Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5907 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5907 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/03/2026
Cartella di pagamento -atti prodromici
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23946/2017 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato
-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE
-intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PUGLIA, SEZIONE STACCATA TARANTO, n. 820/2017, depositata il 13/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME o impugnava innanzi alla C.t.p. di Taranto cartella di pagamento (n. NUMERO_CARTA) per la somma di euro 331.651,08 dovuta per gli anni 2003 e 2004, deducendo, per quanto ancora di rilievo, di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla stessa ed ivi indicati (nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO) e che la notifica della cartella era inesistente.
La RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso ritenendo che l’Ufficio non avesse assolto all’onere di provare la notifica degli avvisi di accertamento. Riteneva, invece, che la notifica della cartella fosse inesistente.
La sentenza di primo grado, in accoglimento dell’appello spiegato sia da ll’RAGIONE_SOCIALE che dall’RAGIONE_SOCIALE, veniva riformata dalla C.t.r. con la sentenza in epigrafe.
La C.t.r. quanto alla notifica degli avvisi di accertamento, riteneva che la medesima fosse regolare; quanto alla notifica della cartella affermava che la C.t.p. aveva erroneamente richiamato la categoria della «inesistenza della notifica»; che la procedura era stata corretta; che «ad ogni modo» la cartella era stata «puntualmente impugnata» dal contribuente sicché la notifica aveva «raggiunto il proprio scopo ex art. 156 c.p.c.».
Avverso la sentenza di secondo grado, il contribuente ricorre per cassazione nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE che si difende a mezzo controricorso e nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE che non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.., violazione e falsa applicazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 392 c.p.c.
Premesso che la sentenza aveva rigettato implicitamente il motivo sollevato dall’appellante in ordine al difetto di motivazione della sentenza di primo grado ed aveva accolto il gravame per tutte le ulteriori ragioni, afferma che la C.t.r. aveva omesso di rilevare che l’RAGIONE_SOCIALE, nell’appello, non aveva censurato tutte le affermazioni fatte dalla C.t.p. con conseguente passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE stesse. Più in particolare, osserva che la sentenza di primo grado aveva ritenuto che l’Ufficio non avesse dato prova della notifica degli atti impositivi prodromici alla cartella in quanto le fotocopie degli avvisi di ricevimento non erano sufficienti in quanto, in mancanza della copia degli atti impositivi completi di relata non vi era possibilità di verificare la corrispondenza del numero cronologico; che tali statuizioni non erano stata oggetto di contestazione assumendo «la valenza di cosa giudicata». Aggiunge che a nessuna diversa conclusione poteva giungersi in ragione del fatto che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fermo il vizio di nullità sopra esposto, si fosse opposta alle eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo, atteso che non aveva espressamente contestato la sentenza, ma solo il ricorso di primo grado.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. violazione e falsa dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 cit. , dell’art. 342 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare il difetto di specificità del motivo di appello attinente alla regolarità della notifica degli avvisi di accertamento.
I due motivi da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi sono manifestamente infondati.
3.1. In primo luogo, questa Corte ha più volte ribadito che l’onere d’impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all’art. 342 cod. proc. civ., è assolto anche ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass n. 25191/2024).
Lo stesso ricorrente riferisce che l’appello dell’Amministrazione conteneva rinvio a quanto controdedotto nel primo grado. L’RAGIONE_SOCIALE, inoltre, ha riportato nel controricorso stralcio dell’atto di appello a riprova del fatto che nel medesimo si ribadiva la regolarità della notifica con riferimento agli atti impositivi prodromici alla cartella impugnata previa descrizione del procedimento notificatorio.
3.2. In secondo luogo, a fronte della espressa riproposizione in appello di quanto rilevato in primo grado in ordine alla regolare notifica, deve escludersi che sulla questione si sia formato giudicato alcuno, trattandosi di profilo oggetto di espressa contestazione.
Questa Corte ha già chiarito che il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell ‘ ambito della controversia, sicché l ‘ appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. n. 12202/2017).
Con il terzo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza in quanto
contenente affermazioni incomprensibili ed inconciliabili in ordine alla regolarità della notifica degli avvisi di accertamento.
Assume che la sentenza non chiarisce quale sia la disciplina ritenuta applicabile alla fattispecie e se la RAGIONE_SOCIALE.t.r. abbia ritenuto o meno necessaria, ai fini della validità della notifica, la comunicazione di avvenuto deposito o raccomandata informativa (c.d. Cad).
Con il quarto motivo, proposto in alternativa al terzo motivo, denuncia la violazione degli artt. 8 e 14 legge, n. 890 del 1982, la falsa applicazione del d.m. 1° ottobre 2018 e all’art. 38 d.P.R. 29 n. 655 del 1982.
Per l’ipotesi in cui si ritenga che la RAGIONE_SOCIALEt.RAGIONE_SOCIALE. abbia ricondotto il procedimento notificatorio a quello disciplinato dalle norme richiamate in epigrafe, escludendo la necessità della Cad. (ed avendo motivato sulla medesima solo « ad colorandum»), ribadisce che l’Amministrazione non aveva fornito prova dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa di cui all’art. 8, comma 2, cit. non essendo controverso che tutte le notifiche degli avvisi di accertamento fossero state eseguite ai sensi della legge n. 890 del 1982, e che non vi era nemmeno prova del deposito del plico presso l’Ufficio postale in quanto non risultava barrata la relativa casella.
Il quarto motivo è infondato, restando assorbito il terzo.
6.1. Questa Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell’appello sia, rispetto ad un dato
motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. (Cass. 01/03/2019, n. 6145)
6.2. Ciò posto, deve rilevarsi che non è controverso tra le parti che gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata sono stati notificati dall’Ufficio direttamente a mezzo del servizio postale.
E’ principio consolidato quello per cui in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela RAGIONE_SOCIALE preminenti ragioni del Fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica. A ciò deve aggiungersi che la Consulta (Corte Cost. n. 175 del 2018) ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile) (Cass. n. 10131/2020 e, tra le più recenti Cass. n. 21679/2025).
6.3. Quanto al fatto che non risulterebbe barrata la casella relativa al deposito dell’atto presso l’Ufficio postale, non può che rilevarsi che lo spazio relativo è stato comunque compilato con data e firma e che l’avvenuto deposito risulta dall’apposizione sulle buste (riprodotte nello stesso ricorso) contenenti il riferimento agli atti impositivi impugnati –
NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO -del timbro di atto non ritirato e di restituzione al mittente per compiuta giacenza.
Con il quinto motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla regolarità della terza notifica avvenuta con il rito della irreperibilità assoluta presso un indirizzo ove non era mai stato residente (INDIRIZZO.
Il motivo è infondato.
La RAGIONE_SOCIALE ha indicato nella parte espositiva che i due avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata erano i nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO e che i medesimi erano stati notificati in INDIRIZZO, con procedimento notificatorio ritenuto regolare. Ha poi dato atto di una tentata notifica presso l’indirizzo di INDIRIZZO. Dalla riproduzione in ricorso dei documenti rilevanti ai fini della decisione risulta che la terza notifica non perfezionatasi per irreperibilità (assolu ta) riguarda l’NUMERO_DOCUMENTO per il quale risulta, tuttavia, altro avviso di ricevimento, sempre riprodotto nel ricorso, attestante l’irreperibilità relativa.
Non vi è stata, pertanto omessa pronuncia in quanto la C.t.r. si è espressa sulla regolarità della notifica di entrambi gli atti impositivi prodromici alla cartella impugnata.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della sola parte che si è difesa a mezzo controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere alla sola RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.800,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il 04 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME