Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3719 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3719 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
Oggetto:
Tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12428/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME , in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME come da procura speciale in calce al ricorso (PEC: EMAIL
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME come da procura speciale in calce al controricorso;
(PEC: EMAIL;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4277/12/2018, depositata il 10.10.2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
RILEVATO CHE
La CTR della Sicilia rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE. avverso la sentenza della CTP di Agrigento, che aveva rigettato il ricorso proposto dai predetti contribuenti, avverso la cartella di pagamento e il prodromico avviso di accertamento, per tributi relativi all’anno d’imposta 2012;
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che:
era infondata la censura relativa alla mancata notificazione del prodromico atto impositivo, in quanto l’iscrizione a ruolo delle somme addebitate e l’emissione della cartella di pagamento impugnata erano avvenute a seguito di controllo automatizzato, per cui non dovevano essere precedute da alcun avviso di accertamento;
la cartella era legittima ed era stato comunque notificato un avviso di contestazione di irregolarità, ricevuto dal coniuge del contribuente;
era ammissibile la produzione di documenti in appello, da parte dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, e tra questa vi era l’istanza di rateizzazione del 19/10/2016, accolta dall’Ufficio, che comportava un riconoscimento del debito nei confronti del fisco;
in ogni caso, l’invocata inesistenza della notificazione della cartella non era supportata da specifica motivazione e le eventuali irregolarità dovevano ritenersi sanate ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. , con assorbimento di ogni altra questione;
i contribuenti impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi, illustrati con memoria;
-l’Agenzia delle entrate e Riscossione RAGIONE_SOCIALE resistevano con controricorso.
CONSIDERATO CHE
In via preliminare, deve rilevarsi che, con la memoria depositata in data 8.11.2024, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di rinunciare al sesto, settimo, nono, decimo ed undicesimo motivo di ricorso;
secondo un consolidato orientamento di questa Corte, detta rinuncia rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno delle relative censure ed è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, perché – implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d’impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa – è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, rimanendo, con ciò, sottratta alla disciplina della rinuncia al ricorso posta dall’art. 390 cod. proc. civ. ( ex plurimis , Cass. 13 gennaio 2021, n. 414; Cass. 27 agosto 2020, n. 17893; Cass. 3 novembre 2016, n. 22269);
sempre in via preliminare vanno disattese le ulteriori censure proposte dalla parte ricorrente con la suindicata memoria illustrativa, con le quali si eccepisce: al punto 1) ‘ inammissibilità della difesa e rappresentanza processuale ‘ di Riscossione Sicilia s.p.a. anche nei due gradi di merito, in quanto costituita mediante avvocato del libero foro, in mancanza delle ragioni di necessità di deroga rispetto al patrocinio esclusivo dell’Avvocatura dello Stato di Riscossione; al punto 2) ‘ inammissibilità costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per omessa notifica a parte ricorrente ‘ per omessa notifica ‘ dell’atto di subentro intervento ‘ alla parte ricorrente; al punto 3) per omessa produzione della procura alle liti all’avvocato NOME COGNOME da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e omessa produzione, anche con riferimento a i ‘ due gradi del giudizio
precedenti ‘, della procura notarile alle liti, con la quale ‘il legale rappresentante dell’Ente pubblico ha conferito la rappresentanza sostanziale al difensore legale costituito, siccome rappresentante volontario ‘; ciò impedirebbe ‘la verifica della sussistenza ed i limiti del suo potere rappresentativo, essenziale ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale, comportando il difetto di legitimatio ad processum ex art. 77 c.p.c., l’inammissibilità della costituzione i n giudizio dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione ‘;
orbene, le censure riguardanti le fasi del giudizio di merito sono inammissibili, in quanto proposte con la memoria difensiva che può assolvere solo la funzione di illustrare e chiarire i motivi già compiutamente svolti con il ricorso, ovvero confutare le tesi avversarie, ma non può specificare, ampliare o integrare il contenuto delle originarie argomentazioni che non siano state adeguatamente pr ospettate nell’atto introduttivo e, tanto meno, dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (Cass. Sez. U. 15 maggio 2006, n. 11097, Cass. 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass. 28 novembre 2018, n. 30760);
con riguardo alle ulteriori censure afferenti al giudizio di legittimità, ove non già incluse nei motivi di ricorso per cassazione, è utile richiamare un recente orientamento di questa Corte (Cass. n. 26256 dell’8/10/2024), secondo il quale il rilievo dell’effettiva esistenza della qualità spesa da colui che si afferma rappresentante non è officioso, sicchè è tardiva l’eccezione formul ata in tal senso solo con la memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., atteso che lo sfalsamento del termine per il deposito ex art. 372 cod. proc. civ. (dieci giorni prima della camera di consiglio, la prima, quindici il secondo) non consente alla controparte, destinataria del rilievo, di replicare fattivamente;
a prescindere dalla inammissibilità di dette eccezioni, va comunque precisato che la procura alle liti, in calce al controricorso presentato da
RAGIONE_SOCIALE è stata conferita direttamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentante legale dell’Ente ;
ciò premesso, con il primo motivo di ricorso, i contribuenti deducono la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato la nullità del mandato difensivo e della costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE nei precedenti gradi di giudizio, in quanto avvenuta a mezzo di avvocati del libero foro, senza una preventiva nomina dell’organo deliberante , sottoposta agli organi di vigilanza, e senza che ricorresse un ‘caso speciale’ ;
il motivo è infondato;
-con riferimento al patrocinio dell’Agenzia delle entrate Riscossione, questa Corte ha chiarito che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle entrate -Riscossione, salva la facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale, nei casi previsti dalla Convenzione stipulata con l’Avvocatura dello Stato, di quest’ultima per i casi ad essa riservati dalla Convenzione; negli altri casi si può avvalere di avvocati del libero foro, senza necessità della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ovvero anche nei casi in cui, ancorché riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Cass. Sez. U. 19 novembre 2019, n. 30008; Cass. 15 febbraio 2021, n. 3864; Cass. 10 giugno 2021, n. 16314);
– si è osservato, in particolare, che, secondo la suddetta Convenzione (Protocollo di intesa), il par. 3.4.2 della stessa, prevede che l’Ente stia in giudizio avvalendosi anche di avvocati del libero foro nelle controversie relative a liti innanzi alle Commissioni Tributarie (Cass. 29 settembre 2020, n. 20646; Cass. 18 settembre 2020, n. 19448), in conformità al fatto che l’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
riguarda la rappresentanza processuale dell’Agente della riscossione, ossia la capacità e la legittimazione a stare in giudizio dell’organo che rappresenta l’ente, laddove la difesa tecnica è disciplinata dal successivo art. 12 d.lgs. n. 546/1992; pertanto, se la rappresentanza processuale può essere assunta da un delegato a sottoscrivere l’atto difensivo (Cass. 14 ottobre 2015, n. 20628), questa delega può essere conferita anche a un avvocato del libero foro, in considerazione del fatto che l’attribuzione all’Agente della riscossione della capacità di stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata non esclude la possibilità di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 546/1992 (Cass. 15 ottobre 2018, n. 25625; Cass. 28 agosto 2024, n. 23304, in motivazione);
– a tale proposito non può non evidenziarsi che l’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo novellato, è comunque riferito esclusivamente all’ente pubblico economico Agenzia delle entrate Riscossione e non anche alle società private (ancorchè a partecipazione pubblica), come Riscossione RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE che (a differenza di quelle, ormai sciolte, del ‘ Gruppo Equitalia ‘ ) continuano a svolgere autonomamente il servizio di riscossione dei tributi e non hanno la possibilità di avvalersi della difesa dell’Avvocatura dello Stato (Cass. 29 novembre 2023, n. 33135, in motivazione);
– lo scioglimento di RAGIONE_SOCIALE (cancellata d’ufficio dal registro delle imprese ed estinta con decorrenza dal 1.10.2021), a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 76, comm i 1, 2 e 4, del d.l. n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni dalla l. n. 106 del 2021, e l’affidamento all’Agenzia delle entrate Riscossione delle funzioni relative alla riscossione dei tributi nel territorio della Regione Siciliana, a decorrere dal 1.10.2021, non riguarda il caso in esame, in quanto RAGIONE_SOCIALE Sicilia era ancora giuridicamente esistente non solo al momento dell’instaurazione del procedimento di primo grado (2017) e
di quello di appello (2018), ma anche al momento di instaurazione del procedimento per cassazione (2019), sicchè poteva costituirsi, anche in assenza di una specifica deliberazione dell’organo amministrativo, a mezzo di un difensore del libero foro;
anche nella specie, peraltro, va richiamato l’orientamento di questa Corte, secondo il quale, per effetto del principio della cosiddetta perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ.), l’estinzione dell’agente della riscossione ‘ Equitalia S.p.A. RAGIONE_SOCIALE e l’automatico subentro del successore Agenzia delle Entrate -Riscossione, disposti dall’art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, non privano il difensore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass. 9 marzo 2023, n. 7044; Cass. 3 gennaio 2022, n. 3312; Cass. 10 maggio 2022, n. 14717; Cass. 29 settembre 2022, n. 28365);
ciò comporta che anche per RAGIONE_SOCIALE non è in discussione l’ammissibilità dell’attività difensiva da parte del procuratore già costituito per l’Ente poi estinto, per effetto della cd. perpetuatio dell’ufficio del difensore ex art. 85 cod. proc. civ., sino alla sua sostituzione, nella specie non avvenuta;
con il secondo motivo, deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 112, 148 e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che la prova della ritualità della notificazione della cartella impugnata poteva essere desunta dalla presentazione della istanza di rateizzazione e dalla conseguente conoscenza del debito
tributario, non determinando l’istanza di rateizzazione l’acquiescenza alla contestata notificazione, e per avere omesso di pronunciarsi sulla mancata produzione della matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione;
– il motivo è infondato;
questa Corte ha più volte evidenziato che la richiesta di rateizzazione non comporta solo l’interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell’altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass. 29 settembre 2005, n. 19100; Cass. 8 febbraio 2017, n. 3347), fa ritenere, tuttavia, conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass. 18 giugno 2018, n. 16098). Si è infatti affermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l’allegazione del contribuente non aver e ricevuto notifica delle cartelle (Cass. 16 febbraio 2022, n. 5160);
contrariamente a quanto sostenuto dalla parte contribuente, quindi, l’avvenuta presentazione da parte de lla stessa dell’istanza di rateizzazione è incompatibile con la doglianza riguardante la mancanza di prova della notificazione della cartella di pagamento impugnata;
-la statuizione della CTR sulla questione relativa alla valenza dell’istanza di rateizzazione e della tempestiva impugnazione della cartella di pagamento ha determinato una implicita pronuncia sulle censure riguardanti la mancata produzione della matrice o la copia della cartella di pagamento;
– con il terzo motivo, deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 25, comma 1ter, n. 2 del d.P.R. n. 602 del 1973, 3 della l. n. 241 del 1990, 7 della l. n. 212 del 2000, 24 Cost., 112 e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla eccepita nullità della cartella di pagamento impugnata, per essere stata emessa su un modello difforme da quello obbligatorio, limitandosi a sostenere che l’invocata inesistenza giuridica della cartella di pagamento non era stata supportata da specifica motivazione, conseguendone la sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. di eventuali irregolarità;
il motivo è inammissibile per difetto di specificità;
– sul punto occorre premettere che la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., nel caso di violazione o falsa applicazione non solo di norme sostanziali ma anche di norme processuali (nella specie, quella di cui all’art. 112 cod. proc. civ.), il che è conforme al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, purché non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (Cass. 20 ottobre 2017, n. 24866; Cass. 8 giugno 2021, n. 15866; Cass. 4 novembre 2022, n. 32511);
a prescindere che non è stato in alcun modo dedotto quale sia stato il pregiudizio o la violazione subita per la mancanza di conformità al modello ministeriale, atteso che dalla sentenza impugnata si evince la certezza della provenienza della cartella da ll’Agente della riscossione, i ricorrenti non hanno comunque trascritto, nel testo del ricorso, il contenuto integrale della cartella di pagamento, al fine di comprendere il contenuto della censura;
con il quarto motivo, deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 261 del 1999, 3 e 4 della l. n. 890 del 1982, 156 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla
eccepita inesistenza giuridica della cartella di pagamento impugnata, per essere stata la raccomandata informativa recapitata da una società postale privata, limitandosi a sostenere che l’invocata inesistenza giuridica della cartella di pagamento non era stata supportata da specifica motivazione, conseguendone la sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. di eventuali irregolarità;
– con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 45 del d.lgs. n. 112 del 1999, 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 112, 148 e 156 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il quarto motivo;
– con il sesto motivo, deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 241 del 1990, 7 della l. n. 212 del 2000 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla eccepita carenza di motivazione della cartella impugnata per mancata indicazione del calcolo degli interessi;
– con il settimo motivo, deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, 2697 cod. civ., 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul fatto che, in mancanza della produzione, da parte del l’agente della riscossione , della matrice o della copia della cartella di pagamento con la relazione di notificazione della stessa, espressamente richiesta dai contribuenti, doveva ritenersi definitivamente omesso il raggiungimento della prova della contestata notificazione;
-con l’ottavo motivo, deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, 2712 e 2719 cod. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod.
proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul fatto che, non avendo disposto l’esibizione degli originali dei documenti prodotti dalla controparte, disconosciuti dai ricorrenti, doveva ritenersi definitivamente non provata la contestata notificazione della cartella di pagamento impugnata;
con il nono motivo, deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla eccepita inidoneità della documentazione prodotta a provare la regolarità della notificazione della cartella impugnata, non avendo l’agente della riscossione il potere di autenticare gli atti dallo stesso formati;
con il decimo motivo, deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 148 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 3, 24 e 111 Cost. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il nono motivo;
-con l’undicesimo motivo, deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nell’ammettere la produzione in appell o di nuovi documenti che avevano ampliato il thema decidendum ;
-il sesto, il settimo, il nono, il decimo e l’undicesimo motivo non vanno esaminati, in quanto oggetto di rinuncia;
il quarto, il quinto e l’ ottavo motivo, che riguardano tutti la regolarità della notificazione della cartella di pagamento impugnata, vanno esaminati unitariamente e sono inammissibili per difetto di specificità ed autosufficienza;
-sul punto va condiviso l’orientamento, ormai consolidato, secondo il quale, ove con il ricorso per cassazione si contesti la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso ( ex plurimis , n. 31038 del 2018);
i motivi sono in ogni caso infondati;
la CTR si era implicitamente pronunciata sulle denunciate irregolarità del procedimento notificatorio, affermando che la tempestiva proposizione del ricorso, da parte dei contribuenti, aveva sanato ex art. 156 cod. proc. civ. eventuali irregolarità della notificazione della cartella impugnata e che in tal senso aveva contribuito anche la presentazione dell’istanza di rateizzazione del debito fiscale;
questa Corte ha ripetutamente affermato che ‘ La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c.’ (ex multis, Cass. n. 27561 del 30/10/2018);
sul punto occorre dare rilievo al principio secondo il quale il vizio della notificazione di un atto tributario investe solo la sua notificazione e non anche l’atto notificato, sicché questo non può essere annullato soltanto
per il difetto della sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell’atto se non idoneamente impugnato (Cass. 15 maggio 2006, n. 11137; Cass. 24 giugno 2016, n. 13107), ciò sul presupposto che in conformità con la previsione letterale dell’art. 1334 cod. civ. (ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati), la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio (ovvero l’inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l’atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo (Cass. 15 gennaio 2014, n. 654; Cass. 24 agosto 2018, n. 21071; Cass. 15 luglio 2022, n. 22286; Cass. 21 settembre 2023, n. 27017);
i giudici di appello hanno fatto buon governo dei suddetti principi, avendo rilevato che la tempestiva proposizione del ricorso ha sanato eventuali nullità della notificazione della cartella di pagamento impugnata;
con riferimento alla notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell’art. 26, comma 1, parte 2, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, va comunque ribadito che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il
medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione ( ex plurimis , Cass. 27 ottobre 2020, n. 23531; Cass. 21 giugno 2023, n. 17841; Cass. 25 ottobre 2023, n. 29552);
-pertanto, qualora l’agente della riscossione si limiti a produrre in giudizio la copia fotostatica della relata di notifica della cartella di pagamento, senza che il contribuente ne abbia contestato la conformità all’originale ai sensi dell’art. 2719 cod . civ., la prova della notificazione può considerarsi assolta sulla base della trascrizione nella relata del numero identificativo della cartella di pagamento, essendo superflua a tal fine la produzione in giudizio dell’originale; laddove, invece, l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità all’originale, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alla copia prodotta, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. 11 ottobre 2017 n. 23902; Cass. 26 ottobre 2020, n. 23426);
per quanto riguarda i presupposti e gli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., occorre poi ribadire che, in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso
di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. 7 giugno 2013, n. 14416; Cass. 21 giugno 2016, n. 12730); la suddetta contestazione, invero, deve essere operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass. 3 aprile 2014, n. 7775);
nella specie, non risulta che i contribuenti abbiano contestato nei termini delineati la conformità delle copie fotostatiche agli originali della documentazione prodotta dall’Agente della riscossione;
in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole, in favore di ciascuna delle controricorrenti, nella misura di euro 5.800,00, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20 novembre 2024.