicato alle sanzioni il termine prescrizionale quinquennale, ritenendo invero il ricorrente che, ove la sanzione si applichi contestualmente al tributo, deve farsi applicazione del medesimo termine prescrizionale ordinario decennale previsto per il tributo.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, benché il secondo motivo sia stato proposto dal ricorrente in via gradata rispetto al primo. Le questioni preliminari -di rito o di merito – devono, difatti, essere esaminate e decise con priorità, senza tenere conto della subordinazione operata dalla parte, dal momento che le regole processuali sull’ordine logico delle questioni da definire applicabili anche al giudizio di legittimità (art. 141, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.) – non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti (Cass., Sez. U., 24 maggio 2001, n. 212; Cass., Sez. I, 9 settembre 2004, n. 18169).
Va preliminarmente rigettata l’eccezione preliminare di inammissibilità del primo motivo articolata del controricorrente, non costituendo tale motivo una surrettizia revisione della valutazione delle
prove compiute dal giudice del merito, né ricorrendo la disciplina di cui all’art. 348 -ter cod. proc. civ. per le ragioni esposte dal ricorrente.
6. I due motivi sono fondati quanto alla questione della corretta notificazione degli atti presupposti, risultando meramente apparente il percorso logico che ha condotto il giudice del merito alla decisione, nella parte in cui dice esservi stata « rituale notifica » della cartella (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Nella specie, l’Ufficio aveva dedotto in appello diverse questioni circa la regolare notificazione della cartella, indicando le pagine in cui le questioni erano state trattate (pag. 10 ricorso); questioni che non risultano minimamente tracciate nella sentenza impugnata. Parimenti, la motivazione del giudice di appello risulta del tutto incomprensibile, non avendo indicato per quale ragione la notificazione di tale atto prodromico, che nella specie funge da atto interruttivo della prescrizione, sia stata regolare.
6. Peraltro il primo motivo evidenzia come il giudice di appello non abbia esaminato la circostanza che la cartella fosse stata notificata all’indirizzo del destinatario. Il giudice di appello ha, difatti, statuito, che « non risulta provata l’interruzione del termine prescrizionale con rituale notifica della residua cartella oggetto dell’odierno giudizio », ma non ha verificato in fatto la circostanza che la cartella fosse stata consegnata presso l’indirizzo del destinatario a familiare convivente. Ciò emerge dalla trascrizione degli atti relativi alla notificazione della originaria cartella, per la quale risulta barrata la casella indicante la consegna dell’atto a terzi per effetto dell’assenza del destinatario ( pag. 7 ricorso) ed è in relazione all’esistenza di tale fatto storico che va verificata la ritualità o meno della notificazione della cartella quale atto interruttivo, a fronte della notificazione dell’atto impugnato dal contribuente in data 22 novembre 2013. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame della notifica della cartella prodromica in costanza di tale fatto storico.
Il secondo motivo è, invece, infondato in relazione alla ulteriore questione del termine di prescrizione decennale, avendo il giudice di appello fatto riferimento, quanto alle sanzioni, all’applicazione della regola dell’allungamento delle prescrizioni brevi a termini dell’art. 2953 cod. civ., percorso logico compiuto e comprensibile.
Il terzo motivo è infondato, essendo del tutto consolidata la giurisprudenza di questa Corte che ritiene che la prescrizione delle sanzioni sia quinquennale e non decennale, ancorché le sanzioni siano state irrogate contestualmente alla contestazione del maggior tributo dovuto (Cass., Sez. V, 24 gennaio 2023, n. 2095 e giurisprudenza ivi cit.).
Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione ai primi due motivi in relazione alla questione della corretta notificazione della cartella di pagamento quale atto interruttivo, cassandosi la sentenza con rinvio per nuovo esame della corretta notificazione della menzionata cartella, rimettendo al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo nei termini di cui in motivazione, rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 20 ottobre 2023