Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27729 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16191/2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), Agente della RAGIONE_SOCIALE per la provincia di Palermo (C.F.: CODICE_FISCALE e P.Iva: P_IVA) in persona del Direttore generale f.f. procuratore Dr. NOME COGNOME, giusta procura rilasciata dal presidente della Società ed autenticata il 28 aprile 2015 dal AVV_NOTAIO in Catania, rep. n. 2031 racc. n. 1460 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: P_IVA; pec: EMAIL), presso il cui studio in Siracusa, alla INDIRIZZO, elegge domicilio (indirizzo PEC: EMAIL);
-ricorrente – contro
COGNOME NOME;
Iscrizioni ipotecarie -Invalidità notifica prodromiche cartelle di pagamento – Irreperibilità destinatario
-avverso la sentenza n. 4325/25/2016 emessa dalla CTR RAGIONE_SOCIALE in data 12/12/2016 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME impugnava due iscrizioni ipotecarie effettuate presso l’Agenzia del Territorio per un totale di euro 104.722,70 a garanzia di un debito di euro 52.361,33, deducendo, tra l’altro, la mancata notifica delle comunicazioni di avvenuta iscrizione ipotecaria.
La CTP di Palermo rigettava il ricorso, rilevando che diciannove delle trentasei cartelle, essendo relative a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e per mancato pagamento di contributi previdenziali, non rientravano nella giurisdizione del giudice tributario, mentre per le restanti diciassette le notifiche risultavano essere state eseguite presso la casa comunale per l’irreperibilità del contribuente al domicilio risultante nel Comune di Campofelice.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR della RAGIONE_SOCIALE accoglieva il gravame, affermando che: 1) le sole tre cartelle di pagamento che risultavano regolarmente notificate (con consegna alla moglie convivente del contribuente) riguardano carichi non tributari, per i quali la CTR aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione; 2) per le altre cartelle mancava la prova della spedizione o dell’avvenuta consegna della raccomandata a/r di comunicazione al destinatario, sicchè le notifiche non si erano perfezionate e, per l’effetto, le successive iscrizioni ipotecarie dovevano considerarsi illegittime.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di cinque motivi. NOME COGNOME non ha svolto difese.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omessa motivazione circa il valore probatorio delle prove documentali attestanti la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, in relazione all’art. 360, primo comma,
5), cod. proc. civ..
1.1. Il motivo è inammissibile.
Invero, in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente ha omesso, dapprima, di indicare e, poi, di trascrivere la non meglio specificata ‘produzione documentale’, idonea a provare la regolarità della notifica delle cartelle prodromiche alle iscrizioni ipotecarie, che la CTR avrebbe mancato di esaminare.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ., 26 dPR n. 602/1973 e 60 dPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, dovendosi applicare, in caso di irreperibilità (assoluta) del destinatario al domicilio fiscale individuato nel comune di residenza, le formalità previste dal primo comma dell’art. 60 dPR n. 600/1973 (anziché l’art. 140 cod. proc. civ.), non erano neces sarie, per la validità della notificazione delle cartelle, né l’affissione dell’avviso di deposito alla porta di abitazione né la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con a/r.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ., 26 dPR n. 602/1973 e 60 dPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la pronuncia della Corte costituzionale n. 258/2012 non era applicabile alla fattispecie in esame, essendo le cartelle di pagamento state notificate nel 2002 e nel 2003, con la conseguenza che, ai fini del perfezionamento della notifica agli irreperibili, occorreva esclusivamente l’affissione all’albo della casa comunale del Comune di residenza, e non anche l’invio della raccomandata a/r.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ., 26 dPR n. 602/1973 e 60 dPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, anche a voler ritenere applicabile la nuova normativa così come interpretata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, nel caso di specie si era in presenza di un
caso di irreperibilità assoluta, con la conseguenza che la notifica si era comunque perfezionata, ai sensi dell’art. 60 dPR n. 600/1973, con l’affissione alla casa comunale.
I motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili.
E’ opportuno preliminarmente evidenziare che nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, solo fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice (come nel caso di specie), il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto. In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33610 del 18/12/2019 ha ritenuto la invalidità della notificazione della cartella esattoriale eseguita, in ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento senza l’osservanza delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c., come prescritto dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012.
Ciò debitamente premesso, in tema di notifica della cartella di pagamento, solo nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9782 del 19/04/2018 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27825 del 31/10/2018).
Viceversa, in caso di irreperibilità cd. assoluta continua a trovare applicazione l’art. 60 dPR n. 600/1973. In particolare, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare in parte qua , con pronuncia di natura “sostitutiva”, l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida ratio giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall’art. 3 della Costituzione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16696 del 03/07/2013; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5374 del 18/03/2015).
Tuttavia, nel caso di specie, da un lato, la stessa ricorrente dà per incontestato il ricorso alle modalità di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e, dall’altro lato, non allega adeguatamente elementi dai quali evincere che si fosse al cospetto di ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario delle notificazioni.
Con il quinto motivo la ricorrente denunzia l”Omessa valutazione del
motivo di decadenza inammissibilità della impugnazione nullità della sentenza per violazione all’art. 112 c.p.c.’, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di decadenza ed inammissibilità dell’impugnazione per decorso del termine di impugnazione delle cartelle regolarmente notificate.
6.1. Il motivo è destituito di fondamento, se solo si considera che non può operare alcuna decadenza in difetto di prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile.
Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto difese .
Dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 10.10.2024.