Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9078 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9078 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3194/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO (indirizzo p.e.c. indicato in atti: EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore , nella qualità di successore ex lege della soppressa RAGIONE_SOCIALE (costituita attraverso la fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE), domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 1010/1/15 depositata il 3 giugno 2015
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Massa-Carrara tre distinte cartelle di pagamento recanti i numeri 066 2011 0006826020, 066 2011 0001551910 e 066 2012 0001197879- emesse nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE per il recupero di somme dovute a titolo di IRPEF per gli anni 2007 e 2008.
A fondamento del ricorso deduceva di non aver mai ricevuto la notificazione RAGIONE_SOCIALE suddette cartelle.
Con sentenza n. 194/02/13 del 7 novembre 2013 l’adìta Commissione accoglieva il ricorso del contribuente, annullando gli atti esattivi impugnati.
La decisione veniva in sèguito riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che con sentenza n. 1010/01/15 depositata il 3 giugno 2015 accoglieva l’appello proposto dall’agente della riscossione.
Rilevava il giudice regionale: – che le tre cartelle erano state regolarmente notificate, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., mediante consegna nelle mani della sorella o della nipote del contribuente; che per le prime due, relative all’anno d’imposta 2007, la notifica era avvenuta all’indirizzo di INDIRIZZO; – che, sebbene la notifica della terza cartella, inerente all’anno d’imposta 2008, risultasse effettuata a un numero civico diverso della medesima via (14, anziché 10), ad essa aveva comunque fatto sèguito l’invio al destinatario dell’ «avviso di avvenuta notifica» , spedito all’indirizzo corretto (ovvero al INDIRIZZO), al pari di quanto già era accaduto in occasione RAGIONE_SOCIALE precedenti notifiche.
Avverso questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.
Anteriormente alla scadenza del termine di cui all’art. 380bis .1,
comma 1, 3° periodo, c.p.c., si è costituita con il ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato l’RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di successore ex lege della soppressa RAGIONE_SOCIALE -costituita attraverso la fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE-, depositando un atto valevole anche come memoria illustrativa.
Pure il ricorrente ha depositato memoria nel termine all’uopo fissato dalla citata disposizione normativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate, con riferimento alla notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento n. 066 2011 0006826020 e n. 066 2011 0001551910: (a)la falsa applicazione dell’art. 139, comma 2, c.p.c.; (b)la violazione dell’art. 139, commi 3 e 4, c.p.c.; (c)la violazione del combinato disposto degli artt. 60, comma 1, lettera bbis ), D.P.R. n. 600 del 1973 e 26, comma 6, D.P.R. n. 602 del 1973.
1.1 Si assume che avrebbe errato la C.T.R. nel ritenere applicabile al caso di specie la norma dettata dal comma 2 dell’art. 139 c.p.c., sul presupposto che la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento fosse avvenuta presso la casa di abitazione del destinatario, sita nel Comune di Massa.
Invero, l’indirizzo riportato nelle relate di notifica (INDIRIZZO) non corrispondeva a quello in cui il COGNOME aveva la propria residenza (INDIRIZZO), come risultante dal certificato storico-anagrafico depositato unitamente al ricorso.
Nel descritto contesto, dovendo entrambe le notificazioni ritenersi eseguite mediante consegna dell’atto a un vicino di casa, occorreva fare riferimento alla disciplina dettata dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, in osservanza della quale l’ufficiale notificatore avrebbe dovuto inviare al destinatario una raccomandata
informativa.
Poiché, tuttavia, l’anzidetta formalità non risultava essere stata adempiuta, le notifiche in questione non potevano ritenersi perfezionate.
1.1.1 Sotto altro profilo, si obietta che, a mente dell’art. 60, comma 1, lettera bbis ), D.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dall’art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602 del 1973, il messo notificatore era in ogni caso tenuto a dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, essendo la consegna dell’atto avvenuta nelle mani di persona diversa dal destinatario medesimo.
Con il secondo mezzo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., vengono lamentati, con riferimento alla notificazione della cartella di pagamento n. 066 2012 0001197879: (a)l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; (b)la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 60, comma 1, lettera bbis ), D.P.R. n. 600 del 1973 e 26, comma 6, D.P.R. n. 602 del 1973; (c)la violazione dell’art. 2697 c.c..
Si sostiene che, essendo la notificazione della suddetta cartella avvenuta presso la casa di abitazione del destinatario mediante consegna nelle mani della sorella NOME, il messo notificatore avrebbe dovuto darne notizia al destinatario medesimo a mezzo di lettera raccomandata.
Sennonchè, in base a quanto emergente ex actis , la raccomandata in parola risulterebbe essere stata inviata a un indirizzo (INDIRIZZO) non corrispondente a quello della residenza del COGNOME; anzi, a ben vedere, mancherebbe persino la prova che il prescritto avviso sia stato effettivamente spedito per posta a un qualsivoglia indirizzo.
Così riassunti i mezzi di impugnazione articolati in ricorso, deve anzitutto rilevarsi che nella memoria illustrativa ex art. 380bis .1, comma 1, 3° periodo, c.p.c. l’RAGIONE_SOCIALE, costituitasi nella qualità di
successore ex lege di RAGIONE_SOCIALE, ha dato atto di aver proceduto d’ufficio, ai sensi dell’art. 1, comma 222, L. n. 197 del 2022, all’annullamento del residuo debito di 351,38 euro relativo all’anno d’imposta 2007, quale risultante dalla cartella di pagamento n. 066 2011 0006826020 notificata al COGNOME il 5 maggio 2011, chiedendo di dichiarare cessata, in parte qua , la materia del contendere.
3.1 Trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da un’agenzia fiscale) rilevabili anche d’ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo all’invocata declaratoria con riferimento alla controversia tributaria avente ad oggetto la cartella in questione (cfr. Cass. n. 35535/2023, Cass. n. 32772/2023, Cass. n. 18413/2023).
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso -il cui esame deve ormai ritenersi limitato alle questioni concernenti la cartella di pagamento n. 066 NUMERO_CARTA– è inammissibile.
4.1 Le censure formulate dal COGNOME si fondano sull’assunto che alla data di notificazione della suddetta cartella, come dimostrato dal certificato storico-anagrafico depositato insieme col ricorso, egli risiedesse in Massa al INDIRIZZO della INDIRIZZO, e non invece al civico INDIRIZZO della medesima via, ove risulta essere stata effettuata la consegna dell’atto esattivo in questione.
4.2 Sennonchè, tale circostanza non emerge in alcun modo dalla ricostruzione fattuale della vicenda operata dalla C.T.R., la quale ha accertato essere, all’epoca, la residenza del destinatario sita alla INDIRIZZO.
Tanto, in particolare, si ricava dal seguente passaggio motivazionale: «Le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle sono state effettuate ai sensi dell’art. 139, secondo comma, c.p.c.… È vero che per l’anno 2008 la notifica risulta effettuata in INDIRIZZO e non
al n. 10, ma questo non fa venir meno la sua validità perché, come effettuato per le altre notifiche, anche in questo caso RAGIONE_SOCIALE ha inviato al COGNOME NOME, in INDIRIZZO, in data 16.5.2011, l’avviso di avvenuta notifica in busta chiusa e sigillata a mani della nipote COGNOME NOME» .
Se, infatti, per gli anni d’imposta anteriori al 2008 la Commissione di secondo grado ha ritenuto valide le notifiche eseguite ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c. alla INDIRIZZO, ciò sta evidentemente a significare che quell’indirizzo è stato da essa reputato corrispondente al luogo dove era ubicata la casa di abitazione del destinatario.
4.3 Risulta allora palese come, sotto le mentite spoglie della formale denuncia del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, il ricorrente miri, in realtà, a sollecitare la Corte a una rivalutazione della quaestio facti , dimenticando che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. non può essere mediato dalla riconsiderazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 33186/2023, Cass. n. 32398/2022, Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 27475/2019).
Il secondo mezzo è anch’esso inammissibile.
5.1 Per quanto attiene alla dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 26, comma 6, D.P.R. n. 602 n. 1973, art. 60, comma 1, lettera bbis ], D.P.R. n. 600 del 1973, art. 2697 c.c.), deve ribadirsi che, in base a quanto acclarato dalla C.T.R., dell’avvenuta notificazione della cartella n. 066 2012 0001197879 venne data notizia al COGNOME a mezzo di lettera raccomandata spedita all’indirizzo che essa ha accertato corrispondere a quello della casa di abitazione del destinatario (via INDIRIZZO).
Ancora una volta, quindi, dietro il velo del richiamo all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., il ricorrente tende in sostanza a rimettere in discussione l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali compiuto dal giudice di merito.
5.2 Riguardo, poi, al profilo di doglianza articolato in riferimento al n. 5) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., deve rilevarsi che, in realtà, il fatto di cui viene lamentato l’omesso esame è stato tenuto in debita considerazione dalla C.T.R., la quale, come si è visto, ha accertato che il messo incaricato provvide a inviare l’ «avviso di avvenuta notifica» mediante lettera spedita «in busta chiusa e sigillata» all’indirizzo da essa ritenuto corrispondente alla residenza del destinatario (INDIRIZZO 10).
Nuovamente, quindi, il ricorrente tenta di celare l’inammissibile richiesta di una diversa ricostruzione fattuale della vicenda dietro lo schermo di uno dei vizi contemplati dall’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. n. 4247/2023, secondo cui «sono inammissibili le censure che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta della motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione, così travalicando dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti» ).
Tirando le fila del discorso fin qui condotto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla controversia tributaria avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 066 2011 00068260 20; per il resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito del giudizio, non viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), in difetto dei presupposti processuali all’uopo richiesti dalla norma (rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione).
La Corte dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla controversia tributaria avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 066 NUMERO_CARTA 0006826020; dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, liquate in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione