Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23490 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30906/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
COMUNE di ROMETTA
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALEa SICILIA-SEZ.DIST. MESSINA n. 5251/2021 depositata il 29/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Considerato che:
Dalla sentenza impugnata si apprende quanto segue:
RAGIONE_SOCIALE, in data 24.10.2012, notifica al Sig. COGNOME NOME comunicazione preventiva di ipoteca conseguente l mancato pagamento di somme iscritte a ruolo, a vario titolo, per complessivi Euro 173.774,00, oltre interessi di mora ed accessori;
Il Sig. COGNOME NOME propone ricorso alla Commissione Tributaria di RAGIONE_SOCIALE contro l’RAGIONE_SOCIALE, il Comune di Rometta (Me), e RAGIONE_SOCIALE, avverso la citata comunicazione preventiva di ipoteca limitatamente all’importo di Euro 92.763,00 sotteso a cartelle di pagamento asseritamente non notificate. Il ricorrente invoca, altresì: ii) difetto di motivazione circa la determinazione degli interessi; iii) l’intervenuta prescrizione quinquennale RAGIONE_SOCIALE somme richieste in pagamento; iv) illegittimità RAGIONE_SOCIALEa procedura di iscrizione ipotecaria per difetto
RAGIONE_SOCIALEa intimazione di pagamento; v) illegittimità degli interessi di mora recati sull’atto impugnato;
RAGIONE_SOCIALE si costituisce nel giudizio di primo grado producendo prova documentale RAGIONE_SOCIALEa avvenuta notifica di tutte le cartelle di pagamento. Conferma per il resto la piena legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato ;
I Giudici di prime cure per mezzo RAGIONE_SOCIALEa sentenza descritta in epigrafe, depositata il 28.1.2014, non notificata, accolgono il ricorso in ragione: i) RAGIONE_SOCIALEa ritenuta illegittima determinazione degli interessi di mora, ii) RAGIONE_SOCIALEa incompletezza RAGIONE_SOCIALEa notifica di atti notificati a familiari conviventi in assenza RAGIONE_SOCIALEa ulteriore comunicazione a mezzo raccomandata;
RAGIONE_SOCIALE appella la citata sentenza .
La CTR RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello, ‘conferma l’atto impugnato nei termini di cui in motivazione’.
2.1. Osservava in motivazione quanto segue:
Si conferma, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito in relazione ai ruoli, contenuti nelle rispettive cartelle di pagamento, relativi a titolo diverso da quello tributario.
Relativamente alle cartelle di pagamento per le quali ricorre la fattispecie prevista dall’art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo allo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti RAGIONE_SOCIALEa riscossione dal 2000 al 2010, si dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
relativamente alle cartelle che risultano notificate a mani proprie del ricorrente, la sentenza dei giudici di prime
cure risulta carente per non aver considerato tale fatto con la conseguenza RAGIONE_SOCIALEa piena legittimità RAGIONE_SOCIALE stesse.
Avuto riguardo al difetto di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento a familiare convivente, confermato dai giudici di prime cure, si osserva che l’articolo 139 c.p.c. prevede, ai suoi commi terzo e quarto, che . Ciò posto, risulta infondata anche la deduzione dei giudici di prime cure circa la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica per mancato avviso al destinatario, a mezzo raccomandata, RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta notificazione mediante consegna del piego a persona diversa dal destinatario (COGNOME NOME, dichiaratosi figlio del ricorrente; Buonasera NOME, dichiaratasi moglie del ricorrente). Tale adempimento opera infatti nei soli casi di notifica al portiere o al vicino (art. 139, comma 4, c.p.c.) e non laddove la consegna sia effettuata a persona di famiglia, addetta alla casa o all’ufficio o all’azienda ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 139, comma 2, c.p.c.
Avuto invece riguardo ai casi in cui ricorre la fattispecie RAGIONE_SOCIALEa irreperibilità relativa di cui all’art. 140 cpc, dalla documentazione agli atti risulta il deposito di copia nella casa del comune di residenza con l’ulteriore comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento.
Dalla regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, divenute definitive per mancata impugnazione, deriva l’impossibilità per il contribuente di muovere eccezioni relative agli interessi di mora indicati nelle cartelle stesse.
Propone ricorso per cassazione il contribuente con due motivi. Resistono, con distinti controricorsi, l’RAGIONE_SOCIALE, con il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e l’RAGIONE_SOCIALE, con il RAGIONE_SOCIALE di difensore del libero foro. Resta intimato il Comune di Rometta.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 139 c.p.c. e 60, comma 1, del D.P.R. 600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’.
1.1. ‘Relativamente alla notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle compiuta a mani di un soggetto diverso dal destinatario – ossia, COGNOME NOME nella qualità di figlio del ricorrente -la RAGIONE_SOCIALE non ha documentato l’invio RAGIONE_SOCIALEa c.d. seconda raccomandata informativa (prevista dall’art. 60 D.P.R. 600/73), limitandosi ad allegare la documentazione di seguito riprodotta (ai fini RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza): ‘. ‘Si censura la decisione che precede per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 139 c.p.c. e 60, comma 1, del D.P.R. 600/73’. ‘In ispecie, si discorre RAGIONE_SOCIALEa notifica di atti tributari, in guisa che la relativa disciplina dev’essere rintracciata, non solo nell’art. 139 c.p.c., piuttosto, nel concorso con l’art. 60 del D.P.R. 600/1973 (a mente del quale ‘la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile (…)’. E – come noto – la disposizione in parola non si limita a rinviare alle disposizioni processual-civilistiche (artt. 137 e ss. c.p.c.), contemplando espressamente le seguenti modifiche: ‘ b -bis) se il consegnatario non è il destinatario RAGIONE_SOCIALE‘atto o RAGIONE_SOCIALE‘avviso, il messo consegna o deposita la copia RAGIONE_SOCIALE‘atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico RAGIONE_SOCIALEa notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto o RAGIONE_SOCIALE‘avviso, a mezzo di lettera
raccomandata”. ‘Ha dunque errato la C.T.R. nell’affermare che l’adempimento RAGIONE_SOCIALEa seconda raccomandata operasse ‘nei soli casi di notifica al portiere o al vicino (art. 139, comma 4, c.p.c.) e non laddove la consegna sia effettuata a persona di famiglia’, a ciò corrispondendo l’indebita/erronea esclusione RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 del D.P.R. 600/73 (lett. bbis) dalla disciplina del caso’.
1.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
‘In tema di avviso di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio RAGIONE_SOCIALEa raccomandata informativa quale adempimento essenziale RAGIONE_SOCIALEa notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio RAGIONE_SOCIALE imposte’ (Sez. 5, n. 2868 del 3/02/2017, Rv. 642888-01).
L’insegnamento che merita di essere espressamente ribadito -è ovviamente applicabile anche alla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento.
La CTR ha omesso di verificare l’effettivo invio RAGIONE_SOCIALEa cd. raccomandata informativa, in riferimento alla quale, peraltro, è a specificarsi che ‘la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione RAGIONE_SOCIALEa raccomandata informativa ‘semplice’, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) RAGIONE_SOCIALEo stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga
effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine’ (Sez. 5, n. 2377 del 27/01/2022, Rv. 663662 -01).
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 25, comma 2, e 30 del D.P.R. 602/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’.
2.1. ‘Con ricorso alla comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201200017276/000 – relativamente alla pretesa per interessi di mora ivi contenuta – il ricorrente ha rappresentato quanto di seguito (trascritto ai fini RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza): ‘(…) si eccepisce l’illegittimità degli interessi di mora portati dall’atto impugnato ”. ‘La comunicazione preventiva, invero, recava una pretesa per interessi di mora pari ad euro 11.288,29, come attesta il ‘frontespizio’ del provvedimento impugnato, riprodotto nella successiva pag. 27 ai fini RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza ‘. La decisione RAGIONE_SOCIALEa CTR sul punto è illegittima, essendo contraria alle disposizioni rubricate, in quanto ‘gli interessi di mora non possono essere contenuti -e pretesi -nella cartella stessa (al più, in atti successivi, come accaduto in ispecie con la comunicazione preventiva)’.
2.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
È la stessa CTR, nella parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata dedicata allo svolgimento del processo, a ricordare che innanzi alla CTP il contribuente lamentava altresì: ‘ v) illegittimità degli interessi di mora recati sull’atto impugnato’. A mente di ciò, errata è l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa medesima nella parte conclusiva RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata laddove scrive che ‘dalla regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento deriva l’impossibilità per il contribuente di muovere eccezioni relative agli
interessi di mora indicati nelle cartelle stesse’. Gli interessi di mora ex art. 30 DPR n. 5602 del 1973 non sono contenuti nella cartella, e quindi non si cristallizzano per effetto RAGIONE_SOCIALEa mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, maturando invece dopo la sua emissione.
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, anche del grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 5 luglio 2024.