Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7352 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE legale e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresenta ti e difesi per procura a margine del controricorso , dall’AVV_NOTAIO.
Tributi-Cartelladecadenza
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata ex lege in Roma, alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-resistente- avverso la sentenza n.7813/8/16 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 12 settembre 2016.
Rilevato che:
n ella controversia originata dall’impugnazione da parte degli eredi di NOME COGNOME di cartella, portante IRPEF relativa agli anni di imposta 2007, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava non dovute le somme portate dalla cartella esattoriale impugnata;
in particolare, il giudice di appello, premessa l’ammissibilità dell’eccezione di decadenza formulata nei confronti del concessionario, riteneva che la notificazione della cartella esattoriale in questione avvenuta nell’anno 2012 (13.6.2012) è certamente avvenuta oltre il triennio prescritto dall’art. 25 dpr 602/1973 ovvero ben oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2007, pacificamente effettuata con mezzo telematico il 29.9.2008. La C.T.RRAGIONE_SOCIALE riteneva, inoltre, di non poter prendere in considerazione, perché tardivamente allegate, le relate di notifica offerte in produzione da RAGIONE_SOCIALE, del 13.6.2011, dirette solo ad alcuni degli eredi del COGNOME, affermandone, in ogni caso, l’irrilevanza non essendovi certezza dell’effettiva consegna ai destinatari e della natura dell’atto notificato.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto, affidandosi a sei motivi, ricorso cui resistono con
contro
ricorso gli eredi di NOME COGNOME, come meglio indicati in epigrafe.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memoria.
Rilevato che:
1. con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. ri 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione, da parte della C.T.R. dell’art. 112 cod. proc. civ. laddove nella motivazione della sentenza impugnata non vi era traccia di autonoma valutazione delle pagine 2 e 3 dell’appello nelle quali era stata offerta la prova della notifica della cartella impugnata nei termini di legge.
1.1. La censura è inammissibile e infondata alla luce del costante insegnamento di questa Corte ( cfr., tra le altre, di recente, Cass. n. 6150 del 05/03/2021) secondo cui <>.
Nel caso in esame, con il mezzo di impugnazione, la ricorrente, dapprima, deduce un’omessa pronuncia con violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e, poi, una carente motivazione rilevando che della
questione dibattuta non vi è traccia nella motivazione della sentenza …se non ut ilizzando una formula superficiale che non rende intellegibile l’iter giuridico alla base del convincimento dei Giudici di secondo grado.
In ogni caso, la censura è infondata non ravvisandosi una motivazione apparente laddove la C.T.R. ha trattato espressamente della notificazione delle cartelle esponendo le plurime ragioni sottese alla sua decisione.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 58 del d.lgs. n.546 del 1992 laddove la C.T.R. aveva ritenuto inammissibile perché tardiva la produzione in grado di appello delle relate di notifica della cartella ad uno degli eredi COGNOME.
2.1. La censura è fondata. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte (cfr., tra le altre di recente, Cass. n. 14567 del 26/05/2021; in precedenza, in termini, Cass. n. 12008 del 2011.) quello per cui <>.
3.Con il terzo motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22, comma 2, del d.lgs. n.546 del 1992 -, la ricorrente deduce l’errore perpetrato dalla C.T.R. nel non avere rilevato l’inammissibilità del ricorso, proposto solo nel mese di settembre 2012 avverso la cartella, notificata il 13 giugno 2011, ovvero oltre un anno prima dell’impugnazione , conseguente ad una nuova notifica di una
cartella di pagamento notificata a due dei coeredi nonché coobbligati in solido, essendo pacifico, anche nella giurisprudenza di questa Corte che la notifica di un atto al soggetto che è coobbligato solidale ha efficacia interruttiva della prescrizione laddove intervenga entro il termine di decadenza.
4.Con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 602 del 1973 e degli artt. 8 e 38, secondo comma, del d.p.r. n. 655 del 1982 laddove la C.T.R. non aveva ravvisato che la ricevuta di ritorno debitamente sottoscritta per ricezione costituiva prova dell’avvenuta notificazione della cartella di pagamento.
C on il quinto motivo si evidenzia la violazione dell’art.25 del d.P.R. n. 602 del 1973 laddove la notificazione della cartella di pagamento era avvenuta, il 13 giugno 2011, e quindi entro il termine previsto dalla norma dedotta come violata.
Infine, con il sesto motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio laddove la C.T.R. aveva radicalmente omesso di valutare l’effettiva documentazione inerente la notifica effettuata al coerede e coobbligato in solido avvenuta il 13 giugno 2011.
I motivi, vertendo sulla medesima questione, possono trattarsi congiuntamente, dovendosi respingere l’eccezione di giudicato interno sollevata dai controricorrenti sul presupposto che non sarebbe stata impugnata l’autonoma ratio decidendi costituita da tale passaggio motivazionale: in ogni caso esse risultano anche irrilevanti non essendovi alcuna certezza dell’effettiva consegna ai destinatari e della natura dell’atto notificato. Dalla lettura integrale del ricorso emerge, infatti, che anche tale argomentazione è stata fatta oggetto di impugnazione negli ultimi quattro motivi di ricorso.
7.1 Ciò posto, il terzo, quarto e sesto motivo sono fondati, nei termini di cui si dirà infra , con assorbimento del quinto motivo.
7.2 Va, infatti , disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti per difetto di specificità ed autosufficienza e, in particolare, per non avere la ricorrente fornito elementi per consentire alla Corte di verificare, alla luce del ricorso, i documenti di cui essa assumeva la tempestiva produzione in giudizio e l’illegittima omessa considerazione con riferimento ai singoli appellanti odierni controricorrenti, non specificando quali sarebbero le relate di notifica effettivamente prodotte né tanto meno indicando in quali atti del processo fossero stati allegate o trascrivendone il contenuto.
Dalla giurisprudenza della Corte EDU si trae, infatti, il monito ad ancorare le sanzioni processuali a canoni di proporzionalità (NOME vs. Francia; COGNOME vs. Francia), chiarezza e prevedibilità (COGNOME vs.Rep. Ceca) e, dunque a far prevalere le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale (COGNOME vs. Estonia; COGNOME vs. Grecia; COGNOME vs. Grecia), senza enfatizzare un fin de non recevoir non riscontrabile nei dati convenzionali di riferimento dell’art. 6 CEDU (conf. Cass. n. 7645 del 2014).
Alla luce di detti principi e anche di quelli contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 hanno statuito che <>(v., in senso conforme, Cass.n.12259 del 14.04.2022).
Nel caso in esame, la ricorrente, nel l’enucleare i motivi di ricorso, ha fatto specifico riferimento all’avviso di ricevimento attestante la notifica della cartella avvenuta, il 13 giugno 2011, a mani di uno degli eredi di COGNOME (NOME COGNOME), individuandola in modo sufficientemente chiaro, riportandone in parte il contenuto e segnalandone la presenza agli atti del giudizio di appello (v. pag. 7 del ricorso).
D’altronde che tale documento fosse stato allegato in atti emerge anche dalla sentenza impugnata che ne ha (erroneamente come detto sopra) dichiarato l’inammissibilità della produzione perché tardiva e, peraltro, lo stesso avviso di ricevimento risulta oggi esaminabile da questa Corte perché allegato in atti dagli stessi controricorrenti, sicché, in tale contesto, una declaratoria di inammissibilità del ricorso verrebbe a ledere i principi espressi in materia dalla giurisprudenza della CEDU, come sopra indicati.
7.3. Ciò posto, sono fondati il quarto e il sesto motivo di ricorso laddove la C.T.R. ha omesso di esaminare il fatto, decisivo, rinveniente dal suddetto avviso di ricevimento, costituito dall’avvenuta notificazione della cartella a NOME COGNOME, nella qualità di erede di NOME COGNOME.
7.4 Ugualmente fondato è poi il terzo motivo, con assorbimento del quinto. Va, infatti, condiviso il principio, enunciato di recente, da questa Corte (cfr. Cass. 10 agosto 2022 n.24582), secondo cui: <>.
In conclusione, in accoglimento del secondo, terzo, quarto e sesto motivo del ricorso, rigettato il primo e assorbito il quinto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito, il quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi e regolerà le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del secondo, terzo, quarto e sesto motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania- Sezione di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.