Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30641 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18080/2023 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura allegata al ricorso per cassazione;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , già RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ; rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello St ato (pec: EMAIL);
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 222/2023 della CORTE d ‘ APPELLO di CAGLIARI, depositata il 22 giugno 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con citazione del 7 giugno 2019, NOME COGNOME -premesso che il 3 settembre 2018 gli era stata notificata dall’ente riscossore la ‘ comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ‘ a garanzia del pagamento di Euro 201.553,22, dovuti in forza della cartella di pagamento n°10220170000120459002; che il 12 aprile 2019 aveva appurato che a tale notifica aveva fatto seguito l’effettiva iscrizione di ipoteca sui suoi beni per un importo pari al doppio di quello indicato nel prospetto, ovverosia per la somma di Euro 421.106,04; e che tale iscrizione era illegittima ed invalida per diverse ragioni ed particolare, per quanto ancora rileva, perché era stata omessa la notifica della cartella di pagamento -convenne in giudizio RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Cagliari, chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell’iscrizione ipotecaria e che ne fosse disposta la cancellazione.
La domanda fu accolta dal Tribunale ma è stata rigettata dalla Corte d’appello di Cagliari , in accoglimento del gravame interposto dall’ente della riscossione.
La Corte territoriale ha rilevato che « dalla documentazione in atti emerge che in data 7.4.2017 la cartella di pagamento n°10220170000120459002 era stata notificata a NOME COGNOME dal messo notificatore mediante consegna dell’atto a NOME COGNOME, qualificatasi come coniuge, accompagnata dall’invio al contribuente del la raccomandata informativa dell’avvenuta notifica attraverso il servizio postale privato RAGIONE_SOCIALE » (pag. 5 della
sentenza impugnata), soggetto, quest’ ultimo, certamente legittimato al riguardo, attesa la natura amministrativa (e non giudiziaria) della cartella di pagamento, la cui notifica non era pertanto devoluta all’esclusiva competenza di RAGIONE_SOCIALE.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di un unico, articolato motivo. Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata , ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la « violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 60 D.P.R 600/1973 e 26 D.P.R 602/1973 ».
Il ricorrente ribadisce la dedotta inesistenza della notifica dell’atto presupposto e censura l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, osservando che, contrariamente a quanto da essa rilevato, la documentazione depositata dall’ente riscossore sarebbe mancante sia della ‘ relata di notifica ‘, sia dell’ ‘ avviso di ricevimento ‘ della successiva raccomandata informativa.
Il motivo è ammissibile perché, pur denunciando un errore di percezione che avrebbe indotto il giudice d’appello a supporre l’esistenza di un fatto (la notifica della cartella di pagamento) che risulterebbe escluso alla stregua degli atti di causa, tuttavia concerne
una circostanza che ha formato oggetto di discussione e, dunque, si sottrae al rimedio della revocazione.
Esso motivo è, però, infondato, in quanto la Corte d’ appello ha esattamente ritenuto che la convenuta-appellante (odierna controricorrente) avesse fornito la prova della rituale notifica della cartella di pagamento, atto presupposto dell’ iscrizione ipotecaria.
La documentazione in atti consta, infatti, anzitutto proprio della relata di notifica infondatamente reputata inesistente da parte del ricorrente, con cui il messo notificatore aveva dato atto di aver notificato il documento consegnandolo, in assenza del destinatario, in busta sigillata, a persona qualificatasi per il coniuge dello stesso, che aveva provveduto a sottoscrivere la relata medesima, nonché di avere successivamente informato il destinatario con lettera raccomandata.
Oltre che della relata di notifica è stata prodotta l’informativa effettuata con la predetta raccomandata, unitamente alla distinta di postalizzazione che ne dimostrava l’avvenuta spedizione.
Quanto all’ avviso di ricevimento della raccomandata informativa, di cui pure il ricorrente lamenta la mancanza, è sufficiente evidenziare, al riguardo, che, come esattamente osservato dall’ente controricorrente, l’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (norma esattamente applicata dal messo notificatore) prevede che, nell’ipotesi di consegna dell’atto a soggetto diverso dal destinatario, quest’ultimo deve essere notiziato dell’avvenuta notificazione ‘ a mezzo di lettera raccomandata ‘ e non, quindi, con raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 9239/2019, non massimate).
C on la memoria depositata in vista dell’odierna adunanza camerale il ricorrente contesta l’inferenza probatoria della ‘ distinta di postalizzazione’, evocando un precedente della Sezione Tributaria di questa Corte che avrebbe ritenuto non equiparabile tale distinta alla ricevuta di spedizione, in ragione del fatto che le indicazioni in essa trascritte non provengono dall’agente postale ma dalla stessa parte che intende avvalersene (è citata Cass. n. 6130/2021).
La doglianza è inammissibile per un duplice ordine di ragioni; in primo luogo, per novità, in quanto doglianza diversa rispetto a quelle formulate nel ricorso (con cui si era lamentata la mancanza della relata di notifica e dell’avviso di ricevimento della successiva raccomandata informativa); in secondo luogo, perché diretta a censurare il giudizio di merito s ull’ apprezzamento dell’inferenza probatoria della distinta di postalizzazione in funzione della dimostrazione della spedizione della raccomandata informativa.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.300 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione