Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34786 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34786 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
NOTIFICA CARTELLA AGLI EREDI EX ART. 65 D.P.R. 600/1973
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 35846-2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 541/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 30/04/2019;
nonché
sul ricorso iscritto al n. 11445-2022 RG proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso (PEC) EMAIL;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 876/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 5/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 /10/2023 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME.
Rilevato che
1. La CTR del Piemonte rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza della CTP di Torino che aveva dichiarato inammissibile il ricorso da ella proposto, quale erede di NOME COGNOME, contro una cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA emessa ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 e con cui era stato chiesto al medesimo il pagamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del d.l. n. 282 /2002, per la rivalutazione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni societarie di cui all’art 67, comma 1, lett. e ) e lett. cbis) t.u.i.r.
In particolare, la CTR dichiarava il ricorso inammissibile in quanto tardivo perché proposto oltre il termine di sessanta giorni, ex art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, dalla notifica della cartella notificata legittimamente ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. ed ai sensi dell’art.
65 d.P.R. n. 600/1973, in assenza di comunicazione dei nominativi degli eredi; esaminava altresì i motivi di appello, relativi al merito, alle sanzioni e agli interessi di mora.
Contro tale decisione propone ricorso NOME COGNOME in base a sei motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO, è stato fissato per l’adunanza camerale dell’11/10/2023.
NOME COGNOME proponeva poi altro ricorso contro la cartella n. 020160027844624000 emessa ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 e notificatale in data 28/03/2019 in qualità di erede di NOME COGNOME, con cui era stato chiesto il pagamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del d.l. n. 282/2002, per la rivalutazione RAGIONE_SOCIALE partec ipazioni societarie di cui all’art 67, comma 1, lett. e) e lett. cbis) t.u.i.r.
Costituitasi, l’RAGIONE_SOCIALE eccepiva che la stessa ricorrente aveva già impugnato la medesima cartella in un giudizio nel quale il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché tardivo con sentenza di primo grado confermata dalla CTR.
La CTP di Torino, dedotto dalla ricorrente che contro tale sentenza della CTR pendeva ricorso per cassazione, accoglieva il ricorso.
La CTR del Piemonte rigettava l’appello erariale, evidenziando che correttamente i giudici di primo grado avevano ritenuto che la cartella emessa nel 2016 e impugnata, in pendenza di giudizio, era ancora valida, per cui la cartella successivamente notificata ne costituiva una illegittima duplicazione.
3 . Contro tale decisione propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE in base a due motivi.
Resiste con controricorso la contribuente.
Il ricorso, iscritto al n. RG 11445/2022, è stato fissato per l’adunanza camerale dell’11/10/2023.
Considerato che:
Nel giudizio iscritto al n. 35846/2019, la ricorrente propone sei motivi.
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 27 Cost. nonché degli artt. 6 e 10 l. n. 212/2000, laddove la CTR ha ritenuto legittima la notifica della cartella effettuata impersonalmente presso il domicilio del defunto benché fossero decorsi oltre due anni dalla sua morte, ciò in violazione del diritto alla difesa previsto dall’art. 27 Cost. e del principio posto dallo Statuto del contribuente secondo cui gli atti vanno comunicati nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso dell’amministrazione; l’errata ritenuta validità della notifica della cartella aveva determinato la tardività del ricorso.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost. perché la sentenza violerebbe il principio della capacità contributiva, essendosi il valore RAGIONE_SOCIALE partecipazioni del tutto annullato.
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 -bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 6, comma 5, della l. n. 212/2000, per mancata attivazione del contraddittorio.
Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997, laddove ha ritenuto che
le sanzioni si applicassero anche all’ered e, in quanto si trattava di debito proprio.
Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, comma 1, 20, 25, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, lamentando il difetto di motivazione della determinazione degli interessi.
Con il sesto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità RAGIONE_SOCIALE somme richieste quali oneri di riscossione.
Nel giudizio iscritto al n. 11445/2022 l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a due motivi.
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto validamente proposta un’eccezione, relativa alla duplicazione della cartella, che non rientrava tra i motivi a fondamento del ricorso introduttivo, eccezione di novità già proposta in appello.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione degli artt. 39 cod. proc. civ. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, avendo la CTR errato nel ritenere trattarsi di una duplicazione di cartella laddove si era invece in presenza di una duplicazione di giudizio, circostanza che avrebbe dovuto indure i giudici aditi per secondi a dichiarare la litispendenza, ordinando la cancellazione della causa.
Occorre preliminarmente disporre la riunione dei due giudizi, per connessione soggettiva e oggettiva.
In data 2/10/2023 la ricorrente ha depositato, nel giudizio iscritto al n. 35846/2019, memoria con cui ha evidenziato che la
medesima cartella di pagamento oggetto della odierna lite è oggetto anche del ricorso iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO, ove ella ha depositato domanda di estinzione per adesione alla definizione agevolata ai sensi della l. n. 197/2022.
Nel giudizio n. RG 11445/2022 in data 2/10/2023 la ricorrente ha depositato memoria con cui ha evidenziato di aver aderito alla sopraddetta ‘Definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie’ versando l’importo dovuto e presentando la relativa domanda per la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per l’anno d’imposta 2011 oggetto del giudizio , comunicando altresì di aver depositato copia della relativa domanda di definizione, ricevuta di acquisizione e del versamento degli importi dovuti .
La mancata allegazione di copia del versamento degli importi dovuti, seppure indicata nella nota di accompagnamento dei documenti, e la contestuale indicazione contenuta però nella domanda di adesione della presenza di versamenti in corso di causa, senza alcuna specificazione nella memoria di parte, rendono necessario un rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo per la verifica di quanto indicato in parte motiva. Così deciso in Roma in data 11 ottobre 2023.