Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3271 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3271 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2908/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, ed RAGIONE_SOCIALE rappresentate e difese dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in INDIRIZZO pec: EMAIL
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Coperchia di Pellezzano INDIRIZZO), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
Cart. Pag. IVA, IRES 2011
–
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. CAMPANIA -SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO n. 8827/09/2017, depositata in data 20 ottobre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE – a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del moRAGIONE_SOCIALE di dichiarazione Unico Società di Capitali per l’anno d’imposta 2011, operava nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE l’iscrizione a ruolo per l’importo totale di € 329.424,23, scaturente dall’omesso versamento a saldo IRES di € 192.914,00 e relativi interessi e sanzioni, oltre sanzioni per omessi acconti IRES e sanzioni per omesso versamento periodico IVA relativo alla liquidazione del mese di febbraio. Con la consegna del ruolo ordinario reso esecutivo dall’Ufficio in data 19/01/2015 e consegnato in data 25/02/2015 al Concessionario per la RAGIONE_SOCIALE, veniva da quest’ultimo emessa la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata alla controparte in data 10/06/2015.
Avverso la cartella di pagamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 4452/01/2016, dichiarava inammissibile il ricorso per intempestività.
Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi alla C.t.r. RAGIONE_SOCIALE Campania; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 8827/09/2017, depositata in data 20 ottobre 2017, la C.t.r. adita accoglieva il gravame RAGIONE_SOCIALE società contribuente, annullando l’atto impugnato.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE Campania, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, in particolare, l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava il ricorso alla società contribuente via pec in data 12 gennaio 2018 e lo depositava presso la Corte in data 30 gennaio 2018. Senonché ‘RAGIONE_SOCIALE, difeso dall’AVV_NOTAIO del libero foro AVV_NOTAIO, ha proposto ulteriore ricorso per cassazione affidato a due motivi notificandolo al contribuente a mani di un addetto alla ricezione degli atti in data 22 gennaio 2018 e depositandolo presso la Corte in data 14 marzo 2018.
La società contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 per la quale la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 6 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, dell’art. 2712 cod. civ. e dell’art. 7 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, п. 3, сod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto non provata la validità RAGIONE_SOCIALE notifica perché non si era proceduto al deposito dei file informatici di posta elettronica inviati, mentre, in realtà, avrebbe dovuto ritenere sufficiente la produzione in giudizio (oltre che del messaggio di posta elettronica e RAGIONE_SOCIALE cartella) RAGIONE_SOCIALE ricevuta di avvenuta consegna RAGIONE_SOCIALE PEC inviata all’indirizzo RAGIONE_SOCIALE società in questione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973, del
Decreto del DGSIA del Ministero RAGIONE_SOCIALE Giustizia del 28/12/2015 e dell’art. 7 D.Lgs. 546/1992 in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, п. 3, сod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto comunque invalida la notifica in quanto il file RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento sarebbe stato notificato con estensione ‘.pdf’ anziché ‘.p7m’, così applicando al processo tributario norma valevole esclusivamente per quello civile.
Pregiudizialmente, va rilevato che non risulta comunicata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la data dell’udienza in camera di consiglio.
Conseguentemente, la causa va rinviata a nuovo ruolo affinché la Cancelleria proceda alle prescritte comunicazioni all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia quale difesa Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE stato, sia quale difesa dall’AVV_NOTAIO del libero foro.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo affinché la Cancelleria proceda alle comunicazioni di cui in motivazione.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2024 e, in riconvocazione, il 28