Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29102 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29102 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27988/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Civitavecchia, giusta procura speciale in atti ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici, in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2569/3/2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 6.6.2022, non notificata;
RAGIONE_SOCIALE -CARTELLA DI PAGAMENTO EX ART. 36 BIS D.P.R. 600/1973.
udita la relazione svolta all’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.COGNOME NOME impugnava la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata a mezzo pec, emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36 bis del d.p.r. n. 600/73, per la riscossione di IRPEF e IVA dell’anno di imposta 2015.
2.La C.T.P. di Roma rigettava il ricorso.
3.La Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva il gravame del contribuente e lo condannava al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
4.Avverso la precitata sentenza Severini NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
5.L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
6.E’ stata fissata l’adunanza camerale del 23.9.2025.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che la parte ricorrente ha depositato il provvedimento di accoglimento della domanda di adesione alla c.d. rottamazione quater , senza tuttavia documentare il pagamento della prima rata, con la conseguenza che l’adesione non può dirsi perfezionata e va pertanto considerata tamquam non esset.
Con il primo motivo – rubricato «violazione e omessa pronuncia dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm., dell’art. 21 septies, comma 1 della legge 241 del 7 agosto 1990 e del DM 321/1999 in relazione all’art. 360. comma 1° n. 3 c.p.c.’), il ricorrente lamenta che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata in primo grado e ribadita in grado di appello.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
2.1. Il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge per poi lamentare invece un’omessa pronuncia, riconducibile ad error in procedendo , senza neppure specificare quale fosse il contenuto del motivo di appello sul quale la C.T.R. non si sarebbe pronunciata. Il ricorrente si limita a riprodurre il testo RAGIONE_SOCIALE norme di legge indicate in rubrica e a citare una sentenza della Suprema Corte in tema di irrilevanza dell’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, rendendo del tutto incomprensibile la ragione della doglianza.
Con il secondo motivo rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. dall’art. 19, comma 3 e art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25 e 26, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360. comma 1, n. 3 c.p.c.» , il ricorrente assume che la C.T.R. ha errato a non ritenere motivo di nullità della cartella di pagamento l’omessa prova della notifica della comunicazione di irregolarità, atto prodromico, invocando a sostegno dell’assunto alcuni arresti giurisprudenziali relativi all’impugnabilità dell’estratto di ruolo.
Il motivo è infondato.
3.1.In primo luogo il ricorrente confonde il ruolo (elenco di debitori), atto interno formato dall’ente impositore, reso esecutivo ed indi trasmesso all’esattore per la successiva emissione e notifica della cartella di pagamento, con la comunicazione di irregolarità di cui all’art. 36 bis del d.p.r . n. 600/72, che non ha natura di atto presupposto della cartella di pagamento se non nei casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche quando si tratti, come nel caso in esame, di esito di controllo automatizzato, di cui all’art. 36 bis per omesso o carente versamento di imposte dichiarate e non versate.
3.2.Costituisce principio pacifico quello secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è
legittima anche se non preceduta dalla comunicazione dell’avviso bonario D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.
3.3.Questa Corte ha più volte ribadito che, in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2. ( da ultimo, Cass. 18163/2025, Cass. 06/07/2016, n. 13759, conforme, Cass. 28/06/2019, n. 17479; nello stesso senso, altresì, Cass. 10/06/2015, n. 12023, con riferimento alle sanzioni).
Quindi, in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’art. 36 bis citato, poichè in tal caso non v’è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l’incertezza riguardante aspetti rilevanti della dichiarazione. (Cass. 27/04/2022, n. 13219, Cass. 24.08.2022 n. 25315). 3.4. La statuizione della C.T.R. è pertanto conforme a diritto.
4.Con il terzo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. dall’art. 16, comma 12, art l’art. 16 -ter del dl n. 179/2012 convertito in legge n. 221 del 17.12.2012, l’art. 3 -bis della l. 53/1994, artt. 6 -bis, 6 -quater e 62 del d.l. n. 82 del 7 marzo 2005, dall’art. 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, in relazione all’art. 360. comma i°, n. 3 c.p.c. », il ricorrente censura la decisione della C.T.R. nella parte in cui ha riconosciuto la legittimità della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo EMAIL proveniente da indirizzo mittente dell’Ente di riscossione non presente nei pubblici elenchi di cui all’art. 16 -ter del d.l. 179/2012 conv. nella l. 221/2012.
Il motivo è infondato.
4.1.L’art. 26, comma 2, del D.P.R. 602/1973, prevede che ‘ la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI -PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto
della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ‘.
Il tenore letterale della disposizione è univoco nel prevedere che la necessaria inclusione nel pubblico registro INI -PEC sia riferita al solo indirizzo del destinatario e non anche a quello del mittente. Del tutto inconferente risulta, quindi, il richiamo all’art. 3 -bis della l. 53/1994; norma, quest’ultima, che si riferisce, invece, alla ‘ facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali ‘, laddove per la notifica degli atti impositivi tributari l’unico parametro normativo è costituito dalla disposizione di cui al citato art. 26, comma 2, del D.P.R. 602/1973, norma, quest’ultima, che nulla prevede con riferimento all’indirizzo pec dal quale l’ufficio può effettuare la notifica. Non pertinenti sono inoltre i precedenti giurisprudenziali di legittimità citati, che si riferiscono all’indirizzo pec del destinatario dell’atto e non all’indirizzo pec del mittente. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla effettiva ricezione dell’atto, di tal che ogni eventuale irregolarità della notifica – insussistente per quanto sopra detto -sarebbe da ritenersi in ogni caso sanata dalla tempestiva impugnazione della medesima, non vertendosi in ogni caso in ipotesi di inesistenza giuridica.
4.2.La decisione è pertanto conforme all’ orientamento di questa Corte secondo cui in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI -Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento
da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (cfr. Cass. 18684/2023, Cass. n. 32370 del 2024; Cass. n. 34819 del 2024, Cass. 24718/2025).
5.Con il quarto ed ultimo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. art 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc, in quanto la CTR ha erroneamente liquidato le spese di giudizio pur in mancanza di costituzione dell’agenzia a mezzo dell’Avvocatura dello stato e violazione e falsa applicazione degli art. 111 comma 6 cost., 132 c.p.c. n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. per totale carenza di motivazione della sentenza in ordine alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali» , il ricorrente assume che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe dovuto procedere alla condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, atteso che, in difetto di costituzione in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE, la parte privata non può essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute dall’Amministrazione che, piuttosto, può richiedere un mero rimborso spese.
Il motivo è infondato.
5.1.Il giudice del gravame si è pedissequamente attenuto alla disciplina dettata all’art. 15, comma 1, e 2 -sexies del d.lgs. 546/1992, a mente dei quali, rispettivamente: ‘ La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza ‘ e ‘ Nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza ‘.
5.2. Questa Corte ha più volte chiarito che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 bis, nella formulazione ratione temporis applicabile, prevede la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore dell’ufficio tributario, se assistito da funzionari dell’amministrazione, e a favore dell’Ente locale, se assistito da propri dipendenti, a cui si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato. Lo specifico riferimento alle spese processuali ed alla riduzione percentuale dei soli onorari di avvocato conferma il diritto dell’Ufficio alla rifusione sia dei costi affrontati, sia dei compensi spettanti per l’assistenza tecnica fornita in giudizio dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo, ai sensi dell’art. 15 cit. (Cass., n. 23055 del 2019; n. 24675 del 2011) .
5.3.Inoltre, a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), che ha sostituito gli originari commi 2 e 2 -bis con gli attuali commi da 2 a 2 -octies, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dal medesimo decreto, art. 12, comma 1, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 -sexies, stabilisce che ” Nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto» (Cass. 24.12.2020, n. 29537, nonché, in senso analogo, Cass. 17.09.2019 n. 23055 e, di recente, Cass. 19.02.2021 n. 4473).
6.Il ricorso va conclusivamente respinto.
7.Spese secondo soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida in euro 3.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8.10.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)