Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16789 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16789 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2384/2023 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE e I.N.P.S.
-intimati-
sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende
-ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che le rappresenta e difende
-ricorrenti incidentali-
contro
FORGIONE
NOME
-intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 4845/2022 depositata il 17/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Campania ( hinc: CTR), con sentenza n. 4845/2022 depositata in data 17/06/2022, ha accolto parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione ( hinc: ADER) contro la sentenza n. 400/2020 della Commissione tributaria provinciale di Benevento e, per l’effetto, ha
confermato l’intimazione di pagamento impugnata, limitatamente agli importi delle cartelle esattoriali n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA relativi ai tributi, annullandola per i restanti importi delle indicate cartelle, relativi ad interessi e sanzioni.
La CTR ha ritenuto che gli atti prodromici all’intimazione di pagamento fossero stati regolarmente notificati al contribuente, evidenziando che: « nel caso concreto, con riferimento alle tre cartelle esattoriali relative a pretese di natura tributaria sottese all’intimazione di pagamento impugnata, dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo e di secondo grado, si evince non soltanto la sussistenza degli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti le CAD, ma anche, in considerazione dei numeri identificativi delle raccomandate riportate sui relativi documenti, che le stesse fossero relativi a precedenti raccomandate relative a tali cartelle esattoriali, non potute consegnare per irreperibilità relativa del destinatario. »
2.1. Ha poi rilevato che, trattandosi di cartelle relative a pretese di natura erariale per ritenute alla fonte e IVA, il termine di prescrizione applicabile, anche dopo la notifica delle cartelle di pagamento, restava quello ordinario decennale previsto per la prescrizione del tributo. In particolare, ha evidenziato che, considerate le date di notifica delle cartelle esattoriali n. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA (26/10/2011 e 25/10/2013), il termine di prescrizione non poteva essere maturato al momento della notifica dell’intimazione di pagamento (12/07/2019). Anche per la cartella esattoriale n. NUMERO_CARTAnotificata in data 24/11/2001 – il termine di prescrizione decennale era stato tempestivamente interrotto con la notifica dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA intervenuta in data 29.1.2010,
come provato dalla documentazione prodotta in giudizio, e dopo tale data dall’intimazione di pagamento impugnata.
2.2. Diversamente, l’eccezione di prescrizione era fondata per la parte della pretesa relativa ad interessi e sanzioni, in quanto per tale parte il termine di prescrizione è quinquennale.
Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate -Riscossione hanno resistito con controricorso, con il quale hanno proposto contestualmente anche ricorso incidentale , mentre l’INPS è rimasto intimato.
La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 26 del D.P.R. 602/73, dell’art. 60 del D.P.R. 600/73, dell’art. 24 Cost.
1.1. Ad avviso della ricorrente la sentenza impugnata ha ritenuto provata la notifica ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità del destinatario delle cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA, n.NUMERO_CARTA e n.NUMERO_CARTA, malgrado non vi fosse prova agli atti del giu dizio dell’esistenza e del contenuto della lettera informativa e che quest’ultima fosse realmente pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario. A tal fine il ricorrente ha rilevato (pag. 12 del ricorso) che: « in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di ‘irreperibilità relativa’ del destinatario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, comma 4 del DP.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù di quanto
previsto dall’art. 60, comma 1, del d.P.R. n.600 del 1973 (che richiama gli artt. 137 e seguenti del c.p.c.) ed in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 26, comma 4 dello stesso D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale. » Il ricorrente ha, quindi, sottolineato la necessità del versamento nel carteggio processuale della lettera informativa, caratterizzata da specifici elementi richiamati dall’art. 48 disp. att. c.p.c. al fine di garantire l’adeguata conoscenza al contribuente attraverso specifiche informazioni. È inoltre rilevante la prova dell’esito della spedizione a mezzo raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito e delle eventuali ragioni della compiuta giacenza.
In conclusione, l’Agenzia è onerata dal produrre sia la copia integrale della raccomandata informativa che la prova dell’invio e dell’effettiva ricezione (o raggiungimento della sfera di conoscibilità del destinatario) della stessa da parte del contribuente.
1.2. Con riferimento alle singole cartelle ha, poi, rilevato che:
per la cartella esattoriale n.NUMERO_CARTA, asseritamente notificata il 24/11/2001, manca sia la cartella di pagamento che la lettera informativa di cui all’art. 140 c.p.c. e la ricevuta di spedizione della comunicazione. Inoltre, l’avviso di ricevimento prodotto non reca alcun timbro o sottoscrizione dell’agente postale, né riporta l’annotazione, da parte dell’agente postale, dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna (cfr. all. 8 da pag. 7 a pag. 13), annotazioni che l’agente postale dovrebbe apporre appone su di esso quando lo restituisce al mittente;
per la cartella esattoriale n.NUMERO_CARTA asseritamente notificata il 05/10/2013 dell’importo di euro 1.330,83 manca agli atti sia la cartella di pagamento che la lettera informativa di cui all’art. 140 c.p.c. Inoltre, l’avviso di ricevimento non riporta alcun timbro o sottoscrizione dell’agente postale, l’annotazione dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna della raccomandata (cfr. all.8 -da pag. 14 a pag. 35). Era stato provato, poi, che il contribuente si fosse trasferito dall’indirizzo indicato nella notificazione prima del perfezionamento di quest’ultima, come da certificato trascritto a pag. 16 del ricorso in cassazione;
per la cartella esattoriale n.NUMERO_CARTA asseritamente notificata il 26/10/2011 manca agli atti sia la cartella di pagamento, sia l’avviso di ricevimento della lettera informativa sostituito da una copia non conforme di un duplicato che non riporta l’annotazione dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna della raccomandata (cfr. all. 8 -da pag. 36 a pag. 44).
1.3. Inoltre, rispetto alla cartella n.NUMERO_CARTA la sentenza non ha tenuto conto che il tentativo di notifica risultava effettuato al vecchio indirizzo di residenza del contribuente.
1.4. La ricorrente conclude l’esposizione del motivo, evidenziando che (pag. 17-18), nel caso di specie, deve trovare oggettiva applicazione il principio di diritto secondo il quale, al fine di ritenere provata la procedura di notifica ex art. 140 c.p.c., non è sufficiente l’allegazione dell’avvenuta spedizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell’avvenuto deposito di copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve avere luogo, ma è necessario che l’ente creditore e/o di riscossione alleghi la medesima lettera informativa
che si assume trasmessa al contribuente e che dall’avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l’agente postale vi appone al momento della restituzione al mittente, si possa ricavare che l’atto non soltanto sia stato spedito, ma sia anche effettivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
1.5. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
Partendo dal profilo di inammissibilità occorre evidenziare che nella sentenza impugnata -richiamata dalla stessa parte ricorrente nella parte iniziale dell’illustrazione del motivo (pag. 11 del ricorso in cassazione) – si legge che: « con riferimento alle tre cartelle esattoriali relative a pretese di natura tributaria sottese all’intimazione di pagamento impugnata, dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo e di secondo grado, si evince non soltanto la sussistenza degli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti le CAD, ma anche, in considerazione dei numeri identificativi delle raccomandate riportate sui relativi documenti, che le stesse fossero relativi a precedenti raccomandate relative a tali cartelle esattoriali, non potute consegnare per irreperibilità relativa del destinatario. Pertanto, con riferimento alle tre cartelle in questione, la procedura di notifica prevista dall’art. 140 c.p.c., richiamato dagli artt. 26 del d.p.r. 602/73 e dell’art. 60 del d.p.r. 600/72, si è regolarmente completata, in quanto la raccomandata contente la CAD è pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario e, a seguito della mancata consegna, è tornata al mittente per compiuta giacenza, determinando il perfezionamento della notifica nel decimo giorno dalla spedizione.»
La parte ricorrente osserva, quindi, a pag. 12 del ricorso in cassazione che: « la documentazione ex adverso allegata non comprova l’integrale espletamento della procedura di notifica ex art.
140 c.p.c. » Tuttavia, a fronte di una motivazione che ha ritenuto adempiute le formalità per la notificazione previste nell’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973 gli errores in iudicando inerenti alla valutazione dei documenti -v. anche pag. 15-16 del ricorso in cassazione – avrebbero dovuto essere introdotti attraverso la censura della violazione dell’art. 115 c.p.c. o dell’art. 116 c.p.c. o l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e non attraverso la censura della violazione di legge degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., veicolando, oltretutto, una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte.
1.6. In ogni caso il motivo è infondato, dal momento che:
-l’invio della lettera informativa costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2700 c.c. , uno dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere stati da lui compiuti. Di conseguenza, l’attestazione dell’invio della cd. raccomandata informativa da parte del pubblico ufficiale può essere superata solo attraverso la proposizione della querela di falso, mentre non è necessaria la produzione da parte del notificante della lettera informativa, una volta che sia attestato l’invio di quest’ultima da parte del pubblico ufficiale;
-l’agente della riscossione non è onerato della produzione della cartella di pagamento: secondo questa Corte, infatti, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull’avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima (Cass., 21/06/2023, n. 17841);
-l’assenza di timbro sugli avvisi è irrilevante, essendo apposta la data e la firma del notificatore (v. all. 8 parte ricorrente, settima, trentaduesima e trentaseiesima pagina del file pdf, relative rispettivamente alle cartelle che terminano con 400000, 941000 e 69000 ), con la conseguente riconducibilità dell’atto all’organo notificatore. Secondo questa Corte, infatti, la mancanza di sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente postale (Cass., 21/03/2024, n. 7586; Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146). Di conseguenza, l’apposizione della firma da parte dell’agente postale sull’avviso di ricevimento attesta l’effettivo compimento di tutte le attività necessarie a portare l’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario e costituisce requisito necessario e sufficiente per ritenere valida la notificazione eseguita.
L’esame del doc. 8 relativo alle produzioni documentali dell’Agenzia delle entrate – Riscossione in secondo grado evidenzia, poi, come la riproduzione degli atti di causa, per censurare le carenze delle notifiche delle cartelle oggetto di causa (pag. 15-16 del ricorso in cassazione), sia peraltro carente anche sotto il profilo della specificità.
1.7. Infine, con riferimento alla questione relativa al cambio di indirizzo questa Corte ha affermato che ai fini della prova la nullità della notifica, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la sola produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica (Cass. n. 23/09/2004, n. 19132), essendosi anzi affermato (Cass. 09/05/2014, n. 10107) che nell’ipotesi in cui la notifica venga
eseguita, nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall’art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest’ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l’onere di fornirne la prova (Cass. 19/07/2005, n. 15200, v. anche Cass., 24/03/2023, n. 8463).
Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, di norme di diritto sulla utilizzabilità probatoria dei documenti disconosciuti e sull’onere della prova della pretesa impositiva ex artt. 2697 c.c. e 2719 c.c.
2.1. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata ha ritenuto provata la pretesa impositiva, nonostante il disconoscimento specifico ex art. 2719 c.c. della documentazione avversaria, prodotta in fotocopia e di scarsa qualità e, in ogni caso, l’assoluta inesistenza probatoria di tale pretesa, attesa l’ inconferenza della stessa documentazione. In particolare, il ricorrente rileva che, sin dal primo grado, a seguito della produzione, da parte dell’Agenzia, delle copie fotostatiche delle relate di notifica e della procedura di notifica ex art. 140 c.p.c. delle tre cartelle di pagamento n.NUMERO_CARTA n.NUMERO_CARTA n.NUMERO_CARTA disconosceva la conformità agli originali, mettendo in evidenza come le predette fotocopie fossero di difficile lettura e non permettessero di essere ricondotte con certezza alle singole cartelle che si assumeva notificate.
2.2. Il ricorrente rileva, a pag. 19 del ricorso in cassazione, che, a seguito delle produzioni documentali ad opera dell’ amministrazione finanziaria, nelle memorie illustrative depositate nel giudizio di primo grado ha contestato quanto di seguito riportato:
« -con riferimento alla cartella esattoriale n.NUMERO_CARTA asseritamente notificata il 24/11/2001, l’avviso di ricevimento n.11651022821 -2, che l’appellante assumeva essere l’esito della notifica della lettera informativa, difettava di tutti gli elementi necessari ad identificare il documento e ad imputarlo alla notifica della lettera informativa -tra l’altro del tutto mancante – e non conteneva l’annotazione dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna dell’atto ;
-con riferimento alla cartella n.NUMERO_CARTA asseritamente notificata il 26/10/2011, mancava agli atti un valido avviso di ricevimento della CAD in quanto veniva depositato un mero elenco di raccomandate spedite di cui veniva fornita la prova del recapito tramite un duplicato di una non identificabile raccomandata il cui numero non era riportato né nella relata di notifica della cartella né nella comunicazione informativa;
con riferimento alla cartella esattoriale n.NUMERO_CARTA asseritamente notificata il 05/10/2013, non vi era prova che la copia dell’avviso di ricevimento per compiuta giacenza si riferisse all’invio della raccomanda informativa, il cui numero non era riportato sulla relata di notifica della cartella.»
2.3. Il ricorrente rileva, inoltre, di aver reiterato le medesime eccezioni anche nel giudizio d’appello e afferma (pag. 20 del ricorso in cassazione) di contestare i documenti ex adverso prodotti nella fase di merito anche in questa sede anzitutto perché trattasi di mere scansioni per immagine di scarsa qualità e di difficile leggibilità e, in secondo luogo, per le seguenti specifiche motivazioni :
« a) in relazione alla cartella esattoriale n.01720010025947400000 del 24/11/2001: · la relata di notifica della cartella, in copia non conforme all’originale, non riporta il numero della raccomandata informativa che si assume spedita al contribuente (all. 8 , pag. 7); ·
l’avviso di ricevimento n.11651022821 -2, in copia non conforme all’originale, che l’Agenzia assume essere l’esito della notifica per compiuta giacenza della lettera informativa, non consente di identificare il documento cui si riferisce e di essere imputato alla notifica della lettera informativa (in ogni caso, non allegata agli atti di causa), non riporta la sottoscrizione dell’agente postale e l’annotazione dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna della raccomandata, annotazioni che, come abbiamo visto, l’agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente (all. 8, pag. 10-13);
con riferimento alla cartella esattoriale
n.NUMERO_CARTA, asseritamente notificata il 05/10/2013: · la relata di notifica della cartella, in copia non conforme all’originale, non riporta il numero della raccomandata informativa che si assume spe dita al contribuente (all. 8, pag. 32); · l’avviso di ricevimento, in copia non conforme all’originale, che l’Agenzia assume essere l’esito della notifica per compiuta giacenza della lettera informativa, non consente di identificare il documento cui si riferisce e di essere imputato alla notifica della lettera informativa (non allegata agli atti di causa ), non riporta la sottoscrizione dell’agente postale e non riporta l’annotazione dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna della raccomandata (all. 8, pag. 34-35);
con riferimento alla cartella esattoriale n.NUMERO_CARTA asseritamente notificata il 26/10/2011: · la relata di notifica della cartella, in copia non conforme all’originale, non riporta il numero della raccomandata informativa che si assume sped ita al contribuente (all. 8, pag. 36); · il duplicato della raccomandata, in copia non conforme all’originale, che l’Agenzia assume essere l’esito della comunicazione di avvenuto
deposito, non consente di identificare il documento cui si riferisce e di essere imputato alla notifica della lettera informativa; non riporta l’annotazione dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna della raccomandata (all. 8, pag.44);
la lettera informativa, in copia non conforme all’originale, non riporta il numero della raccomandata con cui la comunicazione sarebbe stata spedita (all 8, pag. 40).»
Evidenzia, quindi, che il giudice di secondo grado, in presenza di un chiaro disconoscimento della conformità dei documenti allegati a prova della notifica delle cartelle ex art. 140 c.p.c. ed attesa la carenza documentale sopra evidenziata, avrebbe dovuto ritenere assolutamente non comprovata la procedura di notifica delle tre cartelle di pagamento in questione. Difatti, soltanto con l’allegazione delle cartelle di pagamento e degli originali delle relate di notifica e degli adempimenti ex art. 140 c.p.c. poteva ritenersi assolto l’onere probatorio incombente sull’ente creditore ex art. 2697 c.c. Inoltre, può ritenersi che l’Agenzia fosse esonerata dall’onere di allegazione in base al disposto l’art. 26 del D.P.R. n.602/1973, che prevede l’obbligo del concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avv enuta notificazione o con l’avviso di ricevimento , alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass., 08/04/2016, n. 6887).
2.4. Il secondo motivo -in disparte la novità di parte delle questioni rispetto a quelle dedotte nel giudizio di merito (v. pag. 20 del ricorso in cassazione, dove la parte ricorrente – dopo aver richiamato a pag. 18-19 le censure svolte nei precedenti gradi di giudizio – afferma: « Fermo ed impregiudicato quanto fin qui dedotto esposto, i documenti ex adverso prodotti nella fase di merito vengono anche in questa sede integralmente impugnati anzitutto perché trattasi di mere scansioni per immagine di scarsa qualità e di
difficile leggibilità e, in secondo luogo, per le seguenti specifiche motivazioni … », così sollevando, in parte, anche questioni ulteriori, peraltro inammissibili in quanto comportano ulteriori valutazioni in fatto sottratte al sindacato di questa Corte, v. infra, 2.6) -presenta plurimi profili di inammissibilità, a partire dal fatto che l’illustrazione dei suoi contenuti non veicola alcuna difformità puntualizzata in termini comparativi tra l’originale e le copie dei documenti prodotti dall’ odierna parte controricorrente, ma piuttosto censure che involgono più che la (mancata) conformità degli atti agli originali il corretto e regolare perfezionamento delle notificazioni de quibus (v. supra, sub 2.2., ad es. con riferimento all’annotazione relativa all’accesso al domicilio e ai motivi della mancata consegna oppure alla mancata riproduzione del numero di raccomandata nell’avviso di ricevimento). Con riferimento al parametro normativo posto a fondamento del motivo di ricorso -i.e. l’art. 2719 c.c. e il valor e probatorio assegnato dalla sentenza impugnata alle produzioni dell’amministrazione finanziaria – occorre rilevare che, secondo questa Corte, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass., 20/06/2019, n. 16557).
2.5. In ogni caso, occorre evidenziare, ad abundantiam , che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell’art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica,
prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest’ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass., 18/01/2022, n. 1324). Ciò ha fatto, in sostanza, la CTR e la censura sottende, in realtà, una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio rimessa al giudice di merito e preclusa nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. U, n. 34476 del 2019).
Con il terzo motivo è stata censurata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale, in relazione all’art. 360, comma, n.3 e n.4 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2934 c.c., 2943 c.c., 2946 c.c. e 115 c.p.c.
3.1. Con tale motivo la ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata, in violazione degli artt. 2697, 2934, 2943 c.c. e 115 c.p.c., ha ritenuto che il termine di prescrizione relativo ai crediti portanti nella cartella di pagamento n.01720010025947400000 del 24/11/2001 fosse stato interrotto da un’ intimazione di pagamento (n.NUMERO_CARTA) mai prodotta in giudizio, così come non risulta prodotta la sua relata di notifica. Il giudice di secondo grado ha basato la sussistenza del suddetto effetto interruttivo su una prova non prodotta in giudizio e, pertanto, su un errore di percezione risultato decisivo per la decisione. Sul punto, l’Agenzia non solo non ha prodotto detta intimazione, ma non ha neanche prodotto alcuna relata di notifica indicante il nomi nativo dell’eventuale destinatario, limitandosi a produrre un documento interno che non costituisce intimazione di pagamento, né può sostituirla, né può comprovare alcuna conoscibilità di tale atto interruttivo.
La ricorrente rileva che si tratta di un documento controverso riportato n elle controdeduzioni dell’ amministrazione finanziaria nel giudizio di primo grado, che non costituisce, tuttavia, una intimazione di pagamento e/o un atto interruttivo della prescrizione, non essendo indirizzato al contribuente e non contenendo l’esatta determinazione delle ragioni della pretesa. A corredo di tale documento, inoltre, controparte ha anche prodotto una non meglio specificata relata di notifica, in cui non risulta indicato alcun nominativo dell’eventuale destinatario, nonché una distinta di spedizione di raccomandate presso l’RAGIONE_SOCIALE Si tratta di elementi non solo privi di rilevanza probatoria, ma anche inidonei a produrre alcun effetto interruttivo.
3.2. Anche il terzo motivo di ricorso è in parte inammissibile e e infondato: secondo questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass., 15/10/2024, n. 26739).
Nel caso di specie il giudice di seconde cure ha deciso sulla base di un documento prodotto dall’ amministrazione finanziaria che nella memoria evocata dalla ricorrente contiene anche la notifica, non
incorrendo quindi in nessuna violazione, né dell’art. 115 c.p.c., né dell’art. 2697 c.c., con la conseguente infondatezza del motivo di ricorso. Il motivo è inoltre, inammissibile, in quando tende a una rivalutazione del materiale istruttorio.
La controricorrente ha proposto controricorso incidentale con un motivo, con il quale ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997. A tal fine ha rilevato che, nell’ipotesi in cui le sanzioni siano irrogate contestualmente all’imposta si applica il termine decennale di prescrizione previsto per quest’ultima. Peraltro, tale questione avrebbe dovuto essere oggetto di apposita censura in sede di impugnazione della cartella di pagamento, restando, quindi, definitiva per omessa contestazione nei termini di legge.
4.1. Il ricorso incidentale è infondato, sia sotto il profilo relativo al termine di prescrizione quinquennale applicabile agli interessi e sanzioni, sia sotto il profilo della contestata tardività dell’eccezione del contribuente.
4.2 . Partendo da quest’ultima, nella stessa sentenza impugnata si legge che: « Per l’ipotesi eventuale di accoglimento del motivo di appello proposto dalla controparte, COGNOME Raffaele riproponeva gli ulteriori motivi di impugnazione sollevati in ricorso e non affrontati nella sentenza di primo grado, avverso la quale dichiarava di proporre in tal modo appello incidentale. In particolare, la parte appellata richiamava l’eccezione di prescrizione proposta, osservando che, anche in caso di ritenuta validità della notifica delle cartelle, sarebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione di tributi, interessi e sanzioni, applicabile a prescindere dalla natura della pretesa dopo la notifica delle cartelle e prima della notifica di un successivo atto interruttivo .»
È pertanto evidente che il contribuente abbia sollevato l’eccezione di prescrizione di cinque anni (riferendola sia alle imposte che alle sanzioni e agli interessi), assorbita in primo grado (dove la CTP ha ritenuto non correttamente eseguite le notifiche degli atti prodromici) ed esaminata dal giudice di seconde cure che, ritenuta la correttezza della notificazione delle cartelle, ha distinto tra imposta (cui si applica il termine di prescrizione decennale) e sanzioni e interessi (per le quali trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale).
4.3. In ogni caso, il motivo di ricorso incidentale è infondato: è stato precisato che il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, opera il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. per l’ actio iudicati, in luogo del termine di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis , né al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., 19/09/2024, n. 25222). Diversamente, le ricorrenti in via incidentale pretendono di ancorare il termine di prescrizione più lungo al dato formale della contestualità dell’irrogazione della sanzione con l’accertamento del maggior importo dovuto dal contribuente a titolo d’imposta. A tal proposito è bene precisare che il richiamo al precedente delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 10/12/2009, n. 25790) da parte delle ricorrenti incidentali non è correttamente centrato. Le Sezioni Unite cit. hanno, infatti, affermato che: « L’insorgere del contenzioso determina l’azzeramento della “posizioni di rendita” della parte pubblica, con la trasformazione del rapporto sostanziale potere soggezione in un rapporto processuale paritetico, nel quale la potestas appartiene soltanto al giudice terzo ed al suo decisivi. Dopo
di che, nulla sarà più come prima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sono concretamente e incontestabilmente definiti da comando del giudice terzo, non la disciplina del termine di prescrizione in relazione al quale fa stato, come dies a quo, il giorno del passaggio in giudicato della sentenza, che determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto tributario in contestazione. »
4.4. Con riferimento all’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 viene, poi, precisato che tale disposizione fissa un termine di prescrizione più breve di quello ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c.. Ne deriva che quando si verifica il presupposto specifico, che fa venir meno la deroga alla regola generale del termine decennale per l’esercizio di un diritto, costituito dal passaggio in giudicato di una sentenza di condanna relativa al medesimo diritto, in mancanza di una apposita norma di settore, non può non trovare applicazione la disposizione di carattere generale, relativa alla fattispecie peculiare dell’esercizio del diritto definitivamente riconosciuto in sede giudiziaria, contenuta nell’art. 2953 c.c.
In conclusione, è solamente il giudicato, con gli effetti indicati dalla pronuncia delle Sezioni Unite, n. 25790 del 2009, cit. , a determinare, nel caso delle sanzioni , l’applicazione del termine decennale di prescrizione previsto nell’art. 2953 c.c., in luogo di quello minore di cinque anni stabilito dall’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997. Ne consegue che anche il ricorso incidentale è infondato.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.
5.1. In ragione della soccombenza reciproca delle parti le spese del presente giudizio devono essere compensate.
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa integralmente le spese processuali;
a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di con tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 26/03/2025.