Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33236 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33236 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20002/2017 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE e P. I.V.A.: P_IVA), con sede in Palermo, alla INDIRIZZO. in persona del Direttore Generale f.f.- Procuratore Dr. NOME COGNOME, giusta procura rilasciata dal Presidente RAGIONE_SOCIALE società ad autenticata il 28.4.2015 dal AVV_NOTAIO in Catania (rep. n. 2031, racc. n. 1460), elettivamente domiciliata in Marsala, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato allegato al ricorso (pec: EMAIL; fax: CODICE_FISCALE; Tel.: NUMERO_TELEFONO);
-ricorrente – contro
Intimazione pagamento imposta di registro -Nullità notifica prodromica cartella di pagamento
RAGIONE_SOCIALE;
-avverso la sentenza n. 449/12/2017 emessa dalla CTR RAGIONE_SOCIALE in data 09/02/2017 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALEle di RAGIONE_SOCIALE avverso una intimazione di pagamento per imposta di registro relativa all’anno 1999, chiedendone la declaratoria di nullità, unitamente a quella RAGIONE_SOCIALE prodromica cartella di pagamento, tra l’altro, per mancata e/o inesatta notifica di quest’ultima.
La Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALEle rigettava il ricorso.
Sull’appello RAGIONE_SOCIALE contribuente, la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE accoglieva il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che dai documenti prodotti dalla stessa RAGIONE_SOCIALE (e, in particolare, dalla relata di notifica) emergeva che il messo incaricato, in assenza del destinatario, aveva consegnato la cartella all’impiegata COGNOME NOME, omettendo di informare di tale circostanza la società contribuente con l’apposita raccomandata, conseguendone la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica , che travolgeva per nullità derivata anche la conseguente intimazione di pagamento impugnata.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR hanno proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett. b)-bis, dPR n. 600/1973 e 139 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, in caso di notifica effettuata ai sensi dell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ., non è necessario l’ulteriore adempim ento dell’avviso al destinatario, tramite raccomandata, dell’avvenuta notifica dell’atto.
1.1. Il motivo, per quanto sia errato il riferimento operato al secondo comma dell’art. 139 cod. proc. civ., è fondato.
Invero, sia dalla rubrica che dallo sviluppo del motivo si evince sufficientemente la doglianza RAGIONE_SOCIALE concessionaria, sostanziantesi nel ritenere che, essendo stata la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento eseguita nelle mani di una impiegata RAGIONE_SOCIALE società, non occorreva che la stessa fosse accompagnata altresì dall’invio di una raccomandata informativa.
Ebbene, preliminarmente, la CTR è incorsa in un evidente errore di sussunzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie nel momento in cui ha richiamato la giurisprudenza formatasi in sede di legittimità con riferimento alla notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. E’ noto, infatti, che il procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, nei casi disciplinati dall’art. 140 cod. proc. civ., prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito RAGIONE_SOCIALE copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento) e si ha per eseguito con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione RAGIONE_SOCIALE raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, la mancanza ( recte , la mancata allegazione) dell’avviso di ricevimento provoca la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, non si è al cospetto di una notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. (la quale presuppone che non solo il destinatario, ma anche le persone indicate dall’art. 139 siano relativamente irreperibili), bensì, a tutt o concedere, ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ., essendo il destinatario una persona giuridica.
Orbene, in siffatta evenienza non è previsto altresì l’inoltro di una raccomandata in un caso, come quello in esame, in cui la notifica sia stata effettuata nelle mani di una impiegata (e, quindi, di una persona addetta).
Invero, peraltro solo in tema di notificazione a mezzo posta degli atti
processuali, la spedizione RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa di cui all’art. 7, comma 6, RAGIONE_SOCIALE l. n. 890 del 1982 (comma inserito dall’art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, e successivamente abrogato dalla l. n. 205 del 2017) era prescritta, ma solo nell’ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, il quale, nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 cod. proc. civ., va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9878 del 26/05/2020).
1.2. A ben vedere, peraltro, nel caso di specie la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento nei confronti RAGIONE_SOCIALE società è stata eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il cui perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna RAGIONE_SOCIALE corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 946 del 17/01/2020 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20918 del 17/10/2016), dovendosi escludere, stante l’alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l’applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari e, in specie, dell’art. 145 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23511 del 18/11/2016).
Invero, in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 RAGIONE_SOCIALE l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex
art. 149 cod. proc. civ., sicché l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio RAGIONE_SOCIALE raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., la quale opera per effetto dell’arrivo RAGIONE_SOCIALE dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019). Del resto, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, perfino in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario (cd. irreperibilità relativa), la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020) che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile). Anche in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio RAGIONE_SOCIALE raccomandata al destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018).
In conclusione, va ribadito (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 946 del 17/01/2020) il principio secondo cui <>.
L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che procederà all’esame degli altri motivi di appello proposti da RAGIONE_SOCIALE e rimasti assorbiti in quello concernente la invalidità RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 21.11.2023.