Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29321 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29321 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8979/2021 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Roma, in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ; EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato Direttivo pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
CONTRORICORRENTE
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO RISCOSSIONE
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 7 ottobre 2020, n. 2860/7/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 7 ottobre 2020, n. 2860/7/2020, che, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento n. 09270179067461733000 notificatale il 19 settembre 2017 dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in dipendenza di sette cartelle di pagamento e di quattro avvisi di accertamento definitivi ( ex art. 29 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), nonché di sei avvisi di addebito ( ex art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), per un totale di € 311.878,47, ha rigettato l’appello proposto da lla ‘ RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 17 luglio 2018, n. 14407/38/2018, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario della contribuente per tardiva proposizione – sul presupposto: a) che il passaggio in giudicato
di una precedente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma sulle medesime cartelle di pagamento a base (insieme ad altre) dell ‘intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA -che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario della contribuente – non precludeva la successiva impugnazione RAGIONE_SOCIALE presupposte (e non notificate) cartelle di pagamento nel termine decorrente (e decorso) dalla notifica dell’intimazione di pagamento (con valore equipollente alla conoscenza effettiva RAGIONE_SOCIALE stesse); b) che la prova della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento (almeno in relazione a quelle non dipendenti da ll’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA) era stata fornita mediante la produzione di copie fotostatiche non autenticate degli avvisi di ricevimento e di consegna RAGIONE_SOCIALE pec; c) che il perfezionamento della notifica a mezzo pec di una cartella di pagamento era sufficientemente comprovata dalla produzione della ricevuta di avvenuta consegna (R.d.A.C.); d) che la notifica di una cartella di pagamento può indifferentemente avvenire con l’allegazione alla pec di un d uplicato informatico dell’ atto originario (c.d. ‘ atto nativo digitale ‘ ) ovvero di una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo ( c.d. ‘ copia informatica ‘) , come era accaduto nella fattispecie in disamina (mediante inserimento nel messaggio pec di un documento informatico in formato .pdf ); e) che la prescrizione inerente alla cartella di pagamento per la TARSU relativa all’anno 2011 non era maturata al momento della sua notifica alla contribuente; f) che l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA conteneva una chiara indicazione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo degli interessi moratori; g) che le copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento erano state estratte
dagli archivi elettronici della pubblica amministrazione; h) che il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento non precludeva al giudice di merito di desumere aliunde la prova della relativa notifica.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso , mentre l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuta dal giudice di secondo grado l’inammissibilità del disconoscimento operato dalla contribuente in ordine alla documentazione prodotta dall’agente della riscossione nei gradi di merito, con particolare riguardo alle fotocopie non autenticate (estratti informatici su supporto analogico) degli avvisi di accertamento e di consegna RAGIONE_SOCIALE pec con cui sarebbero state notificate alcune cartelle di pagamento.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la sentenza dichiarativa dell’inammissibilità dell’impugnazione della precedente intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata alla contribuente il 28 ottobre 2016, la quale riguardava anche alcune RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento comprese nell’intimazione di pagamento n.
09270179067461733000, precluderebbe contestazioni inerenti alle medesime cartelle, laddove, non rientrando tra gli atti autonomamente impugnabili ex art. 19, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il ricorso dichiarato inammissibile doveva considerarsi tamquam non esset , con la conseguenza che le cartelle di pagamento (non notificate) sarebbero impugnabili unitamente alla successiva intimazione di pagamento ex art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Il primo motivo è infondato.
2.1 Si rammenta che la notifica della cartella di pagamento a mezzo pec in formato “. pdf ” è valida, non essendo necessario adottare il formato “. p7m “, atteso che il protocollo di trasmissione mediante pec è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella di pagamento all’organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (da ultima: Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30922; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31705; Cass., Sez. Trib., 7 settembre 2025, n. 24718; Cass., Sez. Trib., 24 ottobre 2025, n. 28297).
2.2 Con particolare riferimento alla notificazione a mezzo pec, si è avuto modo di affermare che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, all’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso
di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione ‘ pdf ‘ anziché ‘ p7m ‘, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. (da ultime: Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 6^-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, nn. 2360 e 2363; Cass., Sez. 6^-5, 26 marzo 2021, n. 8598; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25624; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13302; Cass., Sez. Trib., 3 maggio 2024, n. 12039; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2025, n. 9598).
2.3 Inoltre, questa Corte ha più volte evidenziato l’idoneità della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna (R.d.A.C.), completa di attestazione di conformità, a certificare il recapito non solo del messaggio, ma anche degli eventuali allegati alla stessa, salva prova contraria – di cui è onerata la parte che eccepisca la nullità – costituita da errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (Cass., Sez. 6^-1, 1 marzo 2018, n. 4789; Cass., Sez. 1^, 19 novembre 2018, n. 29732; Cass., Sez. 6^-1, 9 aprile 2019, n. 9897; Cass., Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4624; Cass., Sez. 1^, 24 settembre 2020, n. 20039; Cass., Sez. 2^, 28 maggio 2021, n. 15001; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39141; Cass., Sez. 2^, 25 gennaio 2022, n. 2225; Cass., Sez. 3^, 2 marzo 2022, n. 6912; Cass., Sez. Trib., 9 gennaio 2024, n. 884; Cass., Sez. Trib., 3 maggio 2024, n. 12039); ciò perché, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’art. 1335 cod. civ., per cui spetta, quindi, al
destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente (Cass., Sez. 3^, 31 ottobre 2017, n. 25819; Cass., Sez. Lav., 21 agosto 2019, n. 21560; Cass., Sez. 2^, 28 maggio 2021, n. 15001; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39141; Cass., Sez. 2^, 25 gennaio 2022, n. 2225; Cass., Sez. 3^, 2 marzo 2022, n. 6912; Cass., Sez. Trib., 3 maggio 2024, n. 12039).
2.4 Dunque, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. ” atto nativo digitale “), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. ” copia informatica “) (Cass. Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30948; Cass., Sez. Trib., 16 luglio 2025, n. 19720; Cass. Sez. Trib., 8 agosto 2025, n. 22934). Né, in caso di notifica a mezzo pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30948; Cass., Sez. Trib., 19 dicembre 2023, n. 35541; Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2024, n. 18387; Cass. Sez. Trib., 8 agosto 2025, n. 22934).
2.5 Per cui, la sentenza impugnata si è conformata ai principi enunciati, ritenendo che le notifiche a mezzo pec RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento erano state regolarmente eseguite dall’agente della riscossione con l’inserimento nel messaggio di posta elettronica certificata di un documento informatico in formato .pdf .
Il secondo motivo è infondato.
3.1 Invero, nella previsione sistematica dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2019, n. 9585; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13106; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012;
Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14292; Cass., Sez. 6^5, 21 settembre 2021, n. 25535; Cass., Sez. 6^-5, 6 dicembre 2021, n. 38548; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022 n. 12932; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33400; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. 32671; Cass., Sez. Trib., 7 maggio 2025, n. 12096).
3.2 Ne discende che, come è stato correttamente spiegato dalla sentenza impugnata, « se il ricorso con il quale si è impugnato l’atto successivo (quello regolarmente notificato) e gli atti presupposti, viene dichiarato inammissibile con sentenza di rito, sarà possibile impugnare regolarmente gli atti (cioè gli atti presupposti) di cui si dice se i termini per l’impugnazione non siano scaduti, pur calcolando il termine per l’impugnazione dall’effettiva conoscenza che può farsi risalire alla notifica dell’intimazione di pagamento », per cui, qualora « il termine sia scaduto non vi è dubbio che gli atti di cui si dice divengono definitivi ».
3.3 Difatti, la decorrenza del termine per l’impugnazione dinanzi al giudice tributario ex art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è destinata a valere sia per gli atti presupposti, che per l’atto principale . Ne consegue che il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell ‘intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica RAGIONE_SOCIALE dipendenti cartelle di pagamento, ha l’onere di impugnare congiuntamente sia l ‘intimazione di pagamento che le cartelle di pagamento non notificate, e, in difetto, decade dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali:
nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
nei rapporti tra ricorrente ed intimata, non vi è luogo ad alcuna regolamentazione, essendo stata vittoriosa la parte non costituita in giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 5.880,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME