Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29075 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29075 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
Cartella Pag.
RAGIONE_SOCIALE–
IRES-IRPEF-Registro 2009/10/11/12
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11837/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale Rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in INDIRIZZO EracleaINDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE SICILIA n. 8994/2023 depositata in data 7 novembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 03/01/2017, la RAGIONE_SOCIALE, al fine di verificare la propria posizione debitoria, inoltrava all’allora RAGIONE_SOCIALE apposita richiesta onde ottenere il rilascio di tutte le evidenze a carico RAGIONE_SOCIALE società e, nello specifico, estratti di ruolo, cartelle in debito nonché relate di notifica. In data 23/01/2017, l’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE inviava alla società contribuente i documenti richiesti, e la società apprendeva in quell’occasione dell’iscrizione a ruolo di un presunto debito tributario facente capo ad undici cartelle di pagamento mai notificate. Inoltre, in data 12/01/2017, la società riceveva a mezzo PEC la notifica dell’ulteriore cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA.
Avverso le dodici cartelle di pagamento ed i rispettivi ruoli, la società proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Agrigento; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Agrigento, con sentenza n. 519/2018, accoglieva parzialmente il ricorso RAGIONE_SOCIALE società. In particolare, per le cartelle di pagamento per le quali veniva dichiarata l’inammissibilità del ricorso la procedura notificatoria risultava essere stata eseguita correttamente; per le restanti cartelle di pagamento, invece, veniva rilevata l’assenza di documentazione idonea a provare la ritualità RAGIONE_SOCIALE notifica e ne veniva, dunque, disposto l’annullamento.
Contro tale sentenza proponeva appello la società dinanzi la RAGIONE_SOCIALE; proponeva appello incidentale l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado nella parte a sé sfavorevole.
La RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 8994/2023, depositata in data 7 novembre 2023, rigettava l’appello RAGIONE_SOCIALE società.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 62 del D.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha riformato la statuizione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado favorevole alla società stessa, omettendo di illustrare il percorso argomentativo e di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 60 del D.p.r. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto la ritualità RAGIONE_SOCIALE notifica di sei cartelle di pagamento, non essendo la documentazione probatoria prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE idonea a dimostrare la correttezza RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle stesse.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del D.p.r. n. 602/1973 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sulle eccepite questioni RAGIONE_SOCIALE decadenza dell’azione di riscossione e di prescrizione del credito tributario portato dai ruoli e dalle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione e l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. si è pronunciata in violazione RAGIONE_SOCIALE rispettive norme regolatrici.
Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e stante l’affinità RAGIONE_SOCIALE critiche sollevate, sono infondati.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizione RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo e dei fatti rilevanti RAGIONE_SOCIALE causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione RAGIONE_SOCIALE motivazione in diritto, determinano la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 03/01/2022, n. 6758) ). Questo principio, in forza del RAGIONE_SOCIALE rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione) contenuto nell’art. 1, comma secondo, del d.lgs. 546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 9745 del 2017). Va osservato, inoltre, che a seguito RAGIONE_SOCIALE riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica RAGIONE_SOCIALE violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza -di ‘mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un.
8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).
2.1. La sentenza in esame, non solo presenta le indicazioni richieste, contenendo lo svolgimento del processo e i fatti essenziali di causa, ma ha comunque una ratio decidendi chiaramente intellegibile, sicché la sua motivazione si colloca ben sopra la soglia del minimo costituzionale ex art. 111 cost. comma 6.
2.2. Inoltre, sul precipuo punto RAGIONE_SOCIALE correttezza RAGIONE_SOCIALE notifica, la C.t.r. motiva come segue: ‘D’altro canto, tutte le notifiche sono state eseguite correttamente ai sensi dell’art. 143 c.p.c. che consente indifferentemente la notifica dell’atto presso la Sede Sociale ovvero al legale rappresentante dell’ente anche ai sensi dell’art. 140 e 143 c.p.c. (e relative norme tributarie) come risulta essere avvenuto. Quanto alle cartelle nn. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n.NUMERO_CARTA, n.29120150005100558, n. 29120160000845484, n. 29120150009961933, oggetto dell’annullamento RAGIONE_SOCIALE Commissione di primo grado si osserva quanto segue. La cartella n. NUMERO_CARTA (all. doc. 1a: per imposta di registro, canone abbon, e contravvenzioni al codice RAGIONE_SOCIALE strada) risulta essere stata notificata il 21.1.2015 ex art. 140 c.p.c. (cfr. visura ordinaria società e deposito atti presso la casa comunale e pubblicazione per otto giorni presso l’albo, sino al 29.1.2015) per irreperibilità ‘assoluta’ RAGIONE_SOCIALE Società presso la sede sociale (tali essendo le risultanze RAGIONE_SOCIALE ricerche effettuate dal messo in INDIRIZZO ad Agrigento, così come risulta dalla relata). La cartella n. NUMERO_CARTA (all. doc. 1b: per Ires e Iva) risulta essere stata notificata l’11.12.2015 per irreperibilità relativa dell’amministratore unico ex art. 140 c.p.c. (cfr. visura ordinaria società e deposito atti presso la casa comunale, con raccomandata informativa restituita al mittente per compiuta giacenza). La cartella n. NUMERO_CARTA (all. doc. 1c: per RAGIONE_SOCIALE) risulta
essere stata notificata l’11.12.2015 per irreperibilità relativa dell’amministratore unico ex art. 140 c.p.c. (cfr. visura ordinaria società e deposito atti presso la casa comunale, con raccomandata informativa restituita al mittente per compiuta giacenza). La cartella n. NUMERO_CARTA (all. doc. 1d: imposta di registro) risulta essere stata consegnata il 6.6.2016 con consegna a mani di addetto alla ricezione degli atti (COGNOME). La cartella n. NUMERO_CARTA (all. doc. 1e: ires e iva) risulta essere stata perfezionata con raccomandata a cura di ‘Tnt Poste’ del 10.12.2015, restituita al mittente per compiuta giacenza’.
4. Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui invoca la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento all’omessa pronuncia sulla eccepita decadenza dalla riscossione del ruolo ai sensi dell’art. 25 d.P.R. 602/1973, e comunque sull’intervenuta prescrizione.
Ebbene, in giurisprudenza si ritiene che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio risolvendosi nella violazione RAGIONE_SOCIALE corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integri un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia RAGIONE_SOCIALE violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo ” error in procedendo ” – ovverosia RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di
effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello ( ex plurimis , Cass. n. 29952/2022).
4.1. Con riferimento al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la censura è, poi, infondata.
Nella fattispecie in esame, la C.t.r., con una motivazione sintetica ma esaustiva e dalla quale si evince l’iter logico giuridico sottostante, ha affermato, correttamente, che dalla regolarità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle conseguiva l’inammissibilità del ricorso originario per palese tardività rispetto all’ordinario termine di 60 giorni per impugnare, decorrente dalla (regolare, come detto), notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle indicate.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 23 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME