Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7668 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7668 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
Oggetto: Tributi – Cartella di pagamento.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22327/2016 R.G. proposto da
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (EMAIL), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Sassari, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (EMAIL), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna – Sezione staccata di Sassari n. 43/08/16, depositata il 24 febbraio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 43/08/16 del 24/02/2016 la Commissione tributaria regionale della Sardegna – Sezione staccata di Sassari (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 146/03/13 della Commissione tributaria provinciale di Sassari (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 200 1, 2002 e 2003.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata notificata in data 27/12/2010 a seguito della mancata impugnazione di tre avvisi di accertamento, divenuti pertanto definitivi.
1.2. La CTR respingeva l’appello del contribuente evidenziando che quest’ultimo poteva emendare la dichiarazione erronea non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo e, nel caso di specie, la dichiarazione correttiva era intervenuta tardivamente.
Avverso la sentenza della AVV_NOTAIO proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resistevano in giudizio con separati controricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 45 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112,
per non avere la CTR rilevato l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento; detta cartella sarebbe stata notificata da soggetto non identificato, né identificabile in ragione dell’assoluta incompetenza ad effettuare la notificazione e del l’illegibilità della sottoscrizione.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60, lett. b -bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 139 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l’inesistenza o la nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento per mancato inoltro della raccomandata informativa.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili e, comunque, infondati.
2.1. È vero che la CTR, pur avendo esposto, nella parte in fatto, il contenuto RAGIONE_SOCIALE censure proposte dal ricorrente con riferimento alla notificazione della cartella di pagamento, non motiva specificamente in ordine alle ragioni del rigetto RAGIONE_SOCIALE stesse.
2.2. Tuttavia, da un lato, ai fini dell’ammissibilità dei vizi dedotti era assolutamente necessaria la trascrizione integrale della relata di notificazione della cartella di pagamento, onde consentire a questa Corte di avere contezza ex actis RAGIONE_SOCIALE doglianze proposte (Cass. n. 1150 del 17/01/2019; Cass. n. 31038 del 30/11/2018; Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 16010 del 29/07/2015).
2.3 . Dall’altro lato, i vizi lamentati attengono alla nullità e non già alla inesistenza della notificazione (cfr. Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016), ben potendo l’Agente della riscossione utilizzare un messo notificatore dalla stessa nominato; e la notificazione ha, comunque, raggiunto il suo scopo ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., avendo consentito la tempestiva impugnazione.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 2 e 2 quater del d.m. n. 37 del 1997, per non avere la CTR considerato che AE avrebbe dovuto procedere obbligatoriamente -in considerazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, nonché del diritto del contribuente ad una imposizione equa -all’annullamento d’ufficio della cartella di pagamento in ragione della infondatezza della pretesa creditoria, anche per la prescrizione dei crediti dalla stessa recati.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. È pacifico che gli avvisi di accertamento sono divenuti incontestabili a seguito della mancata impugnazione, sicché il ricorrente non può ragionevolmente chiedere di discutere nuovamente della pretesa impositiva in sede di impugnazione della cartella di pagamento, rientrando l’annullamento dell’atto in autotutela nei poteri discrezion ali dell’Amministrazione finanziaria , esercitabili, solo per ragioni di rilevante interesse generale (Cass. n. 25659 del 04/09/2023; Cass. n. 31063 del 02/11/2021; Cass. n. 5332 del 22/02/2019); e non rientrano tra queste la valutazione della semplice fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
4.1. Il ricorrente va condannato al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 191.694,72.
4.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, in euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito, e, in favore di RAGIONE_SOCIALE, in euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.