Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21553 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13140/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -intimati- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. RAGIONE_SOCIALE n. 7067/2016 depositata il 18/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– La CTR del Lazio, previa riunione, rigettava gli appelli di RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME contro il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, impugnato sull’assunto della mancata notifica della presupposta cartella di pagamento.
1.1 In particolare, i giudici del gravame, affermata la giurisdizione tributaria, ritenevano invalida la notifica della cartella
in oggetto, effettuata a cura del messo notificatore con consegna al portiere dello stabile, per il mancato invio della raccomandata informativa.
Contro tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso fondato su due motivi.
Non ha svolto attività difensiva NOME COGNOME e sono rimaste intimate anche l’RAGIONE_SOCIALE e la terza pignorata RAGIONE_SOCIALE, presenti nei gradi di merito.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 09/07/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, la ricorrente deduce violazione dell’art. 2 D.lgs. n. 546 del 1992, laddove la CTR non ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario,
Col secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 139 cod. proc. civ., deducendo di avere tempestivamente prodotto il prospetto riepilogativo contenente gli estremi della spedizione della raccomandata informativa (come da doc. 3 del fascicolo di parte del grado di appello) e lamentando che la CTR abbia erroneamente ritenuto la notificazione nulla per mancata produzione dell’avviso di ricevimento.
Il primo motivo di ricorso è infondato, alla luce dei principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite.
3.1. Infatti, in materia di esecuzione forzata tributaria, questa Corte ha affermato che l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento) è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 617 cod. proc. civ. – davanti al giudice
tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Cass., Sez. U., n. 13913/2017).
3.2. Successivamente Cass., Sez. U., n. 7822/2020 ha ulteriormente evidenziato che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di RAGIONE_SOCIALE di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione.
3.3. Nella fattispecie in esame il contribuente ha dedotto, col ricorso introduttivo, la nullità della notificazione dell’atto prodromico e ha contestato la pretesa fiscale non per circostanze sopravvenute, ma affermandone l’insussistenza, sicché l’assunto difetto di giurisdizione è infondato (in tal senso Cass. n. 24734/2021; Cass. n. 25453/2021; da ultimo v. Cass. n. 6228/2024).
4. Il secondo motivo è fondato.
4.1. La notificazione a cura dei messi comunali o dei messi ex speciali autorizzati dall’ufficio art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 deve essere eseguita nel rispetto RAGIONE_SOCIALE norme stabilite dagli artt. 137 ss. cod. proc. civ., ma secondo le modifiche indicate nel medesimo articolo 60 che, per quanto ci occupa, dispone, alla lett. b-bis, aggiunta dall’art. 37, comma 27, lett. a, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248: «Se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata».
4.2. Per cui, si può ribadire che la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all’art. 139, comma 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2229; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2021, n. 9393).
4.3. Tuttavia, l’art. 60, comma 1, lett. b-bis), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 6^-5, 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2019, n. 9239; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio. Invero, nel
disciplinare la notifica al destinatario dell’avviso di avvenuta notificazione dell’atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni. Tanto, sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139, comma 4, cod. proc. civ.) sia per la notifica a mezzo posta (art. 7, commi 3 e 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, nel testo novellato dall’art. 36, comma 2-quater, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
4.4. Questa Corte ha ritenuto, quindi, che nel caso di consegna dell’atto a portiere o vicini (art. 139, comma 4, cod. proc. civ.) e di consegna dell’atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (art. 7, commi 3 e 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890), la notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata (Cass., Sez. 3^, 22 maggio 2015, n. 10554; Cass., Sez. Lav., 16 giugno 2016, n. 12438; Cass., Sez. 6^-5, 10 ottobre 2017, n. 23765; Cass., Sez. 3″, 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., Sez. 2^, 12 luglio 2018, n. 18504; Cass., Sez. 6^-2, 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, n. 20736).
In conclusione, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 09/07/2024.