Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9866 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
Oggetto: cartelle di paga- mento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18686/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n.8306/4/2019 depositata il 7 novembre 2019, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, è stato rigettato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, ora in fallimento, avverso la sentenza n. 2121/2/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente, avverso l’intimazione di pagamento n. 10020179002168364 e 53 cartelle di pagamento presupposte recanti debiti tributari per un totale di euro 1.287.331,89.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso introduttivo ritenendo che le cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate e l’avviso di intimazione fosse stato a sua volta legittimamente notificato al debitore prima RAGIONE_SOCIALE spirare del termine decennale. Il giudice d’appello confermava tale determinazione, accertando la regolarità delle notifiche degli atti impugnati.
Avverso la sentenza della CTR propone ricorso il contribuente, affidato a tre motivi, che illustra con memoria, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo parte ricorrente – ai fini dell’art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. -lamenta l’o messo esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, con rifermento all’omesso esame dell’intervenuta prescrizione dei crediti tributari di cui all’intimazione di pagamento n. 10020179002168364.
Il secondo motivo della società, in relazione a ll’art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ., deduce il vizio motivazione, per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti relativamente all’omesso esame della regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte all’intimazione di pagamento 10020179002168364. Secondo la ricorrente la CTR non avrebbe valutato che parte delle cartelle di pagamento impugnate e le relative contestate notifiche.
Le due censure sono inammissibili per doppia conforme con riferimento al paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La contribuente non
in relazione a ll’art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. quanto alla regolarità delle notifiche delle cartelle e, nel corpo della censura, pare poi prospettare anche una questione di omessa pronuncia del giudice su parte della domanda, questione completamente diversa e da costruire in rapporto a ll’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo, ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., si denuncia, con riferimento alla notificazione dell ‘ « iscrizione
ipotecaria prot. 1082/10012 riguardante un debito totale di euro 1.223.472,84 recato da 29 cartelle di pagamento con addebito di imposte, di contributi previdenziali e camerali », la nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione degli artt. 145 e 140 cod. proc. civ., dell’art. 26 del d.P.R. 602/73 e dell’art. 60 del d.P.R. 600/73, in considerazione della interpretazione della normativa in materia di notifica alle persone giuridiche elaborata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 258/2012. Secondo la ricorrente, l’agente della riscossione per perfezionare ritualmente la notifica dell’iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto comunicare, con raccomandata informativa, l’avvenuta consegna del plico.
Il motivo è affetto da concorrente profili di inammissibilità ed infondatezza.
8.1. La denunciata violazione di legge ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. non è logicamente idonea a determinare la nullità della sentenza. Va poi precisato che non risulta dalla lettura della sentenza che sia stata oggetto del contendere anche l ‘iscrizione ipotecaria prot. 1082/10012, bensì l’intimazione di pagamento n. 10020179002168364 e 53 cartelle di pagamento presupposte recanti debiti tributari per un totale di euro 1.287.331,89.
8.2. Ove si intenda la questione riferita alla notifica dell’ipoteca ex art.77 del d.P.R. n.602/73 quale atto interruttivo della prescrizione, il Collegio osserva che il corpo del motivo non riproduce neppure la relata per consentire l’apprezzamento della decisività della questione.
8.3. In ogni caso, va anche ribadita la consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019) elaborata in tema di riscossione delle imposte. Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario
e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Il principio è perfettamente applicabile anche all’iscrizione ipotecaria notificata direttamente dall’agente della riscossione. A differenza di quanto ritiene la ricorrente non è pertanto necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell’art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982.
Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 14.000 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso il 26.1.2024