Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32671 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32671 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3721/2017 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Genova, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difes o dall’Avvocatur a Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliato;
CONTRORICORRENTE
NONCHÈ
l” RAGIONE_SOCIALE‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE‘), con sede in Roma, in persona del direttore generale pro tempore , in qualità di agente RAGIONE_SOCIALE riscossione per la Provincia di Genova;
INTIMATA
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO RISCOSSIONE NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
PRINCIPIO DI DIRITTO
Rep.
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Liguria il 22 giugno 2016, n. 905/02/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Liguria il 22 giugno 2016, n. 905/02/2016, che, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento n. 04820139005747504000, nonché RAGIONE_SOCIALE correlativa cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, per l’importo complessivo di € 79.607,92, a titolo di imposta di registro, imposta di bollo, spese di giustizia ed altri accessori, in dipendenza RAGIONE_SOCIALE registrazione di una sentenza penale depositata dalla Corte di Appello di Genova il 18 dicembre 2009, n. 1889, con la quale, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di prime cure, la stessa era stata condannata alla pena (sospesa) di anni 1 e mesi 6 di reclusione e £ 1.800.000 di multa, oltre alle spese giudiziali, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE‘, in qualità di agente RAGIONE_SOCIALE riscossione per la Provincia di Genova, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Genova l’8 aprile 2014, n. 705/13/2014, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali e distrazione in favore del difensore antistatario RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALE riscossione;
la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure – che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario – sul presupposto che, nonostante la carenza di prova RAGIONE_SOCIALE relativa notifica al contribuente, la
prodromica cartella di pagamento non era stata, comunque, impugnata neanche dopo la notifica del connesso pignoramento presso terzi, del quale essa costituiva il presupposto necessario, cosicché i vizi relativi a quest’ultima non potevano essere fatti valere in sede di impugnazione RAGIONE_SOCIALE successiva intimazione di pagamento;
il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre l” RAGIONE_SOCIALE‘ (nel frattempo subentrata all” RAGIONE_SOCIALE‘) è rimasta intimata;
la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a sette motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la notifica del successivo pignoramento presso terzi potesse far decorrere il termine per l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE presupposta cartella di pagamento, che non era stata mai notificata alla contribuente;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la cartella di pagamento -prodromica all’impugnata intimazione di pagamento – potesse essere impugnata dopo la notifica del connesso pignoramento presso terzi, che, consentendo alla
contribuente di acquisirne conoscenza legale, era idonea a far decorrere il termine decadenziale di legge;
1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156 e 617 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la notifica del successivo pignoramento presso terzi valesse a sanare la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, consentendo alla contribuente di acquisirne la conoscenza legale;
1.4 con il quarto motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che il pignoramento presso terzi non riportava il contenuto RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, di cui la contribuente non poteva avere, perciò, alcuna conoscenza;
1.5 con il quinto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 RAGIONE_SOCIALE legge 7 agosto 1990, n. 241, e 7 RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato considerato dal giudice di secondo grado che la contribuente non aveva mai avuto conoscenza effettiva del contenuto motivazionale RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, sicché la conseguente intimazione di pagamento avrebbe dovuto essere annullata per difetto di motivazione;
1.6 con il sesto motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che la contribuente non aveva mai avuto
conoscenza effettiva del contenuto motivazionale RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento;
1.7 con il settimo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sulla eccepita nullità o inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento;
i motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza, sotto vari profili, alla questione RAGIONE_SOCIALE‘equiparabilità alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento (prodromica all’impugnata intimazione di pagamento) RAGIONE_SOCIALE notifica del pignoramento presso terzi ad essa conseguenziale -sono infondati;
2.1 è pacifico tra le parti, come è stato anche accertato dal giudice di prime cure e confermato dal giudice di appello, che la cartella di pagamento -prodromica all’impugnata intimazione di pagamento – non risulta essere stata notificata alla contribuente « per l’omessa produzione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento necessario per l’integrazione RAGIONE_SOCIALE procedura ex art. 140 c.p.c .»;
2.2 peraltro, è incontroverso che il contribuente ha avuto conoscenza RAGIONE_SOCIALE ‘emanazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento non ritualmente notificata soltanto in occasione RAGIONE_SOCIALE successiva notifica del connesso p ignoramento presso terzi l’1 aprile 2011 , del quale essa era il presupposto necessario, ed ha impugnato l’intimazione di pagamento notificatagli il 26 giugno 2013 anche per l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE prodromica cartella di pagamento;
2.3 invero, con generico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni
RAGIONE_SOCIALE legge 20 novembre 1982, n. 890, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che, nell’ipotesi regolata dagli artt. 8 RAGIONE_SOCIALE legge 20 novembre 1982, n. 890, e 140 cod. proc. civ., connotata dal fatto che l’atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l’ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandata che comunica l’avvenuto deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto notificando presso l’ufficio postale (C.A.D.), stante l’insufficienza RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta spedizione RAGIONE_SOCIALE raccomandata medesima (in termini: Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012 -nello stesso senso: Cass., Sez. 6^-5, 31 marzo 2022, n. 10399; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12832; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3340); tale indirizzo è coerente con il costante orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa ” del destinatario, all’esito RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 26, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 60, comma 1, lett. e, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa del deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2014, n. 25079; Cass., Sez. 6^-5, 19 aprile 2018,
n. 9782; Cass., Sez. 3^, 8 luglio 2020, n. 14250; Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2023, n. 31708; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2024, n. 13331; Cass., Sez. 5^, 2 settembre 2024, n. 23518); 2.4 si integra, in tal modo, un’ipotesi di nullità (si vedano, sia pure in relazione ad atti processuali: Cass., Sez. 6^-3, 23 febbraio 2021, n. 4791; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2021, n. 33968; Cass., Sez. 6^-3, 9 giugno 2022, n. 18690) RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, che si ripercuote sulla successiva intimazione di pagamento;
2.5 in linea generale, per costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di riscossione RAGIONE_SOCIALEe imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione RAGIONE_SOCIALE notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto consequenziale notificato; poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al
fine di pronunciarsi sulla nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto consequenziale (con eventuale estinzione RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2019, n. 9585; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13106; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14292; Cass., Sez. 6^5, 21 settembre 2021, n. 25535; Cass., Sez. 6^-5, 6 dicembre 2021, n. 38548; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12832; Cass., Sez. 5^, 2 settembre 2024, n. 23518);
2.6 invero, la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo è sanata, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, RAGIONE_SOCIALE‘atto invalidamente notificato, e non certo dalla impugnazione di un atto diverso che trovi nella definitività del primo solo il suo presupposto (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 gennaio 2014, n. 1238; Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2015, n. 5057; Cass., Sez. 5^ 21 settembre 2016, n. 18480; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2021, n. 14748; Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2023, n. 31708; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2024, n. 10611);
2.7 ciò non di meno, va rammentato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e
va proposta -ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 617 cod. proc. civ. -davanti al giudice tributario (Cass. Sez. Un., 5 giugno 2017, n. 13913; vedansi anche: Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11481; Cass., Sez. Un., 28 giugno 2018, n. 17126; Cass., Sez. 5^10 dicembre 2019, n. 32203; Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822; Cass., Sez. Un., 28 luglio 2021, n. 21642; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2024, n. 22754); difatti, l’atto di pignoramento non preceduto dalla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e, pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l’interesse ad agire ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 cod. proc. civ., rientra nell’ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, nn. 31484, 31485 e 31486; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2021, n. 25453; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2024, n. 22754);
2.8 ne consegue che, dopo aver ricevuto la notifica del pignoramento presso terzi, il contribuente può (e deve) far valere l ‘ omissione o la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento (o di altro atto presupposto) in sede di opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice tributario, avendone acquisito conoscenza in tale occasione, non potendo attendere a tale scopo l’ulteriore e successiva notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento; non a caso, in coerenza con tale enunciato, è stato affermato che l’atto esecutivo (nella specie, il pignoramento presso terzi), in presenza di una notifica invalida, mancante, inesistente RAGIONE_SOCIALE cartella o RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento,
assume il valore di equipollente di una valida notifica, in quanto evidenzia al contribuente l’esistenza di detti atti e, dunque, lo pone in condizioni di esercitare il diritto di impugnarli non potuto esercitare per la mancata realizzazione in modo valido RAGIONE_SOCIALE fattispecie di notifica (in termini: Cass. Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822).
2.9 per completezza, va chiarito che l’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quando si riferisce alla « mancata notificazione » vuole, evidentemente, alludere: a) sia alla fattispecie in cui qualsiasi attività notificatoria RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnabile sia stata omessa; b) sia alla fattispecie in cui un’attività notificatoria sia stata eseguita, ma con difformità tali dal moRAGIONE_SOCIALEo legale da ridondare in notificazione inesistente; c) sia ancora all’ipotesi in cui l’attività notificatoria sia stata eseguita in modo nullo, atteso che l’atto nullo è inidoneo a produrre i suoi effetti e, quindi, deve considerarsi inidoneo ad essere apprezzato come notificazione (salva la questione RAGIONE_SOCIALE possibilità di applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE idoneità al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, di cui all’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., in funzione di elisione RAGIONE_SOCIALE nullità formale); per cui, nei casi di inesistenza o di mancanza o di nullità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella o RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento, la conoscenza del primo atto esecutivo, in quanto idonea a far conseguire quella dei detti atti, assume il valore di cui all’art. 19, comma 3, secondo inciso, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, cioè di atto legittimante la loro impugnazione unitamente allo stesso atto esecutivo (in termini: Cass. Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822), fermo restando che, quando la tutela concerne un atto esecutivo che si assume viziato per la mancanza o l’invalidità (sia per nullità sia per inesistenza) RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella o RAGIONE_SOCIALE‘intimazione oppure per vizi formali inerenti
al loro profilo di contenuto forma, l’azione davanti al giudice tributario non è – un’opposizione agli esecutivi secondo il moRAGIONE_SOCIALEo di cui all’art. 617 cod. proc. civ., ma un giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, del quale si può dire solo che ha una funzione simile a quella del rimedio RAGIONE_SOCIALE‘art. 617 cod. proc. civ. (in termini: Cass. Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822).
2.10 ne discende – inconferenti essendo le deduzioni svolte in controricorso dal la difesa erariale sull’invito al pagamento ex art. 212 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che esula dal thema decidendum del presente procedimento -che l’impugnazione (in funzione di opposizione agli atti esecutivi) RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento non può attingere la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica (o la regolarità formale RAGIONE_SOCIALE motivazione) RAGIONE_SOCIALE prodromica cartella di pagamento, essendo ormai irrimediabilmente decorso il termine di decadenza ex art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dalla precedente notifica del pignoramento presso terzi;
2.11 per il resto, l’intimazione di pagamento, che è stata allegata dalla ricorrente al fascicolo di parte in sede di costituzione nel presente procedimento, aveva il seguente contenuto: « Gentile Contribuente, il giorno 06/05/2010 Le abbiamo notificato la cartella di pagamento numero NUMERO_CARTA. A tutt’oggi non ci risulta pagato l’importo di Euro 79.607,92 come descritto nella pagina “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI”. La invitiamo a pagare ENTRO 5 GIORNI dalla notifica di questo avviso. La avvertiamo che, se non pagherà, procederemo ad esecuzione forzata. Il totale da Lei dovuto risulta dalla somma RAGIONE_SOCIALE‘importo non pagato RAGIONE_SOCIALE cartella Euro € 62.447,12; – del compenso di riscossione e RAGIONE_SOCIALEe altre spese che al 20/06 /2013 sono di € 6.578,51; degli
interessi di mora che al 20/06 /2013 sono di € 1 0.582,29; degli altri interessi di mora maturati dal 21/06/2013 al giorno in cui pagherà, calcolati al tasso di interesse giornaliero in vigore che potrà richiederci telefonicamente o reperire nel sito INTERNET del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Finanze: www.finanze.it »;
2.12 ora, l’art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che: « 2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al moRAGIONE_SOCIALEo approvato con decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data RAGIONE_SOCIALE notifica » ; il moRAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento in vigore ratione temporis è stato approvato con d.m. 28 giugno 1999;
2.13 secondo questa Corte, l’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al moRAGIONE_SOCIALEo approvato con decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sicché non occorre (anche in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 21octies , comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l’identificazione RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1961; Cass., Sez. 5^, 11
agosto 2020, n. 16909; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2021, n. 12140; Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2022, n. 2644; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2022, n. 6209; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2022, n. 34689; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2023, n. 5546).
2.14 pertanto, in conformità alle prescrizioni dettate dal moRAGIONE_SOCIALEo ministeriale, la semplice indicazione RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo degli interessi moratori e RAGIONE_SOCIALEe spese di riscossione era sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento, anche in coerenza all’orientamento RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte, che sia pure in relazione alla menzione degli interessi moratori nella cartella di pagamento, ma con argomentazioni valevoli anche per l’intimazione di pagamento hanno ritenuto che la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati attraverso il semplice richiamo RAGIONE_SOCIALE‘atto precedente e la quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge 7 agosto 1990, n. 241; se, invece, la cartella di pagamento costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica RAGIONE_SOCIALE tipologia e RAGIONE_SOCIALE natura degli interessi oggetto RAGIONE_SOCIALE pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia
necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALEe modalità di calcolo (Cass., Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 22281);
2.15 se ne può concludere che la sentenza impugnata si è sostanzialmente attenuta ai principi enunciati nelle seguenti argomentazioni: « La notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di pignoramento presso terzi -fondato sul titolo esecutivo -cartella di pagamento -comporta il decorso del termine per l’impugnazione anche RAGIONE_SOCIALE‘atto che ne costituisce il presupposto necessario, cioè del titolo esecutivo -cartella di pagamento) e del quale, in quel momento, il pignorato acquista conoscenza legale. Tale impugnazione del titolo esecutivo -cartella di pagamento -del quale è stata dedotta l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazionesarebbe potuta transitare per l’opposi zione agli atti esecutivi avverso il conseguenziale atto di pignoramento presso terzi. (…) Dalla stabilizzazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento discende l’inammissibilità di censure attinenti la stessa e, ancor più, le pretese tributarie in questa portate (prescrizione, decadenza, etc.). Quanto al difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento impugnato(a), è evidente che l’onere esplicativo RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria in questa portata è limitato al richiamo RAGIONE_SOCIALE‘atto che ne costituisce il presupposto (la cartella di pagamento) », avendo colto l’inserimento con funzione oppositoria nel processo esecutivo RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta avverso l’intimazione di pagamento e l’equiparazione quoad effectum RAGIONE_SOCIALE notifica del pignoramento presso terzi ad una valida notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento;
3. si può, dunque, enunciare il seguente principio di diritto: «In tema di processo tributario, il contribuente che lamenti l’inesistenza, la mancanza o la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE
cartella di pagamento deve proporre impugnazione ex art. 19, comma 1, lett. d, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in funzione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.) avverso l’atto di pignoramento presso terzi di cui lo stesso abbia ricevuto la notifica, avendo quest’ultima valore equipollente ad una valida notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, RAGIONE_SOCIALE quale il contribuente è messo in condizione di conoscere l’esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione; pertanto, dopo il decorso del termine di decadenza ex art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dalla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di pignoramento presso terzi, l’eventuale impugnazione ex art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (sempre in funzione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.) RAGIONE_SOCIALE successiva intimazione di pagamento non può attingere anche vizi inerenti alla notifica RAGIONE_SOCIALE prodromica cartella di pagamento»;
alla stregua RAGIONE_SOCIALEe suesposte argomentazioni, valutandosi l’ infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato;
quanto alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali:
esse seguono la soccombenza nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, venendo liquidate nella misura fissata in dispositivo;
nulla deve essere disposto circa la relativa regolamentazione nei rapporti tra ricorrente ed intimata, non essendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa;
a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, liquidandole nella misura di € 6.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di pagare l’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 settembre