Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 101 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 101 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31090/2020 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 161/2020 depositata il 28/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 29.11.2017 veniva notificato ad RAGIONE_SOCIALE quale datore di lavoro di NOME COGNOME odierno ricorrente per cassazione, l’atto di pignoramento n. 08384201700001320, emesso a seguito della notifica della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA che traeva origine dal mancato riconoscimento di credito di imposta per redditi prodotti all’estero,
per complessivi euro 40.051,71 , che l’Ufficio assumeva essere stati indebitamente detratti dalla base imponibile nel periodo di imposta 2012.
1.1. Con l’ atto di pignoramento l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ravvisando il mancato pagamento nel termine di sessanta giorni dalla notifica della citata cartella di pagamento, aveva ordinato alla società RAGIONE_SOCIALE in qualità di datore di lavoro e debitore del ricorrente, il pagamento degli importi a quest’ultimo dovuti direttamente a favore del medesimo Agente della riscossione.
Il contribuente impugnava il predetto atto avanti alla CTP di Pescara e, oltre a proporre ulteriori censure, lamentava in via preliminare, per quanto qui ancora rileva, l’omessa notifica della cartella di pagamento presupposta.
Si costituiva l’Amministrazione , chiedendo il rigetto del ricorso e, in particolare, eccependone l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 21 primo comma D.Lgs. n. 546/1992, poiché tardivamente proposto, dato che la cartella di pagamento, affermava, era stata regolarmente notificata in data 19/06/2017 e, a tal proposito, forniva documentazione dell’avvenuta notifica .
I giudici di prossimità accoglievano il ricorso del contribuente.
La CTR dell’Abruzzo quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello erariale, dichiarava inammissibile il ricorso originario del contribuente, in particolare affermando che la notificazione della cartella presupposta, pur effettuata da operatore di poste private in data anteriore alla vigenza della L. n. 124/2017, doveva ritenersi non inesistente, bensì nulla, che tale nullità era stata sanata per raggiungimento dello scopo, e che pertanto il ricorso, proposto avverso l’atto di pignoramento era tardivo .
Avverso la suddetta sentenza ricorre il contribuente, con tre motivi e resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia la «Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. nonché dell’art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261.
Con il secondo strumento di impugnazione il ricorrente denuncia la «Nullità della sentenza ai sensi dell’art 360 c.p.c. n. 5, per violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. nonché dell’art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261.
Con il terzo motivo di ricorso, che pur non riporta in rubrica il riferimento al vizio denunciato, lamenta la violazione dell’art. 165 del T.u.i.r.
I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione, sono ammissibili, in quanto, in concreto e pur richiamando differenti vizi di legittimità, non attengono a profili meritali come suggerisce l’Amministrazione resistente, bensì denunciano la non corretta interpretazione, da parte della Commissione regionale, della normativa in tema di notificazioni degli atti impositivi.
Tanto osservato, i motivi sono tuttavia infondati, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza di appello nei termini che seguono.
Va rilevato che il D.Lgs. n. 261 del 1999 di recepimento della Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare «regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio») ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati «gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie».
6.1. Alla suindicata Direttiva del 1997 è seguita la Direttiva 2008/6/CE, recepita con il D.Lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 stabilendo che «Per esigenze di
ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201»
6.2. L’evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57 lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell’attribuzione in esclusiva alla società RAGIONE_SOCIALE quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.
6.3. La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal 10/9/2017, data di entrata in vigore della legge nr. 124/2017.
6.4. Con riferimento agli atti amministrativi diversi da quelli di contestazione delle violazioni al codice della strada, questa Corte, con la sentenza nr. 8416/2019, resa a Sezioni Unite, ha affermato in motivazione che «A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all’Ente Poste (poi società RAGIONE_SOCIALE), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58
del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi».
6.5. In sostanza, si è riconosciuta la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011, data di entrata del d.lvo 58/2011 e la giurisprudenza successiva di questa Corte si è adeguata a tale orientamento (cfr. Cass. n. 15360/2020; n. 25521/2020; n. 19369/2021; n. 2420/2022; n. 29343/2022; n. 13984/2023).
Sono dunque inconferenti i richiami del ricorrente a precedenti di legittimità aventi ad oggetto la notifica degli atti giudiziari.
6.6. Pertanto, la motivazione espressa dalla CTR va corretta, dovendosi ritenere la notificazione della cartella di pagamento, atto di natura impoesattiva, eseguita a mezzo di operatore di posta privata dopo il 30.4.2011, rituale e non, come ritenuto dai giudici territoriali, affetta da nullità da ritenersi sanata ex art. 156 c.p.c.
Per quanto riguarda il secondo profilo di censura, avente ad oggetto la violazione delle formalità prescritte per la notifica a destinatario temporaneamente assente ex art. 140 c.p.c., si rileva che la CTR ha così ricostruito la sequenza degli adempimenti posti in essere: «stante l’irreperibilità relativa dovuta alla momentanea assenza del destinatario o di un soggetto abilitato alla ricezione, fu affisso l’avviso alla porta con il quale l’interessato fu facultato a recarsi presso l’ufficio indicato per ritirare il plico lì depositato. Il predetto contribuente non curò detto ritiro e per di più lasciò giacere anche l’ulteriore missiva informativa pur correttamente spedita.»
7.1. La ricostruzione così operata dalla CTR non è contestata dal ricorrente, che si duole, altresì, del fatto che la missiva informativa non sia stata materialmente consegnata al destinatario, e sia rimasta inesitata, con restituzione al mittente per compiuta giacenza. Afferma il contribuente (p. 18 del ricorso) che «La
procedura di notifica delle cartelle di pagamento nei confronti di soggetti relativamente irreperibili, infatti, richiede espressamente che la raccomandata con cui il destinatario dell’atto viene informato dell’avvenuto deposito presso la Casa Comunale dell’atto a lui indirizzato, sia effettivamente portata a conoscenza dello stesso, non potendosi la procedura di notifica perfezionarsi mediante c.d. compiuta giacenza».
7.2. Va a tale riguardo osservato che, come affermato da questa Corte, la CAD non segue il percorso comunicativo proprio dell’originaria raccomandata di notifica del piego, in quanto per esso, al fine evidentemente di regolare una vicenda che altrimenti potrebbe portare al reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi, la norma prevede soltanto che in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda» e pertanto l’agente postale, nel recapitare la raccomandata di avviso, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali incombenti, dandone atto nell’avviso di ricevimento della CAD; (Cass. 29/10/2020 n. 23921).
7.3. Tale circostanza è stata verificata, con accertamento in fatto non più contestabile in questa sede di legittimità, dalla Commissione regionale, laddove ha dato atto che il contribuente «lasciò giacere anche l’ulteriore missiva informativa pur correttamente spedita».
Il terzo motivo di ricorso, attinente al merito della pretesa tributaria, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo condurre, anche in caso di accoglimento, a seguito del rigetto dei superiori motivi, alla riforma della sentenza impugnata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della
contro
ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17/12/2024.