Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15183 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12589/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-SEZ.DIST. SALERNO n. 10018/2015 depositata il 12/11/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME era attinto dalle le intimazioni di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, con le quali RAGIONE_SOCIALE chiedeva il pagamento delle somme iscritte a ruolo riprodotte rispettivamente nelle seguenti cartelle di pagamento: NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, cartelle che assumeva notificate e resesi definitive per mancata impugnazione.
Il contribuente proponeva corrispondenti ricorsi, deducendo l’inesistenza giuridica della notifica degli atti impugnati per avere RAGIONE_SOCIALE proceduto alla notifica direttamente a mezzo del servizio postale senza compilazione di relata; l’omessa notifica delle cartelle, di cui il contribuente non aveva mai avuto alcuna conoscenza; la carenza di motivazione degli atti impugnati, che richiamavano soltanto le cartelle di pagamento senza allegarle.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE che, in particolare, con riferimento all’omessa notifica delle cartelle, allegava la copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate.
Eccepiva con memoria il contribuente che dagli avvisi di ricevimento prodotti si evinceva come la notifica fosse stata tentata in Scafati (SA), in INDIRIZZO, presso un indirizzo differente da quello di residenza del contribuente, giuste risultanze del certificato storico di residenza, altresì escludendo che le firme riprodotte sugli avvisi fossero riconducibili a soggetti legittimati a ricevere atti e contestando che RAGIONE_SOCIALE non aveva informato dell’avvenuta notifica nelle mani di soggetto diverso dal destinatario.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, Sez. VIII, con sentenza n. 55/8/2012 depositata il 24.02.2012, previa riunione dei ricorsi proposti, li accoglieva affermando che “il ricorrente con le sue eccezioni sia in diritto che nel rito ha motivato correttamente l’inadempimento dell’ente di riscossione”.
Avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che l’accoglieva in parte, ossia limitatamente alle intimazioni di pagamento impugnate nei procedimenti aventi nn. 1327/2011, 1328/2011, 1330/2011, 1331/2011 e 1332/2011.
Osservava, sinteticamente, in motivazione:
-è regolare la notifica delle ingiunzioni di pagamento a norma dell’art. 26 DPR n. 602/73 con invio di raccomandata con avviso di ricevimento prevista per le cartelle di pagamento e per tutti gli atti di riscossione ;
-in atti risulta la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento di cui ai procedimenti nn. 1327/2011,1328/2011, 133012011, 133112011, 1332/2011. L’RAGIONE_SOCIALE, infatti, ha esibito copia degli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento presso i due indirizzi di Scafati del contribuente, INDIRIZZO e INDIRIZZO, luoghi in cui il COGNOME è stato residente e ove le raccomandate sono state ricevute da persone che hanno firmato, in luogo del contribuente. Peraltro, a dimostrazione della pretestuosità dell’eccezione fondata sulla diversa residenza del contribuente per il periodo 2005 -2009 risultante dal certificato di residenza, va osservato che la cartella n. NUMERO_CARTA (proc. n. 1330/2011) fu ricevuta in mani proprie del COGNOME (la firma è leggibile) il 24.5.2006 in INDIRIZZO ;
-le ingiunzioni di pagamento impugnate sono intrinsecamente rituali in quanto contengono tutti gli elementi
idonei a portare a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria facendo riferimento alla cartella di pagamento notificata ed indicata per numero identificativo.
Propone ricorso per cassazione il contribuente con sette motivi. RAGIONE_SOCIALE resta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘ Violazione dell’art. 26 dPR n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)’. ‘Si censura la violazione del modulo notificatorio previsto per gli atti tributari dalla norma in rubrica, avendo il Giudice di appello erroneamente ritenuto ‘regolare’ la notifica delle cartelle di pagamento prodromiche agli atti impugnati, pur dando atto che le suddette cartelle erano state notificate ad indirizzi in cui il contribuente non era (più) residente’.
1.1. Già con memoria in primo grado il contribuente aveva dedotto che ‘da lla certificazione del Comune di Scafati (in atti) si evince che il ricorrente è stato residente in Scafati, alla INDIRIZZO, ininterrottamente dal 13/05/2005 all’11/01/2009; è pure circostanza documentata dallo stesso agente della riscossione che le cartelle di pagamento sono state notificate, nelle date 06/10/2005, 03/01/2007, 24/05/2006 e 27/12/2007, a soggetti diversi dal contribuente presso l’indirizzo in Scafati, INDIRIZZO Passanti Trav. INDIRIZZO n. 1′. ‘Inopinatamente, però, la CTR ha ritenuto che la notifica delle cartelle prodromiche fosse stata regolare’. Quanto, poi, al dato non contestabile della residenza anagrafica per il periodo 2005-2009 (risultante dal certificato di residenza) in località diversa da quella a cui vennero asseritamente inviate la cartelle di pagamento, la CTR pone, poi, una motivazione francamente paradossale affermando che: ‘a dimostrazione della pretestuosità dell’eccezione va osservato che la cartella n. NUMERO_CARTA fu ricevuta in mani proprie dal COGNOME (firma leggibile) il 24.5.2006 in INDIRIZZO”. ‘La
Commissione di appello, cioè, con tale ultima suddetta affermazione (e come emerge anche dalla relativa parte in fatto della sentenza impugnata) dà atto e non confuta un dato di fatto essenziale: dal 13.5.2005 all’11.1.2009 il contribuente era residente in INDIRIZZO, mentre le cartelle di pagamento vennero inviate ad un vecchio indirizzo di residenza del contribuente, ovvero INDIRIZZO.
1.2. Il motivo è infondato.
Questa S.C. ha già avuto modo di affermare: ‘In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, la notifica degli avvisi e degli atti presupposti rispetto alla cartella di pagamento è validamente effettuata presso la residenza effettiva del destinatario, che, ove accertata alla stregua di elementi gravi, precisi e concordanti, prevale su quella risultante dalle certificazioni anagrafiche, avendo questa valore meramente presuntivo’ (Sez. 6 -5, n. 5201 del 30/03/2012, Rv. 621735 -01).
2. Con il secondo motivo si denuncia: ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 1 e 14 della L. n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’. ‘I giudici di secondo grado sostengono che ‘in atti risulta la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento per avere RAGIONE_SOCIALE esibito copia degli avvisi di ricevimento, ove le raccomandate sono state ricevute da persone che hanno firmato in luogo del contribuente’. Pur avendo il contribuente contestato che le cartelle erano state notificate a soggetti diversi, non abilitati a ricevere gli atti per suo conto, in un luogo non coincidente con la sua residenza (controdeduzioni in appello, pag. 4), i Giudici hanno illegittimamente ritenuto perfezionato il procedimento notificatorio, attribuendo piena veridicità agli avvisi di ricevimento redatti dall’agente postale
incaricato del servizio di distribuzione della corrispondenza, in aperta violazione delle norme indicate in rubrica’.
2.1. ‘Da tali avvisi si evince soltanto che le raccomandate sono state ricevute da persone non meglio identificate, pur non essendo a ciò abilitate. Peraltro, con riferimento alla raccomandata ricevuta da una tale COGNOME NOME (l’unica che, almeno, venne notificata al corretto indirizzo di residenza) indicata nell’avviso di ricevimento quale ‘domestica’, il COGNOME, affermava di non averne alcuna conoscenza’. ‘Il Giudice di appello dimentica che, sulla questione, codesta On.le Suprema Corte ha affermato che l’avviso di ricevimento della raccomandata è un atto pubblico e che, pertanto, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso solo nei casi in cui la notifica dell’atto sia stata effettuata dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta, con l’ausilio quindi dello strumento postale, ai sensi della legge n. 890 del 1982, e non anche, come nella specie, direttamente dall’agente della riscossione’. Inoltre, ‘non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni (come la dichiarazione del consegnatario di essere addetto alla casa. dipendente o convivente col destinatario) che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale’. ‘Orbene, poiché è incontestato in atti che le critiche del contribuente avevano ad oggetto il contenuto delle dichiarazioni dei consegnatari, la CTR è palesemente incorsa nell’ errore di diritto denunciato in rubrica’.
2.2. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
Esso è inammissibile a misura che non riproduce le attestazioni dell’ufficiale postale con le ‘dichiarazioni dei consegnatari’ e neppure gli atti dei gradi di merito asseritamente volte a contestare il ‘contenuto’ delle stesse.
Esso è inoltre infondato.
Ancora recentemente questa RAGIONE_SOCIALE ha avuto modo di ricordare che, nella ‘notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da
parte del concessionario della riscossione (ora RAGIONE_SOCIALE) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale)’ (Sez. 1, n. 1686 del 19/01/2023, Rv. 666661 -01). Sotto altro profilo, ‘in tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, è applicabile per analogia di contesto giuridico il principio secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume ‘iuris tantum’ dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è peraltro necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa’ [Sez. 6 -5, n. 12181 del 17/05/2013, Rv. 626781 -01).
Con il terzo motivo si denuncia: ‘ Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)’. ‘La sentenza impugnata ha illegittimamente valutato ‘ex novo’ quelle questioni non riproposte da controparte, riguardanti la legittimità della notifica delle intimazioni di pagamento, la mancanza di prova circa l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, nonché la carenza di motivazione degli atti impugnati,
esorbitando dal ‘thema decidendum’ posto al suo vaglio, incorrendo così inevitabilmente nel vizio indicato in rubrica’.
3.1. ‘ RAGIONE_SOCIALE nel proprio atto di appello censurava la sentenza di prime cure sotto un unico profilo, rilevando la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento per essersi avvalsa direttamente del servizio postale, così come consentito dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, per cui la notifica doveva ritenersi perfezionata al momento della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento, non richiedendosi all’agente della riscossione alcun altro adempimento. Nulla censurava controparte in merito alle eccezioni dedotte dal contribuente nei propri atti difensivi, circa l’illegittimità della notifica delle intimazioni di pagamento e l’inesistenza giuridica della notifica delle cartelle, in quanto l’agente della riscossione non aveva fornito prova dell’avvenuta notifica, limitandosi a produrre copia degli avvisi di ricevimento, senza fornire l’originale delle cartelle cui si riferivano, che peraltro attestavano che la consegna era stata tentata presso un indirizzo differente da quello di residenza. Nulla deduceva controparte in merito al vizio di carenza di motivazione degli atti impugnati, privi di qualsivoglia riferimento al contenuto delle cartelle di pagamento richiamate. Orbene, come giustamente dedotto dal contribuente nelle proprie controdeduzioni in appello, detti motivi non riproposti nel proprio atto di gravame, dovevano intendersi rinunciati, per cui esclusi dal ‘thema decidendum’ posto al vaglio del Giudice di seconde cure’.
3.2. Il motivo è inammissibile.
Il motivo disattende il costante principio secondo cui, ‘nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia’, ma identicamente è a dirsi, ‘mutatis mutandis’ per quello di ultrapetizione, ‘postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per
altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del ‘fatto processuale’, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi’ (cfr., da ult., Sez. 2, n. 28072 del 14/10/2021, Rv. 662554 -01). Ciò tanto più in quanto ‘la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell’atto di appello, è tenuta, ai fini dell’astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare -a pena di inammissibilità -che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni’ (Sez. 3, n. 41205 del 22/12/2021, Rv. 663494 -01).
Con il quarto motivo si denuncia: ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26, comma 4, del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’. ‘Il giudice del gravame, pur avendo il contribuente lamentato che i plichi consegnati riconducibili agli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio non contenessero le cartelle di pagamento ‘de quibus’, non allegate dall’agente della riscossione, statuisce che ‘in atti risulta la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento’, violando
la norma indicata in rubrica, così come interpretata da codesta On.Ie Corte. In presenza di disconoscimento da parte del contribuente del contenuto del plico riconducibile agli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio, è onere di RAGIONE_SOCIALE, al fine di provare l’effettiva riconducibilità dei suddetti avvisi di ricevimento alle cartelle di pagamento in questione, produrre in giudizio l’originale o copia conforme degli atti di riscossione’.
4.1. ‘N ei propri scritti difensivi il contribuente aveva espressamente disconosciuto che i plichi relativi agli avvisi di ricevimento prodotti da controparte contenessero le cartelle di pagamento da cui aveva origine la pretesa tributaria, avendo l’agente della riscossione omesso di produrre copia delle cartelle in questione, al fine di dimostrare la diretta riconducibilità delle stesse alle cartelle di pagamento suddette’. ‘Orbene, nei casi in cui il contribuente lamenti che gli avvisi di ricevimento prodotti non si riferiscano alle cartelle di pagamento, richiedendone l’esibizione in giudizio, RAGIONE_SOCIALE, così come disposto dall’art. 26, comma 4, del D.P.R. n.·600/1973, ha l’obbligo esibire copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento’.
4.2. Il motivo è inammissibile.
Invero, esso non rende conto, mediante specifica riproduzione nelle parti rilevanti degli atti dei gradi di merito, della devoluzione ai corrispondenti giudici della doglianza che ne occupa. Inoltre, esso non specifica minimamente il contenuto dei ‘ plichi relativi agli avvisi di ricevimento prodotti da controparte’.
Ad ogni modo, esso è altresì infondato.
Tenuto conto dell’avere la CTR esaminato la ‘ documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE a prova dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento’, insegna questa S.C. che, ‘in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in
giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica’ (Sez. 5, n. 20769 del 21/07/2021, Rv. 661896 -01), spettando al contribuente allegare e dimostrare univoci elementi di fatto da cui desumere che detti documenti non corrispondono all’atto effettivamente notificato.
Con il quinto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso. ‘ A fronte del deposito in primo grado da parte di RAGIONE_SOCIALE di taluni avvisi di ricevimento (in copia), il contribuente ha specificamente contestato (cfr. memoria in primo grado, pag. 9) la riferibilità dei predetti avvisi di ricevimento alle cartelle di pagamento sottese agli atti impugnati. Su tale fatto decisivo e specifico, nulla hanno statuito i Giudici di appello, limitandosi ad affermare apoditticamente che ‘in atti risulta la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento”.
5.1. ‘Nei propri scritti difensivi il contribuente contestava all’agente della riscossione di non avere in alcun modo provato l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, in quanto le copie dei soli avvisi di ricevimento versati in atti non consentiva, evidentemente, di riferire quegli avvisi alle cartelle di pagamento prodromiche agli atti impugnati, di cui il contribuente lamenta la mancata notificazione. In particolare, il contribuente aveva specificamente dedotto (cfr. memoria in primo grado, pagina 9) che RAGIONE_SOCIALE non aveva ‘dimostrato che gli avvisi di ricevimento siano riferiti alle cartelle di pagamento da cui ha origine la pretesa tributaria”. ‘I Giudici del gravame, tuttavia, si sono del tutto sottratti al doveroso esame della questione ad essi devoluta, limitandosi ad affermare la generica e non dimostrata conformità a legge della notifica’.
5.2. Il motivo è inammissibile.
Esso non deduce alcun vero e proprio fatto storico di cui la CTR avrebbe omesso l’esame. Ed invero (cfr. Sez. 6 -1, n. 2268 del
26/01/2022, Rv. 663758 -01) ‘l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l”omesso esame’ come riferito ad ‘un fatto decisivo per il giudizio’ ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a ‘questioni’ o ‘argomentazioni’ che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate’.
Il motivo è comunque infondato.
La CTR, esaminata la documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE, ha dimostrato di essere stata concretamente in grado di verificare l’abbinamento della prova delle varie notifiche a ciascuna delle cartelle. Ne rende ragione il fatto che essa, da un lato, ha escluso esser stata fornita siffatta prova per talune specifiche cartelle e, dall’altro lato, con riferimento invece alle cartelle di cui ‘in atti’, ossia le residue ancora in contestazione, alla stregua di un insindacabile accertamento in fatto, ha affermato che ‘risulta la prova della regolare notifica’, tra l’altro significativamente appurando, senza contestazioni da parte del contribuente, che ‘la cartella n. NUMERO_CARTA (proc. n. 1330/2011) fu ricevuta in mani proprie del COGNOME (la firma è leggibile) il 24.5.2006 in INDIRIZZO‘.
Aggiungasi che, ‘in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull’avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima’ (Sez. 3, n. 17841 del 21/06/2023, Rv. 668472 -01).
Con il sesto motivo si denuncia: ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 1 e 14 della L. n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’. ‘I giudici di secondo grado sostengono che ‘in atti risulta la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento ‘. Pur avendo il contribuente contestato che le cartelle erano state notificate a soggetti diversi, non abilitati a ricevere gli atti per suo conto, in un luogo non coincidente con la sua residenza (controdeduzioni in appello, pag. 4), i Giudici hanno illegittimamente ritenuto perfezionato il procedimento notificatorio, attribuendo piena veridicità agli avvisi di ricevimento redatti dall’agente postale ‘.
6.1. Il motivo riproduce il secondo, di cui costituisce, in sostanza, una riproposizione.
6.2. Esso segue dunque le sorti del medesimo.
Con il settimo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso. ‘Il contribuente insiste sulla giuridica inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento eseguita direttamente a mezzo del servizio postale senza l’intervento necessario di un intermediario qualificato ed all’uopo abilitato, così come disposto dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, senza la compilazione della relata di notifica e sull’originale e la copia dell’atto, così come richiesto dagli artt. 148 e 149 c.p.c. Contesta, altresì, la violazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, del D.P.R. n. 600/1973, per non aver l’agente postale, pur avendo consegnato i plichi a persone diverse dal destinatario, dato notizia al contribuente dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso a mezzo di lettera raccomandata (cfr. controdeduzioni in appello, pag. 4 e 5). Orbene il fatto decisivo per il giudizio, riguardante l’adempimento di tutte le formalità ‘ex lege’ richieste ai fini del perfezionamento della notifica delle cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, non è stato esaminato dal Giudice adito il
quale, si limita ad affermare che ‘in atti risulta la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento ”.
7.1. Nelle controdeduzioni in appello il contribuente aveva affermato la giuridica inesistenza della notifica delle cartelle, ‘come tale insuscettibile di sanatoria’. ‘Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata appare non contestabile che la CTR abbia indebitamente omesso di pronunciarsi in ordine alla questione devoluta al suo esame’. ‘Il Giudice di appello si è così sottratto alla doverosa valutazione delle doglianze mosse dal contribuente, concernenti, si ripete, il mancato perfezionamento della notifica degli atti prodromici, stante l’inadempimento delle formalità richieste dal legislatore, quali l’intermediazione necessaria di un agente della notificazione, la compilazione della relata di notifica sull’originale e la copia dell’atto, l’invio della raccomandata per dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto nelle mani di un soggetto diverso’.
7.2. Il motivo è inammissibile.
Anch’esso, come già osservato a proposito del quinto motivo, non deduce alcun vero e proprio fatto storico di cui la CTR avrebbe omesso l’esame, tant’è che, finanche espressamente, nella parte espositiva, si duole della mancata condivisione, da parte della CTR, delle argomentazioni difensive addotte a sostegno dell’inesistenza della notifica delle cartelle.
Il motivo è comunque infondato.
La giurisprudenza di questa S.C. è ferma nel ritenere che, ‘a i sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ‘ratione temporis’, anche dopo che l’art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l’inciso “da parte dell’esattore”, la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento’ (Sez. 5, n. 35822 del 22/12/2023, Rv. 669878-01).
Invero, ‘in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione’ (così, tra le altre, Sez. 5, n. 6395 del 19/03/2014 Rv. 630819-01).
Inoltre, già s’è visto, in riferimento al secondo motivo, che, per pacifica opinione, in caso di consegna a persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, ‘non è necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139 , in caso di consegna al portiere o al vicino di casa’ [Sez. 6 -5, n. 12181 del 2013, cit.).
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.
8.1. Nulla spese per mancanza di attività di RAGIONE_SOCIALE.
8.2. Sussistono i presupposti processuali per la debenza, da parte del contribuente, del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 15 marzo 2024.