Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3017 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3017 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20251/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in Roma alla INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI TARANTO, n. 1160/2016 depositata il 10 maggio 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1160/16 depositata il 10 maggio 2016, in riforma della decisione di primo grado assunta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto il 7 maggio 2013, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, dichiarava nulla, «limitatamente alla parte relativa ai tributi ed accessori ivi indicati» , la cartella di pagamento notificata il 7 maggio 2012 da RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, a sèguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi da questi presentata per l’anno d’imposta 2008.
A sostegno della pronuncia adottata il giudice regionale rilevava: che la notifica della cartella era avvenuta dopo il decorso del termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 25, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 602 del 1973, nel caso di specie spirato il 31 dicembre 2011; che tanto determinava la nullità dell’atto impugnato; – che non poteva ritenersi valida la notificazione precedentemente eseguita da RAGIONE_SOCIALE nel giugno 2011, non essendo state in detta occasione osservati dall’agente della riscossione gli adempimenti richiesti dall’art. 140 c.p.c. o in alternativa dalla L. n. 890 del 1982 per il caso di mancata consegna del piego al destinatario o ad altra persona abilitata a riceverlo.
Avverso tale sentenza, notificata il 6 giugno 2016, RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il COGNOME ha resistito con controricorso all’avverso gravame. L’RAGIONE_SOCIALE si è invece limitata a depositare un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, a
norma dell’art. 380
– bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di gravame, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la ricorrente RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 L. n. 890 del 1982, dell’art. 60, lettera e), D.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 25, comma 1, lettera a), e 26 D.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 32, 40 e 49 D.M. n. 13700 del 2001, nonché dell’art. 21 D. Lgs. n. 546 del 1992.
Sostiene che avrebbe errato la C.T.R. nel dichiarare la nullità della precedente notificazione della cartella di pagamento effettuata nei confronti del COGNOME nel giugno 2011, anteriormente alla scadenza del termine di cui all’art. 25, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 602 del 1973.
Al giudice regionale sarebbe, infatti, sfuggito: -che tale notificazione era stata eseguita ai sensi dell’art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973; che detta norma consente all’agente della riscossione di notificare direttamente la cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza imporgli di osservare gli adempimenti prescritti dalla L. n. 890 del 1982 per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta; – che, non essendo avvenuto il ritiro del piego presso l’ufficio postale di distribuzione, la notificazione doveva ritenersi perfezionata per compiuta giacenza; – che, trattandosi di notificazione effettuata senza il tramite dell’ufficiale giudiziario, non poteva trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina dettata dall’art. 140 c.p.c.. Il ricorso è fondato.
Dalla ricostruzione fattuale della vicenda operata dalla RAGIONE_SOCIALE.T.R. si evince che nel giugno 2011 l’allora RAGIONE_SOCIALE aveva già notificato al COGNOME la cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio, inviandola a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
Inequivoco appare, in tal senso, il passaggio motivazionale in cui si afferma che, «una volta constatata la relativa irreperibilità del destinatario» , l’agente della riscossione avrebbe dovuto procedere alla notificazione «ex articoli 138 e seguenti c.p.c., ponendo in essere quanto previsto (se del caso) dall’articolo 140, ovvero anche a mezzo posta, ma, questa volta, non ai sensi dell’articolo 26 d.p.r. 602/1973 (posta tout court), ma ai (sensi della) legge 890/1982 (in tema di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari)» .
Da esso, per l’appunto, si ricava che la notificazione in parola, in base a quanto constatato ex actis dal giudice regionale, era stata eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ( «posta tout court» ), giusta il disposto dell’art. 26, comma 1, 2° periodo, D.P.R. n. 602 del 1973.
A fronte di un simile accertamento in fatto, risulta errata l’esegesi che della citata disposizione normativa è stata offerta dalla sentenza gravata.
Invero, la speciale disciplina ivi contemplata si pone in termini di alternatività rispetto a quelle dettate dal codice di rito e dalla L. n. 890 del 1982 ed è sottoposta a un regime differenziato, come questa Corte ha ripetutamente avuto modo di chiarire (cfr., ex ceteris , Cass. n. 33236/2023, Cass. n. 27275/2017, Cass. n. 23511/2016).
Essa, peraltro, è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta, dapprima con sentenza n. 175/2018 e poi con ordinanze nn. 104/2019 e 2/2020, sulla scorta di questi fondamentali rilievi: a)la facoltà di notificazione ‘diretta’ della cartella di pagamento trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione, il quale, in forza dell’espressa previsione dell’art. 24 D.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall’Amministrazione Finanziaria e procede per conto di quest’ultima alla riscossione coattiva,
operando come organo indiretto della stessa Amministrazione; b)i previsti scostamenti rispetto al regime ordinario della notificazione a mezzo del servizio postale, costituenti il proprium della semplificazione insita nella notificazione ‘diretta’, pur segnando un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell’atto, non superano il limite di compatibilità con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, e 111, commi 1 e 2, della Carta fondamentale, in quanto risulta comunque assicurato un sufficiente livello di conoscibilità -cioè di possibilità di effettiva conoscenzadell’atto da parte del destinatario; c)la mancanza di effettiva conoscenza dell’atto dovuta a causa a lui non imputabile consente al destinatario di richiedere la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., tanto più in ragione del fatto che l’art. 6 L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) legittima un’applicazione estensiva dell’anzidetto istituto.
Ciò posto, deve a questo punto rammentarsi che, nel caso in cui il plico notificato ai sensi dell’art. 26, comma 1, 2° periodo, D.P.R. n. 602 del 1973 non sia stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate a riceverlo, trovano applicazione le norme del regolamento sul servizio postale, le quali, in presenza di una siffatta ipotesi, non prescrivono l’invio di una comunicazione di avvenuto deposito, ma si limitano a prevedere il rilascio di un avviso di giacenza (cd. ) e a stabilire che la raccomandata sia trattenuta presso l’ufficio di distribuzione per un periodo di trenta giorni (artt. 40, commi 3 e 4, D.P.R. n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre 2008).
È stato, al riguardo, precisato che, nella descritta evenienza, la notificazione deve intendersi perfezionata -in applicazione non diretta ma analogica dei commi 4 e 5 dell’art. 8 L. n. 890 del 1982, relativi alle notifiche compiute dall’ufficiale giudiziario a mezzo postadecorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza o da quella di spedizione della raccomandata mediante la
quale l’agente postale, pur non essendovi tenuto, abbia trasmesso il suddetto avviso, oppure, se anteriore, dalla data di ritiro del plico (cfr. Cass. n. 6857/2019, Cass. n. 4049/2018, Cass. n. 2047/2016).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE esposte considerazioni, deve allora escludersi che, a fronte del mancato recapito del plico al destinatario, l’agente della riscossione fosse tenuto a procedere a una nuova notificazione per il tramite dell’ufficiale giudiziario -se del caso con il cd. rito degli irreperibili di cui all’art. 140 c.p.c. – o in base alla L. n. 890 del 1982, come invece erroneamente affermato dalla C.T.R.. Non può indurre a diversa conclusione il seguente principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 10012/2021, risolutiva di un contrasto interno di giurisprudenza: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, secondo le previsioni della legge n. 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso, ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima».
Occorre, in proposito, tener presente che la regula iuris appena trascritta è stata enunciata con riferimento a una fattispecie in cui si discuteva del momento perfezionativo della notificazione di atti tributari (in particolare, degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento impugnata) eseguita secondo le disposizioni della L. n. 890 del 1982: tanto inequivocabilmente si ricava dalla lettura dell’ordinanza interlocutoria n. 21714/2020, con la quale fu
disposta la rimessione del fascicolo al AVV_NOTAIO per la valutazione circa l’opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite (sull’argomento vedasi anche Cass. n. 24492/2023).
Nel caso che ci occupa, invece, si disputa intorno alla validità della notificazione di una cartella di pagamento effettuata dall’agente della riscossione ex art. 26, comma 1, 2° periodo, D.P.R. n. 600 del 1973, in osservanza di una procedura speciale e semplificata che non contempla l’inoltro di alcuna comunicazione di avvenuto deposito al destinatario.
Orbene, in corretta applicazione della normativa di riferimento, il collegio d’appello avrebbe dovuto verificare se fosse stato rilasciato dall’ufficiale postale l’avviso di giacenza di cui agli artt. 40, comma 3, D.P.R. n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre 2008 (nella presente sede può solo rilevarsi che, stando a quanto riportato in ricorso, sulla busta del plico figurerebbe l’annotazione ) e, nell’ipotesi affermativa, se la notifica si fosse perfezionata per compiuta giacenza; a tanto, però, esso non ha provveduto.
Poiché trattasi di accertamento che questa Corte non può compiere mediante l’esame diretto degli atti, non essendosi al cospetto di un error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. (cfr. Cass. n. 35014/2022, Cass. n. 18472/2016, Cass. n. 2047/2016, Cass. n. 5930/2015, Cass. n. 11674/2013), va disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, prima parte, del medesimo codice, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, perché rivaluti la questione oggetto del presente ricorso alla luce del principio di diritto sopra espresso.
Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a mente dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio