Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21611 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21611 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3067/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO del LAZIO n. 6475/2022 depositata il 30/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025
dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia di secondo grado del Lazio ( hinc: CGT2), con la sentenza n. 6475/2022 depositata in data 30/12/2022, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 248/2010, con cui la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso proposto da Banca Ubae s.p.a. contro la cartella di pagamento relativa all’IVA per l’anno d’imposta 2005.
1.1. La sentenza è stata pronunciata in esito al giudizio di riassunzione instaurato a seguito dell’ordinanza n. 7542/2021, con la quale questa Corte aveva cassato la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello p roposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento, per difetto di prova, da parte dell’amministrazione finanziaria, dell’invio della comunicazione di irregolarità ex art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000.
1.2. Dagli atti di causa risulta che la cartella impugnata – notificata il 14/04/2009 -riguardava la liquidazione ai sensi degli artt. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, della dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta 2005. Secondo quanto riportato nel ricorso e nella sentenza impugnata a seguito di un intervento in autotutela dell’amministrazione finanziaria residuava l’ importo di Euro 234.299,50, ai fini IVA.
La CGT2 -nel respingere nuovamente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate -ha ritenuto fondata l’ulteriore eccezione della contribuente in merito alla tardività della liquidazione. In particolare, ha ritenuto che, trattandosi di dichiarazione presentata nel 2006 per l’anno d’imposta 2005, dovesse trovare applicazione l’art. 17, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973, che -sebbene abrogato dal d.l. n. 106 del 2005, convertito nella legge n. 156 del 2005 -trovava, comunque, applicazione nel caso di specie, relativo all’annualità 2005.
Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
La contribuente si è costituita con controricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso proposto è così intitolato: « sulla tempestiva notifica della cartella di pagamento: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, in l. 31 luglio 2005, n. 156, dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. 46/1999, nonché degli artt. 17 e 25 d.p.r. n. 602/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. »
1.1. La ricorrente rileva che -contrariamente a quanto ritenuto dalla CGT2 l’art. 17, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1972 è stato abrogato dall’art. 1 d.l. n. 106 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 2005 ed entrato in vigore dal 10/08/2005.
L’art. 1, comma 5 -bis, d.l. n. 106 cit. prevede che: « Al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione dei
crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza:
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2004;
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.»
1.2. La parte ricorrente evidenzia che a seguito di C. cost. 15/07/2005, n. 280 -che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui ometteva di fissare, a pena di decadenza, il termine di notifica delle cartelle di pagamento -la finalità del d.l. 106 del 2005, convertito dalla legge n. 156 del 2005 è stata quella di « garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni… », con la modifica dell’ art. 25 cit. e l’adozione di una disciplina transitoria, valevole esclusivamente per la notifica delle cartelle derivanti dall’attività di liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi d ell’articolo 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972.
In particolare, l ‘art. 25, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 603 del 1973, a seguito di tali modifiche, stabilisce, a decorrere dal 10/08/2005: « 1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. »
Il motivo di ricorso è fondato.
2.1. In via preliminare, in ordine alla tempestività del ricorso notificato in data 30/01/2024, a fronte della sentenza depositata in data 30/12/2022, occorre richiamare -considerata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente -quanto precisato da questa Corte e cioè che in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 04/07/2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass., 06/10/2015, n. 19969).
Per verificare se la controversia sia stata instaurata prima o dopo il 04/09/2009 occorre guardare al momento in cui, nel processo tributario, si verifica la situazione di litispendenza. Secondo questa Corte nel giudizio tributario, la litispendenza si determina con la notifica del ricorso, ai sensi degli artt. 18 e 20 d.lgs. n. 546 del 1992, e non con la successiva costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi dell’art. 22 del medesimo d.lgs., costituendo questo un adempimento ulteriore che non incide sull’esistenza del processo, ma ne preclude la sola prosecuzione (Cass., 03/11/2020, n. 24288). Di conseguenza, la versione dell’art. 327 cod. proc. civ. anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 69 del 2009 si applica a tutti i processi per i quali il ricorso sia stato notificato prima del 04/07/2009. Diversamente, la controricorrente pretende di dare rilievo, non al
momento della notifica del ricorso (che la ricorrente colloca tra il 12 e il 18 giugno 2009, v. pag. 2 del ricorso in cassazione), ma a quello del deposito, cui fa inequivocabilmente riferimento la sentenza di primo grado della CTP di Roma sub doc. 5 (dove viene fatto riferimento alla data del 09/07/2009). L’eccezione è, pertanto, infondata.
2.2. Con riferimento ai contenuti del motivo di ricorso questa Corte ha precisato che in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina transitoria dettata dall’art. 1 del d.l. n. 106 del 2005, conv. con modif. dalla legge n. 156 del 2005, in tema di termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni presentate entro i termini indicati nella stessa disciplina, si applica anche alle cartelle di pagamento notificate dopo la sua entrata in vigore, essendo la norma volta a regolare i rapporti tributari pendenti a tale data e dunque anche quelli relativi a dichiarazioni depositate nei periodi temporali dalla stessa previsti e interessate da controlli liquidatori, ma per le quali l’emissione e notificazione delle relative cartelle sia avvenuta successivamente alla sua entrata in vigore, i quali sono perciò sottratti al termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo di cui all’art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto abrogato dalla stessa norma e ritenuto irrilevante anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 perché relativo a un atto interno (Cass., 28/01/2020, n. 1858).
2.3 . Con riferimento all’eccezione sollevata dalla contribuente nel controricorso (in ordine all’inapplicabilità della disciplina transitoria all’IVA) occorre rilevare che è necessaria una lettura complessiva delle modifiche apportate dalla legge n. 156 del 2005 in sede di conversione del d.l. n. 106 del 2005 e, in particolare:
-l’inserimento del comma 5 bis nell’art. 1 (v. supra, sub 1.1.) dove viene fatto riferimento alle dichiarazioni (« Al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni »);
-l’inserimento del comma 5 -ter nell’art. 1, con la riformulazione del l’art. 23 d.lgs. n. 46 del 1999, il quale prevede che: « 1. Le disposizioni previste dall’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché i termini di decadenza di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all’imposta sul valore aggiunto. »;
-l’incipit del comma 5 ter dell’art. 1 cit., dove si legge che: « In conseguenza di quanto previsto dal comma 5-bis e al fine di conseguire, altresì, la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto …».
In conclusione, a partire dal riferimento ai termini generali delle dichiarazioni e dell’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari (senza specificare la tipologia del tributo) operata nel comma 5-bis, fino alla contestuale riformulazione de ll’art. 23 d.lgs. n. 46 del 1999, tutti gli indici normativi portano, sia in termini letterali che sistematici, alla conclusione che la disciplina transitoria contenuta nell’art. 1, comma 5 -bis, cit. si applichi, tanto alle imposte sui redditi che all’IVA , in conformità all’ esigenza di uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, avallata (anche) dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 04/04/2018, n. 8321).
2.4. In conclusione, trattandosi di una cartella relativa all’anno d’imposta 2005, notificata nel 2009 (v. pag. 2 del ricorso in
cassazione), sia che si ritenga applicabile la disciplina transitoria contenuta nell’art. 1, comma 5 -bis, d.l. n. 106 del 2005, sia che si opti per l’applicazione l’art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973, resta, in ragione di quanto precisato dall’art. 23 d.lgs. n. 46 del 1999, che il termine per la notificazione della cartella (anche con riferimento all’importo residuo a titolo di IVA rimasto in esito all’intervento in autotutela dell’amministrazione finanziaria) era il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
…
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 11/06/2025.