Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21933 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21933 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
Oggetto: mancata impugnazione atti intermedi impugnabili- effetti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4863/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale –
NOME COGNOME ;
-intimata – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 7129/14/2023, depositata il 21.12.2023 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 7129/14/2023, depositata il 21.12.2023 veniva accolto l’ appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 7127/31/2022 che aveva ad oggetto l’ avviso di intimazione n. NUMERO_CARTA noficatole dall’Agenzia delle entrate Riscossione e relativo ad IVA per l’anno 2008.
Il giudice di prime cure considerava che l’avviso di accertamento presupposto era stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 20 febbraio 2012 e non era stato impugnato, e la prescrizione applicabile era quella decennale trattandosi di IVA per cui non era maturata la prescrizione alla data della notifica dell’ingiunzione impugnata. Il giudice d’appello , disattese le eccezioni preliminari, riformava tale decisione, accertando che la notifica dell’atto presupposto all’avviso di intimazione non era stata ritualmente eseguita, in quanto effettuata dall ‘agente della riscossione con raccomandata a mezzo posta, consegnata al portiere senza la successiva raccomandata informativa.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’agente della riscossione deducendo due motivi; a sua volta l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi, sovrapponibili a quelli dell’agente della riscossione, mentre la contribuente è rimasta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo di ciascun ricorso si censura, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 per aver il giudice d’appello statuito in merito alla validità della notifica della cartella di pagamento, dedotta per mezzo dell’impugnazione del successivo avviso, su una questione che era preclusa per omessa impugnazione da parte della contribuente di due atti, autonomamente impugnabili, intermedi, ossia successivi alla cartella e precedenti alla notificazione dell’impugnata intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973.
1.1. La ricorrente principale -e in termini analoghi anche l’incidentale – si duole del fatto che fin dal primo grado del giudizio è stato eccepito che « l’intimazione di pagamento oggetto di contestazione non era il primo atto notificato alla contribuente successivamente alla cartella di pagamento. Infatti nelle controdeduzioni in primo grado, qui prodotte sub all. 2, a pagine 7 e seguenti, l’agente della riscossione aveva allegato l’esistenza di atti autonomamente impugnabili successivi, ossia: -) l’intimazione di pagamento n. 071/2018/90/56361949/000, notificata in data 06 maggio 2019 (allegato n. 3 alle controdeduzioni di primo grado, qui prodotte sub all. 2, pagine 35 e seguenti, la relata è qui nuovamente prodotta sub all. 10); -) il preavviso di fermo amministrativo numero 071/80/201400019401/000, notificato in data 03 luglio 2014 (allegato n. 4 alle controdeduzioni di primo grado, qui prodotte sub all. 2, a pagine 67 e seguenti, la relata è qui nuovamente prodotta sub all. 8) » (cfr. p. 6-7 ricorso principale).
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la « violazione dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e della L. n. 890 del 1982 – il giudice ha errato a ritenere nulla la notifica della cartella di pagamento n. 071/2012/0006942673/000, notificata in data 20 febbraio 2012, perché nel caso di notifica diretta da parte dell’agente della riscossione a mezzo raccomandata non si applicano le norme della L. n. 890 del 1982 sulla notifica degli atti processuali e, pertanto, anche in caso di notifica al portiere non è necessario l’invio della raccomandata informativa ». La medesima doglianza viene proposta anche dalla controricorrente con il secondo motivo del ricorso incidentale.
Il secondo motivo, più liquido in quanto di pronta soluzione, dev’essere esaminato in via prioritaria rispetto al primo, ed è fondato.
3.1 In merito al perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale, questa Corte ha ripetutamente affermato che, i n tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (cfr. Cass. ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, poi sempre confermata). In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell’art. 139 cod. proc. civ., l’invio di una seconda raccomandata.
3.2 Orbene, è evidente l’errore in cui è incorso il giudice di seconde cure, il quale, ritenendo che « La più recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione ha stabilito che la notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne dà notizia a quest’ultimo mediante l’avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982 (da ultimo Cass. 24 luglio 2023 n. 22095). E’ pacifico che l’atto presupposto all’ingiunzione impugnata è stato notificato a mezzo posta con raccomandata consegnata al portiere come da documento in atti, ma senza la successiva raccomandata informativa necessaria per avere certezza che l’atto sia venuto a conoscenza del destinatario interessato » (cfr. p. 2 sentenza), ha applicato alla notifica della cartella di pagamento le norme sulle notifiche degli atti giudiziari.
3.3. La decisione del giudice d’appello ha mancato di sussumere la fattispecie nella corretta previsione di legge indicata nel motivo in disamina, dal momento che il caso di specie, verte sulla notifica diretta da parte dell’agente della riscossione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ex art. 26, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 602/1973, alla quale non si applicano le norme sulla notifica degli atti processuali e neppure le norme della Legge n. 890 del 1982 sulle notifiche di atti processuali a mezzo posta, trovando applicazione le norme sul servizio postale ordinario, che non prevedono l’obbligo di invio della seconda raccomandata informativa in caso di notifica al portiere.
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del primo, e la sentenza impugnata dev’essere cassata. Per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo dei ricorsi, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in
diversa composizione, per ulteriore esame e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29.5.2025