Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14004 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
Oggetto:
Tributi – Preavviso di
iscrizione ipotecaria –
Notificazione cartelle – Questioni.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11887/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE n. 5194/14/19, depositata il 4 settembre 2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi l’AVV_NOTAIO per la ricorrente nonché l’AVV_NOTAIO per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 5194/14/19 del 04/09/2019 la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1059/02/18 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di una comunicazione preventiva di ipoteca e delle cartelle di pagamento alla stessa sottese.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, le cartelle di pagamento riguardavano vari tributi, anche non rientranti nella giurisdizione del giudice tributario (e per le quali la CTP aveva dichiarato il difetto di giurisdizione). L’appellante assumeva, tra l’altro, il difetto di notificazione sia della comunicazione preventiva che delle cartelle con essa impugnate.
1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla contribuente evidenziando, per quanto ancora interessa, che: a) l’inesistenza della notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca, effettuata a mezzo operatore privato postale; b) la regolare notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, le cui relate di notifica erano state prodotte in copia da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RS), senza che dette copie fossero specificamente contestate dalla contribuente.
Avverso la sentenza della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
NOME resisteva in giudizio depositando controricorso nonché memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 28 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la documentazione concernente la notifica delle cartelle di pagamento impugnate, depositata in fotocopia, costituirebbe prova del perfezionamento del procedimento notificatorio delle stesse, mentre sarebbe stata necessaria la produzione in giudizio degli originali delle relate di notificazione. Ciò in quanto RS non sarebbe soggetto autorizzato a certificare la conformità all’originale di detti documenti, provenienti da terzi.
1.1. Vanno prima di tutto rigettate le eccezioni di inammissibilità della censura proposte dalla controricorrente: i) la ricorrente ha sicuramente interesse alla proposizione del motivo in quanto l’invalidità della notificazione comporterebbe l’annullamento delle cartelle di pagamento impugnate; ii) non vi sono problemi di autosufficienza in quanto, diversamente dalle affermazioni di RS, la questione posta all’attenzione della Corte riguarda proprio la valenza probatoria della documentazione incontestatamente prodotta in copia; iii) il motivo di ricorso non può affatto dirsi generico, essendo il suo oggetto specificamente individuato, come chiarito sub ii).
1.2. Il motivo è, peraltro, infondato.
1.3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di
pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento , non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (Cass. n. 23039 del 11/11/2016; Cass. n. 23902 del 11/10/2017; Cass. n. 16121 del 14/06/2019; Cass. n. 20444 del 30/07/2019; Cass. n. 23426 del 26/10/2020; si veda anche Cass. n. 20769 del 21/07/2021), la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 29/07/2016; Cass. n. 33563 del 28/12/2018; Cass. n. 12883 del 26/06/2020).
1.3.1. Peraltro, allorquando venga contestata la conformità all’originale della relata di notificazione prodotta in copia dall’Agente della riscossione, senza che detta copia sia supportata da una valida attestazione di conformità all’originale, trova appl icazione la regola prevista dall’art. 2719 cod. civ., secondo la quale il giudice non può limitarsi ad escludere sic et simpliciter l’efficacia probatoria della copia prodotta, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, tra cui anche l’eventuale attestazione, da parte dell’Agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. n. 23902 del 2017, cit. ; Cass. n. 23426 del 26/10/2020; di recente, si veda anche Cass. n. 17841 del 21/06/2023).
1.3.2. Invero, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di
verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 21/04/2010; Cass. n. 24456 del 21/11/2011; Cass. n. 16998 del 20/08/2015).
1.3.2. Quanto all’onere di contestazione della conformità della copia fotostatica all’originale, lo stesso, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 28096 del 30/12/2009; Cass. n. 14416 del 07/06/2013).
1.3.3. Più specificamente, deve essere sottolineato che la menzionata contestazione « va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale » (Cass. n. 7775 del 03/04/2014; conf. Cass. n. 29993 del 13/12/2017; Cass. n. 27633 del 30/10/2018; con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’Agente della riscossione si vedano anche Cass. n. 12730 del 21/06/2016; Cass. n. 16557 del 20/06/2019; Cass. n. 14279 del 25/05/2021; Cass. n. 40750 del 20/12/2021).
1.4. Nel caso di specie, non viene contestata l’efficacia della produzione della sola relata di notificazione della cartella di pagamento ai fini della prova della validità della notifica, ma la ricorrente si duole della idoneità della produzione di detta relata in copia di cui sia contestata la conformità all’originale.
1.5. Tuttavia, la sentenza della CTR è pienamente rispettosa dei principi di diritto più sopra enunciati.
1.5.1. Invero, da un lato, il giudice di appello ha chiarito che la contestazione concernente la conformità della copia delle relate di notificazione all’originale è stata del tutto generica (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, prime due righe, tra parentesi) e la contribuente non ha in alcun modo precisato le modalità con le quali detta contestazione sia avvenuta.
1.5.2. Dall’altro, la sentenza impugnata compiendo un legittimo accertamento di merito, non contestabile in questa sede con la proposizione di una censura di violazione di legge -ha evidenziato l’efficacia probatoria di dette relate, desunta dalla conservazione delle stesse a mezzo scannerizzazione degli originali negli archivi dell’Agente della riscossione e attestate conformi agli originali da quest’ultimo ( e ciò -si noti -indipendentemente dalla attribuzione di una effettiva valenza certificativa a tale attestazione).
Con il secondo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, per avere la CTR ritenuto la validità della notificazione di numerose cartelle effettuata con l’ausilio di gestori privati dl servizio postale.
2.1. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
dell’art. 60, primo comma, lett. b) e b -bis ), del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR omesso di pronunciarsi, con riferimento alla notificazione della cartella n. NUMERO_CARTA, effettuata a persona diversa dal destinatario, in ordine al rilievo di mancato invio della raccomandata informativa.
2.2. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 77 della l. 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esaminare il rilievo di parte ricorrente relativo alla NUMERO_CARTA e concernente il mancato invio della comunicazione di avvenuta notifica (cd. CAN).
2.3. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA.
2.3.1. In particolare, la ricorrente sostiene che la regolare notificazione della cartella di pagamento a mezzo EMAIL implica: a) la consegna delle cartelle sottoscritte con firma digitale o elettronica avanzata e/o qualificata; b) il deposito dei messaggi di trasmissione PEC e delle ricevute di accettazione e consegna nel formato originale ‘eml’.
2.3.2. Nel caso di specie, NOME avrebbe prodotto mere stampe cartaceee delle ricevute di accettazione e consegna, inidonee ad attestare che le cartelle di pagamento siano state effettivamente allegate ai messaggi PEC inviati alla contribuente.
I motivi, che per facilità di esposizione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili per le seguenti ragioni.
3.1. I motivi secondo, terzo e quarto sono inammissibili in quanto la ricorrente non ha debitamente trascritto le relate di notificazione delle cartelle di pagamento contestate, con conseguente difetto di specificità del motivo.
3.2. È noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, affinché il principio di autosufficienza sia rispettato occorre che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, anche per riassunto, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022).
3.2.1. Inoltre, con specifico riferimento alle relate di notificazione, ai fini dell’ammissibilità del vizio dedotto è assolutamente necessaria la trascrizione integrale di dette relate al fine di consentire a questa Corte di avere contezza ex actis della doglianza proposta (Cass. n. 1150 del 17/01/2019; Cass. n. 31038 del 30/11/2018; Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 16010 del 29/07/2015).
3.3. Orbene, quanto al secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la notifica delle raccomandate informative sia stata effettuata a mezzo posta privata; e ciò contrariamente a quanto accertato dalla CTR, per la quale il gestore delle poste private si è servito integralmente di RAGIONE_SOCIALE per le operazioni di notificazione.
3.3.1. Ne deriva che la contribuente avrebbe dovuto trascrivere integralmente le relate di notificazione contestate ed indicare specificamente il luogo processuale nel quale rinvenire le stesse. In mancanza di tali adempimenti, il motivo difetta palesemente di autosufficienza.
3.4. Quanto al terzo e al quarto motivo, occorre prima di tutto precisare che non sussiste la denunciata omessa pronuncia, avendo la
CTR espressamente ritenuto la regolarità della notificazione con rinvio per relationem alla sentenza di primo grado.
3.4.1. In ogni caso, i motivi sono inammissibili in ragione della mancata trascrizione delle relate di notificazione contestate e alla mancata indicazione specifica del luogo processuale in cui rinvenire dette relate.
3.5. Quanto al quinto motivo, va evidenziato che la censura, così come formulata, deve ritenersi in primo luogo inammissibile in quanto nuova: invero, il ricorso non specifica in che termini la questione era stata dedotta sia in primo grado, a fronte della produzione delle relate di notificazione delle cartelle, sia in secondo grado, laddove si fa esclusivamente riferimento ad una non meglio precisata «palese diversità dallo schema legale di notifica normativamente previsto, in violazione del combinato disp osto dell’art. 26, comma 2 del D.P.R. 602/1973 e del D.M. n. 68/2005» (cfr. pag. 4 del ricorso, sub 8.).
3.5.1. Secondariamente, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto e indicato nel fascicolo di merito le ricevute di consegna e accettazione della PEC cui fa riferimento, ritenute dalla CTR idonee a dimostrare che il messaggio sia effettivamente pervenuto all’indirizzo PEC del destinatario.
Con il sesto motivo di ricorso si deduce omesso esame della questione concernente la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca e delle cartelle di pagamento costituenti atti presupposti quanto alla non debenza degli interessi, richiesti senza indicazione dei criteri di calcolo e delle aliquote.
4.1. Il motivo è inammissibile quanto al computo degli interessi indicati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria: la ricorrente non ha alcun interesse alla formulazione della censura in ragione dell’annullamento dell’atto da parte della CT R.
4.2. Il motivo è, invece, infondato quanto agli interessi indicati in ciascuna delle cartelle di pagamento, in quanto la CTR si è pronunciata -peraltro correttamente -affermando che, in ragione della regolare notificazione delle cartelle di pagamento ancora in contestazione, «resta preclusa la deduzione di vizi che avrebbero dovuto essere dedotti con la tempestiva opposizione».
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto del valore della lite dichiarato di euro 583.820,55.
5.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 14.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2023.