Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9598 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9598 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/04/2025
Oggetto:
Tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19483/2016 R.G. proposto da , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME come da procura speciale a margine del ricorso (PEC:
DCOGNOMENOME EMAILit);
-ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate -Riscossione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME come da procura speciale in atti (PEC: EMAIL;
-resistente – e nei confronti di
Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-resistente – e di
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Salerno
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania -sezione staccata di Salerno n. 2884/04/2016, depositata il 23.03.2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
RILEVATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania -sezione staccata di Salerno rigettava l’appello proposto da COGNOME Luigi contro la sentenza della CTP di Salerno che aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato relativo alla dichiarazione dei redditi per l ‘ anno 2008, per IRPEF, IVA e altro;
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva e in sintesi, che:
le eccezioni relative alla notificazione della cartella esattoriale erano infondate, posto che detta notificazione poteva essere eseguita anche a mezzo posta mediante invio diretto , da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica;
il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica di un documento all ‘originale va eseguito mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, che consenta di desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, non essendo sufficienti contestazioni generiche ed onnicomprensive;
nella specie le contestazioni del contribuente in ordine alle copie della notifica erano generiche e le successive precisazioni erano tardive, ai sensi degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.;
il disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. della conformità di una copia fotografica o fotostatica di una scrittura all’originale non ha, ad ogni modo, gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata,
previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2), cod. proc. civ., giacchè mentre secondo quest’ultima disposizione, in mancanza di richiesta di verificazione, è preclusa l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
nella specie, con riferimento alle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodotti da Equitalia, andavano valorizzare anche le risultanze dell’interrogazione dell’anagrafe tributaria relativa allo stato della riscossione, prodotta dall’Agenzia delle Entrate, dalle quali emergeva che la data della notifica era quella del 25.01.2012, corrispondente proprio a quella indicata nell ‘avviso di ricevimento , non essendo necessaria la produzione degli originali;
parimenti infondate erano le eccezioni sul luogo di notifica della cartella di pagamento e sulla persona fisica che l’avrebbe ricevuta;
le norme sul servizio postale, infatti, dispongono che la raccomandata ordinaria si considera ricevuta all’atto della consegna del plico al domicilio del destinatario, non essendo previsto che l’avviso di ricevimento contenga anche le generalità della persona alla quale l’atto è stato consegnato e la relazione esistente tr a quest’ultima e il destinatario , diversamente dalle notifiche effettuate a norma dell’art. 149 cod. proc. civ., che soggiacciono alla più rigorosa disciplina di cui alla l. n. 890 del 1982;
nè valeva obiettare che la necessità della querela di falso nel caso di specie sarebbe stata esclusa ” in quanto non è mai stata messa in discussione l’attività del postino e quanto da lui affermato, solo si è evidenziato che egli ha omesso di trascrivere il nome del ricevente la raccomandata non dando modo di risalire a chi avrebbe preso materialmente la cartella esattoriale ”, dato che proprio detta indicazione non era prevista, restando l’attività complessivamente
svolta dell’Ufficiale postale assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dall’art. 2700 c.c., attesa la natura di “atto pubblico” spettante all’avviso di ricevimento della raccomandata e la necessità che la prova contraria fosse fornita mediante querela di falso;
-non sussisteva alcun onere da parte dell’agente della riscossione di produrre in giudizio copia integrale della cartella notificata;
poiché la notifica della cartella esattoriale impugnata era valida e si era perfezionata in data 25.01.2012, erano inammissibili tutti i motivi relativi alla legittimità formale dell’atto impugnato ed alla pretesa sostanziale essendo decorso il termine di 60 giorni di cui all’art. 21, co. 1, d.lgs. n. 546 del 1992;
infondata era anche l’eccezione di decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, posto che, trattandosi di cartella esattoriale relativa all’anno di imposta 2008, emessa a seguito di controllo ex art 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, i tre anni dalla presentazione della relativa dichiarazione Modello Unico 2009 sarebbero decorsi alla fine del 2012; – il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, illustrati con memoria;
-l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate Riscossione si costituivano al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. L’Agenzia delle entrate Riscossione depositava memoria.
CONSIDERATO CHE
-Deve preliminarmente rilevarsi che poiché l’atto depositato dal difensore dell’Agenzia delle entrate Riscossione, non notificato alla controparte, non può qualificarsi come controricorso, il controricorrente, pure in presenza di regolare procura speciale ad litem , non è legittimato neppure a depositare memorie illustrative (cfr. Cass. n. 25735 del 2014); il principio, affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c.,
introdotto dal d.l. 31 agosto 2016 n. 168 conv. in legge 25 ottobre
2016 n. 197 (Cass. n. 26974 del 2017; Cass. n. 24422 del 2018); – ciò posto, con il primo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, 115, 116 e 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. -inversione dell’onere della prova -motivazione omessa, perplessa, contraddittoria ed irriducibile sul punto oggetto di specifica eccezione del ricorrente -travisamento dei fatti, per non avere la CTR considerato che: la copia dell’avviso di ricevimento, riguardante la notificazione della cartella di pagamento impugnata, non riproduceva l’originale, ma era una ‘ stampa di documento ‘tif’ ovvero di immagini ottenute da memorizzazioni sui server della società terza privata di outsourcing ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ‘ ovvero la ‘scannerizzazione’ dell’atto poi memorizzato nel P.C. ‘ dell’avviso di ricevimento ; non erano stati prodotti la cartella e i relativi carichi di ruolo; in nessun documento era indicato chi aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento, in quale luogo e con quale qualità, quale er a il contenuto della pretesa; l’indirizzo indicato sulla cartella (INDIRIZZO Serre -SA) non era al momento della sua spedizione (17.01.2012) più ricollegabile al ricorrente, quale sede della sua attività d’impresa, in quanto chiusa in data 8.09.2009, ment re la residenza e il domicilio dell’Aniello erano ubicati in INDIRIZZO di Serre (SA); neppure la persona che aveva ritirato l’atto era ricollegabile al ricorrente; in prossimità dell’indirizzo errato indicato nell’atto contestato era residente un omonimo del ricorrente; rileva che la notificazione della cartella di pagamento deve, pertanto, ritenersi inesistente con conseguente impossibilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo e che la mancata produzione dell’originale dell’avviso di ricevimento gli aveva impedito di proporre querela di falso; aggiunge che la CTR, che avrebbe dovuto dichiarare inutilizzabili
le prove contestate e infondata la pretesa azionata con la cartella impugnata, ha illegittimamente operato l’inversione dell’onere della prova ponendo a carico del ricorrente un onere probatorio allo stesso non spettante; sostiene che la notificazione era inesistente anche perché realizzata attraverso l’affidamento del relativo servizio a privati, estranei al rapporto di concessione e che l’agente della riscossione non aveva prodotto alcun estratto di ruolo; deduce che la motivazione della sentenza impugnat a è contraddittoria, apparente ‘ sino a sconfinare nel relativo vizio di legge di assenza di motivazione dal punto di vista sostanziale ‘;
il motivo è innanzitutto inammissibile perché evoca, in maniera cumulata ed indistinta, vizi diversi ed eterogenei, dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione, con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23.10.2018, n. 26874 e Cass. 23.09.2011, n. 19443);
il motivo è altresì inammissibile per difetto di specificità e di chiarezza (Cass. Sez. U. n. 37552 del 30/11/2021; n. 26161 del 27/09/2021; n. 8425 del 30/04/2020), essendo poco comprensibile e, comunque, non essendo stati riportati, nel testo del ricorso per cassazione, tutti gli atti difensivi e i documenti necessari per comprendere la censura formulata in relazione alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e per verificare se la doglianza sia stata proposta negli esatti termini nei precedenti gradi di giudizio, anche in considerazione del sistema di preclusioni che presiede al processo tributario ex art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992;
occorre tener conto, peraltro, dell’ orientamento consolidato di questa Corte, secondo il quale ‘ La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio
disposto dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c.’ (ex multis, Cass. n. 27561 del 30/10/2018);
la tempestiva proposizione del ricorso ha, dunque, sanato eventuali nullità della notificazione della cartella di pagamento impugnata;
con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2697 cod. civ. e 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. -omesso riscontro della totale assenza della prova del credito e della sua attualità in relazione all’avvenuto pagamento al concessionario -mancata imputabilità per fatto del creditore -inversione dell’onere della prova – motivazione omessa, perplessa, contraddittoria ed irriducibile sul punto oggetto di specifica eccezione del ricorrente, per non essersi la CTR pronunciata sull ‘eccezione del ricorrente di avere pagato le somme iscritte a ruolo e per non avere considerato che mancava la prova del credito, non avendo il concessionario prodotto alcun estratto di ruolo e non essendo sufficienti ‘ le mere ricopiature delle risultanze dei sistemi informativi ‘, prive di attestazione del funzionario responsabile, ‘ giacchè, semplicemente possono essere risultato di refusi ‘;
il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza; – come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente
apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi ( ex plurimis , Cass. n. 28072 del 14 ottobre 2021);
il ricorrente non ha riportato nel testo del ricorso per cassazione il motivo di appello di cui lamenta l’omessa pronuncia, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali il motivo è stato proposto;
-con il terzo motivo, deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., mancato accertamento del difetto di motivazione della cartella impugnata -mancata valutazione dell’eccezione del ricorrente ex art. 2719 c.c. -mancato invio dell’a vviso bonario -espressa richiesta del ricorrente di produzione degli originali ex artt. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, 214 e 215 c.p.c., motivazione omessa, perplessa, contraddittoria ed irriducibile sul punto oggetto di specifica eccezione del ricorrente -travisamento dei fatti; sostiene che la cartella di pagamento impugnata era carente di motivazione e che la pretesa non era stata dimostrata, non avendo ricevuto neppure l’avviso d’irregolarità ;
-con il quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., mancato invio dell’avviso d’irregolarità, mancata ricezione della cartella nella sua interezza, totale assenza di motivazione della cartella impugnata -mancata valutazione dell’eccezione del ricorrente ex art. 2719 c.c. espressa richiesta del ricorrente di produzione degli originali ex artt. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, 214 e 215 c.p.c., violazione del diritto di difesa ex art. 3 d 24 Cost., motivazione omessa, perplessa, contraddittoria ed irriducibile sul punto oggetto di specifica eccezione del ricorrente -travisamento dei fatti; ribadisce sotto altro profilo la stessa censura proposta con il terzo motivo;
– con il quinto motivo, deduce la violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., mancato accertamento nel termine di legge – artt. 57 del d.P.R. n. 633 e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 -art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 -decadenza dell’azione e prescrizione del diritto estinzione dell’obbligazione insussistenza della pretesa -motivazione omessa, perplessa, contraddittoria ed irriducibile -omesso esame di punti decisivi della controversia oggetto di specifica eccezione del ricorrente; sostiene che la CTR ha motivato in modo apparente e non ha considerato che, non essendo stati correttamente notificati gli atti prodromici, andava dichiarata la prescrizione dei crediti indicati nella cartella impugnata e ‘la decadenza dell’azione esattoriale’;
– con il sesto motivo, deduce la violazione de ll’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. -I.R.P.E.F. -Addiz. Com e reg. I.R.P.E.F. -I.V.A. -mancanza di presupposto impositivo -difetto di motivazione -insussistenza e infondatezza della pretesa -decadenza dell’azione motivazione omessa, perplessa, contraddittoria ed irriducibile sul punto oggetto di specifica eccezione del ricorrente -travisamento dei fatti, per avere la CTR dichiarato erroneamente l’inammissibilità dei motivi
riguardanti la mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell e predette imposte;
-con il settimo motivo, deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. -diritto annuale C.C.I.A.A. -mancanza di presupposto impositivo -mancata notifica comunicazione informativa e avviso d’irregolarità (avviso bonario) – difetto di motivazione -insussistenza e infondatezza della pretesa -decadenza dell’azione motivazione omessa, perplessa, contraddittoria ed irriducibile sul punto oggetto di specifica eccezione del ricorrente -travisamento dei fatti, per avere la CTR dichiarato erroneamente l’inammissibilità dei motivi riguardanti la mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell a predetta imposta;
-con l’ottavo motivo, deduce la violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., mancata sottoscrizione dell’atto impugnato insussistenza della pretesa -motivazione omessa, perplessa, contraddittoria ed irriducibile -omesso esame di punti decisivi della controversia oggetto di specifica eccezione del ricorrente; per avere la CTR dichiarato erroneamente l’inammissibilità dei motivi riguardanti la mancata sottoscrizione della cartella impugnata da parte del responsabile del procedimento e del rappresentante legale;
– con il nono motivo, deduce la violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., mancata indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere e dell’effettivo responsabile del procedi mento -illegittimità e nullità degli atti -estinzione dell’obbligazione insussistenza della pretesa motivazione omessa, perplessa, contraddittoria ed irriducibile -omesso esame di punti decisivi della controversia oggetto di specifica eccezione del ricorrente; per avere la CTR dichiarato erroneamente l’inammissibilità dei motivi riguardanti la mancata indicazione in calce
alla cartella impugnata del termine e dell’Autorità cui ricorrere, come disposto dall’art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990 ;
-con il decimo motivo, deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. -incertezza dei conteggi relativi ad interessi e sanzioni -mancanza indicazione del metodo di calcolo -violazione del diritto di difesa -nullità della cartella – motivazione omessa, perplessa, contraddittoria ed irriducibile -omesso esame di punti decisivi della controversia oggetto di specifica eccezione del ricorrente, per avere la CTR dichiarato erroneamente l’inammissibilità dei motivi riguardanti le modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni;
il terzo, quarto, sesto, settimo e decimo motivo, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, denunciando tutti il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., sono inammissibili , in quanto opera il limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall’articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, attes o che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 23.06.2014, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse ( ex multis , Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’11/05/2018);
il quinto motivo è in primo luogo inammissibile perché, anche in questo caso, evoca, in maniera cumulata ed indistinta, vizi diversi ed eterogenei, dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione, con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23.10.2018, n. 26874 e Cass. 23.09.2011, n. 19443);
il motivo sarebbe in ogni caso infondato, avendo la CTR spiegato chiaramente che l’eccezione di decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 era infondata, posto che, trattandosi di cartella esattoriale relativa all’anno di imposta 2008, emessa a seguito di controllo ex art 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, i tre anni dalla presentazione della relativa dichiarazione Modello Unico 2009 sarebbero decorsi alla fine del 2012;
-l’ottavo e il nono sono inammissibili per difetto di specificità ed autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato, nel testo del ricorso per cassazione, il contenuto integrale della cartella impugnata, al fine di comprendere la censura formulata;
-con riferimento all’ottavo motivo, poi, va ribadito che, ‘ In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice ‘ (Cass. n. 31605 del 4/12/2019);
occorre rilevare, infine, che, con riferimento alla richiesta del contribuente, formulata in via subordinata con la memoria, di dichiarare cessata la materia del contendere per effetto della cancellazione delle partite iscritte a ruolo, ai sensi degli artt. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e 4 del d.l. n. 41 del 2021, in ordine alla stessa dovrà
eventualmente provvedere l’Amministrazione finanziaria, ove ne ricorrano le condizioni, trattandosi di annullamento che opera ipso iure , in presenza dei presupposti di legge (Cass. n. 15471 del 2019);
– in conclusione, il ricorso va rigettato e nulla va disposto sulle spese nei confronti delle controparti, non avendo le stesse svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con onere a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2025.