Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18670 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18670 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
Oggetto: impugnazione rationes decidendi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6154/2022 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 3058/21/2021, depositata il 9.8.2021 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 3058/21/2021 depositata il 9.8.2021 veniva respinto l’ appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo n. 416/2/2019 avente ad oggetto l’ ‘intimazione di pagamento notificata in data 13.10.2018 e le sottostanti nove cartelle di pagamento, emesse dall’agente della riscossione e asseritamente mai notificategli.
Nella sentenza impugnata si legge che il giudice di prime cure dichiarava il difetto di giurisdizione limitatamente alle cartelle nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA in quanto relative a contributi INPS. Inoltre, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA poiché riguardanti debiti inferiori ai mille euro. Respingeva infine il ricorso con riferimento alle rimanenti quattro cartelle nn. 01920030000881846000, 01920030082285857, 01920031005781723000 e 01920060080392444000.
Il giudice d’appello riteneva che la sentenza di primo grado dovesse essere condivisa in toto , dismettendo il gravame del contribuente. Con riguardo alla rituale notifica delle quattro cartelle suddette, accertava che una parte degli iter notificatori si era perfezionato ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 mediante messo con consegna del plico a persona abilitata alla ricezione e per le altre l’iter notificatorio si era perfezionato mediante deposito presso la casa comu-
nale; inoltre, per la cartella nr. NUMERO_CARTA l’iter notificatorio si era perfezionato ritualmente nelle modalità previste per la irreperibilità relativa del destinatario.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidato a sei motivi, cui replica l’Agenzia dell’Entrate -Riscossione con controricorso.
Considerato che:
Il primo motivo, in relazione all’art.360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., deduce la violazione degli artt.132, comma 1, n.4 cod. proc. civ., 36, comma 2, n.4, d.lgs. n.546/1992, 118 disp. att. cod. proc. civ. e la nullità della sentenza in quanto conterrebbe una motivazione meramente apparente o comunque mancante per il fatto che il giudice di seconde cure si sarebbe limitato a richiamare acriticamente la sentenza di primo grado.
La doglianza, riqualificata ai fini del pertinente paradigma processuale, che è quello dell’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., è infondata.
2.1. Si deve ribadire che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo , quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che
si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
2.2. Con il mezzo di impugnazione in disamina il ricorrente censura soltanto l’incipit della motivazione del giudice laddove lamenta che la sentenza «senza neppure esporre nemmeno sinteticamente i motivi di appello, si è limitata da un lato ad asserzioni del tutto apodittiche (‘…si rileva come la sentenza di primo grado vada condivisa in toto e confermata atteso che resiste ai motivi di impugnazione’) dall’altro lato, ad affermare di aderire alla motivazione della sentenza di primo grado (‘la motivazione delle sentenza del primo giudice risulta del tutto esaustiva e logicamente argomentata in tutti i suoi passaggi, dando debitamente conto delle ragioni per le quali è pervenuta alla conclusioni assunte… quanto alla rituale notifica delle cartelle residuali per le quali si discute, contenute nell’intimazione di pagamento gravata, si conferma il vaglio dei primi giudizi che hanno accertato il valido perfezionamento’) » (cfr. pag. 12 del ricorso) denunciando un’anomalia argomentativa dimostrativa dell’inconcludenza motivazionale, al di sotto del minimo costituzionale.
Tali affermazioni sono smentite dal prosieguo della parte motiva della sentenza impugnata il quale recita: «Quanto alla rituale notifica delle quattro cartelle residuali, per le quali si discute, contenute nell’ intimazione di pagamento gravata e che è stata oggetto di rigetto dalla C.T.P di Bergamo, cartelle nr. NUMERO_CARTA, nr. NUMERO_CARTA, nr.NUMERO_CARTA e nr.
NUMERO_CARTA, si conferma il vaglio dei primi giudici che ne hanno accertato il valido perfezionamento. Una parte degli iter notificatori si è perfezionato ex art. 26 d.P.R. nr. 602/1973 mediante messo con consegna del plico a persona abilitata alla ricezione e per le altre cartelle l’iter notificatorio si è perfezionato mediante deposito presso la casa comunale» (cfr. pag. 4 della sentenza).
La suddetta motivazione del giudice di seconde cure, lungi dall’essere tamquam non esset , rispetta il minimo costituzionale, poiché espone chiaramente le ragioni per le quali la CTR ha ritenuto non condivisibile il motivo d’appello, il quale -contrariamente a quanto asserito dal ricorrente -è stato anche riportato nella parte della sentenza, dedicata all’illustrazione dello svolgimento del processo, che recita: «Con atto di appello e contestuale istanza di sospensione cautelare ex art. 52 del d.lgs. nr. 546/1992 il contribuente ha impugnato la precitata decisione per i seguenti motivi: l) Erroneità del capo della sentenza ove i primi giudici hanno ritenuto che: a) le prodromiche cartelle di pagamento fossero state, ritualmente, notificate; b) in ogni caso fossero entrate nella sfera di conoscibilità del contribuente in data posteriore (22/04/2009), per il tramite della pretesa rituale notifica di sei successivi avvisi di intimazione relativi alle predette cartelle» (cfr. pag. 2 della sentenza).
Con il secondo motivo il ricorrente censura, in relazione all’art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., la violazione degli articoli 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., perché la CTR, confermando il vaglio del giudice di prime cure, avrebbe errato nella valutazione concernente la prova assolta dall’agente della riscossione in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento terminanti con i nn. 46000, -57000, -23000, -44000 sottese all’avviso di intimazione opposto.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Il mezzo di impugnazione è inconferente nella parte in cui è riferito alla notifica delle cartelle di pagamento, sottese all’intimazione di pagamento, con riferimento alle quali già il giudice di primo grado ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore di quello ordinario, questione pregiudiziale rispetto alla prospettata nullità della notifica.
E’ del pari non pertinente con riferimento alla notifica delle cartelle sottese in riferimento alle quali in primo grado è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, profilo assorbente non avendo il contribuente più interesse a contestare alcunché in riferimento alla parte della lite sulla quale la lite è venuta meno.
Inconferente è anche il riferimento nel corpo della censura alla notifica di avvisi di fermo non oggetto del presente processo.
Con riferimento alle quattro cartelle residue sottostanti l’intimazione di pagamento impugnata (terminanti con i nn. -46000, -57000, 23000, -44000), il motivo in disamina lamenta il mancato invio della comunicazione di avvenuta notifica.
Il giudice d’appello, come già quello di primo grado, accerta che tali cartelle sono state ritualmente notificate ex art.26 d.P.R. n.602/1973 mediante messo con consegna del plico a persona abilitata alla ricezione, per una parte e, per altra, mediante deposito presso la casa comunale.
Il ricorrente, a fronte di tale accertamento, riproduce la notifica delle cartelle di pagamento sottostanti all’intimazione con riferimento alle quali critica il mancato invio della comunicazione di avvenuta notifica. La critica sostanzialmente coglie nel segno, dal momento che se è vero che sono sottoscritte nella pertinente alinea corrispondente al l’invio della C.A.N., tuttavia l’ufficiale postale non ha riportato il numero di raccomandata corrispondente alla comunicazione di avvenuta notifica. Pertanto, non è possibile controllare l’effettivo compimento dell’adempimento sulla base dei documenti in questione,
salva più completa valutazione da parte del giudice del rinvio dell’intero quadro probatorio raccolto in sede di merito.
L ‘ulteriore passaggio del secondo motivo (cfr. p.17) in cui si afferma: «per quanto riguarda la notifica della cartella n. NUMERO_CARTA che, a detta dei giudici, si sarebbe perfezionata con il compimento degli adempimenti previsti in caso di irreperibilità relativa, si rileva che l’agente della riscossione non ha prodotto né la copia della relata (dalla quale poter evincere il compimento degli adempimenti ex art. 140 cod. proc. civ.) né -tanto meno – la prova della raccomandata informativa. Gli unici documenti prodotti da controparte sono dei tabulati» è a sua volta un’allegazione che contrasta con l’accertamento fattuale del giudice, e sprovvista di qualsiasi evidenza non essendo stati riprodotti neppure i tabulati in questione.
4. Con il terzo motivo, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., il contribuente deduce la violazione degli articoli 112 cod. proc. civ. e 2946 cod. civ., in ordine alla interruzione della prescrizione in quanto l’amministrazione non avrebbe provato la notificazione né l’avvenuta ‘piena conoscenza’ delle intimazioni di pagamento da parte del contribuente e, pertanto, il termine di prescrizione non si sarebbe interrotto ma, al contrario, avrebbe continuato a decorrere fino al compimento del decennio facendo estinguere ogni diritto alla riscossione della pretesa tributaria. In buona sostanza, si contesta l’omessa pronuncia sulla nullità della notifica delle intimazioni prodromiche a quella impugnata con il ricorso introduttivo che sarebbero state notificate il 22.4.2009 e che, se regolarmente notificate e non impugnate, sanerebbero eventuali mancanze di notifica delle cartelle e costituirebbero valido atto interruttivo della prescrizione. La contestazione riguarda la mancanza di firma del consegnatario e su questa parte della domanda la CTR non si è pronunciata, mancando anche una risposta sul mancato collegamento con le cartelle, adempimenti da demandare al giudice del rinvio.
Resta assorbito dall’accoglimento del terzo motivo il quarto, che prospetta anche la violazione dell’articolo 20, comma 3, della Legge n. 472/1997 perché la C.T.R avrebbe errato nel ritenere non applicabile la prescrizione quinquennale in materia di sanzioni sul presupposto che «in materia fiscale le sanzioni applicate seguano il debito principale, se non pagato e non si rapportino con le sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada» . La questione sarà riesaminata dal giudice del rinvio all’esito dello scrutinio delle questioni oggetto dei motivi secondo e terzo.
Con la quinta censura si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, nn.4 e 5, la mancanza motivazione, in violazione degli artt.132, comma 1, n.4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n.4, d.lgs. n.546/1992 e 118 disp. att. cod. proc. civ., in ordine all’applicazione del termine ordinario di prescrizione del credito erariale, in assenza di una effettiva ed autonoma valutazione degli elementi di causa e recependo le conclusioni del giudice di prime cure.
7. Il motivo è infondato.
7.1. Si rammenta che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione per-
plessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).
7.2. A differenza di quanto ritiene il ricorrente, la sentenza d’appello può ben essere motivata per relationem senza che sia apparente la motivazione, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, escluso il fatto che la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Il ragionamento di adesione alla decisione di primo grado non è apodittico e passa attraverso l’aver ritenuto applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale alla fattispecie (cfr. p.5 sentenza impugnata), e ciò soddisfa il minimo costituzionale.
8. Infondato è, infine, il sesto e ultimo motivo di ricorso, in cui viene censurata la violazione dell’art. 59 della Legge n. 69/2009 relativamente alla omessa indicazione del giudice munito di giurisdizione a seguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento relative alla richiesta di contributi previdenziali.
Il giudice di seconde cure, infatti, ha confermato sul punto la decisione di primo grado ritenendo corretta la dichiarazione di difetto di giurisdizione in quanto la controversia in materia previdenziale è attribuita alla giurisdizione ordinaria e non a quella tributaria e, a differenza di quanto ritiene il ricorrente, la natura dei crediti di cui alle cartelle sottese all’intimazione di pagamento impugnata identifica la giurisdizione davanti alla quale impugnare, in parte qua , l’intimazione stessa.
In conclusione, in accoglimento dei motivi secondo, nei limiti sopra indicati, e terzo del ricorso, assorbito il quarto e infondati i restanti, la sentenza impugnata è cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. staccata di Brescia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi secondo, nei limiti di cui in motivazione, e terzo del ricorso, assorbito il quarto, infondati i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. staccata di Brescia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.4.2025