Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1669 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1669 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/01/2025
Cartella di pagamento -incorporazione società -Notifica alla incorporata
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20500/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., società incorporante la RAGIONE_SOCIALE, già rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura a margine del ricorso, già elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO in Roma alla INDIRIZZO, in persona del liquidatore p.t.;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r. pro tempore, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 291/2017 pubblicata in data 3/02/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nell ‘ udienza pubblica del 13/12/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi e
l’accoglimento del terzo motivo di ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
La CTR della Toscana rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della CTP di Lucca che aveva rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, per tributi erariali relativi al 2001, evidenziando che vi era prova della notifica della cartella (alla RAGIONE_SOCIALE) in data 25/10/2005, e della successiva intimazione (il 18/07/2012), e che non era fondato il lamentato difetto di competenza dell’agente della riscossione , ai sensi dell’art. 21 -octies , n. 2, della l. n. 241 del 1990, ritenendo assorbite tutte le altre ragioni.
Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l ‘udienza pubblica del 7 giugno 2024 e poi per la nuova udienza del 13 dicembre 2024, per la quale il PM in persona del AVV_NOTAIO ha concluso per il rigetto dei primi due motivi e l’accoglimento del terzo .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione
dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 1, comma 5bis , d.l. n. 106 del 2005, conv. nella l. n. 156 del 2005, avendo omesso la CTR, al fine di decidere circa l ‘ ec cepita decadenza dell’amministrazione, di valutare la validità della notifica della cartella di pagamento, effettuata ai sensi dell’ art. 140 cod. proc. civ., ma senza che fosse stata depositata la cartolina di ritorno che attestasse l’invio della comunicazione di avvenuto deposito del plico postale presso il Comune.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 -bis cod. civ. e degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973, lamentando che sia la cartella che l ‘ intimazione di pagamento sono state notificate dopo la incorporazione della RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE, con conseguente inesistenza della notifica.
Col terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973, lamentando l ‘ incompetenza di RAGIONE_SOCIALE alla notificazione della cartella, avendo la società sede in Liguria, ambito di competenza territoriale di RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Occorre premettere che a seguito della cancellazione dell’originario difensore dall’RAGIONE_SOCIALE degli avvocati, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo con comunicazione effettuata alla parte di persona in persona del liquidatore p.t. (Cass., Sez. U., 14/11/2017, n. 26856 ha infatti statuito che nel procedimento di cassazione è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione di udienza nei confronti del difensore cancellatosi dall’RAGIONE_SOCIALE in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla perché privo di jus postulandi ).
Il primo motivo è inammissibile in riferimento alla ritenuta violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto il motivo di appello proposto dalla società, relativo all ‘ assenza di valida notifica
della cartella nel 2005, per il mancato completamento del procedimento notificatorio per la mancata spedizione della raccomandata informativa ex art. 140 cod. proc. civ., non è stato ritenuto nuovo dalla CTR che lo ha invece esaminato nel merito.
In merito alla censura relativa alle modalità della notificazione della cartella, costante orientamento di questa Corte afferma che nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, di un atto per l’invalidità della notificazione dell’atto prodromico, la Corte di Cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, in quanto la notificazione dell’atto prodromico non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità, davanti al giudice tributario, dell ‘atto successivo (Cass. 29/11/2022, n. 35014). Analoghe considerazioni valgono per il caso in questione ove si discute della notifica di un atto impeditivo della decadenza dal potere di emettere la cartella di pagamento.
Ciò premesso, si è avuto modo di affermare che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950).
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., è quindi pur sempre compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali , bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass. 19/04/2022, n. 12481).
Ora, nel caso di specie, il motivo non trascrive né richiama la relata di notifica e soprattutto non descrive in alcun modo le modalità della stessa, assumendo che si trattasse di una notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., laddove la CTR parla di una notifica ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ. , notifica, quest’ultima, a mani della impiegata addetta, che peraltro trova positivo riscontro nella documentazione depositata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo va quindi respinto anche in riferimento a tali doglianze.
Il secondo motivo è volto a sostenere che, essendo sia la cartella che l’ intimazione di pagamento state notificate alla società RAGIONE_SOCIALE dopo la sua estinzione, le notifiche sarebbero inesistenti o nulle, con conseguente decadenza ai sensi dell’art. 2 5 d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto la cartella è poi stata notificata alla incorporante solo nel 2014.
3.1. Il motivo è inammissibile.
La parte non indica se e dove abbia posto tale questione in appello (né nel corpo del motivo né nella descrizione RAGIONE_SOCIALE censure proposte in
appello, riassunte a pagina 5). Sovviene, in proposito, il consolidato orientamento nomofilattico secondo cui, qualora una questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere in una declaratoria di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, in modo da consentire alla Corte di controllare la veridicità di tale asserzione (cfr. Cass. 1/07/2024, n. 18010; Cass. 9/08/2018, n. 20694; Cass. 11/01/2018, n. 509; Cass. 19/05/2015, n. 10211; Cass. 10/10/2013, n. 23675).
Ebbene, nel ricorso la parte indica di aver fatto oggetto dei motivi di appello solo la regolarità della notifica della cartella (e solo di essa, secondo quanto riportato della sentenza di primo grado, che dava atto della regolare notifica della sola cartella), ai sensi degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, e non la questione della data di avvenuta fusione per incorporazione della RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE, che non è oggetto di alcun accenno neanche nella sentenza.
Tali considerazioni trovano del resto conferma nella lettura dell’atto di appello, presente in atti in quanto prodotto dall’RAGIONE_SOCIALE.
In secondo luogo, quanto alla cartella (la cui notifica è l’unica rilevante ai fini della decisione della doglianza, che, si rammenta, era relativa alla decadenza ex art. 25 d.P.R n. 602/1973), la stessa ricorrente evidenzia che la fusione è avvenuta in data 26/03/2010 mentre la cartella è stata notificata in data 25/10/2005, e quindi in precedenza.
In terzo luogo, quanto alla notifica della intimazione, l’assunto che essa sia avvenuta in capo alla RAGIONE_SOCIALE non trova alcun fondamento nella sentenza, che di tale circostanza non tratta.
Il terzo motivo è ancora inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi.
La CTR ha, seppur brevemente, affermato che la deduzione della incompetenza del concessionario della riscossione era infondata ai sensi dell’art. 21 -octies , n. 2, della l. n. 241 del 1990, evidentemente confermando l’ interpretazione della CTP (riportata dalla stessa ricorrente alla pag. 4 e poi alla pag. 5 del ricorso) secondo la quale, essendo la cartella un provvedimento a natura vincolata, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, per cui il vizio di incompetenza non era invalidante di per sé.
A prescindere dalla correttezza di tale decisione, il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi , affermando il vizio derivante dalla incompetenza per territorio, ed anzi, a pag. 12, riporta nel corpo del motivo, quale oggetto di censura, una motivazione della CTR diversa da quella accennata, unica effettivamente presente nella sentenza impugnata.
4. Il ricorso va quindi complessivamente respinto, con conseguente condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2024.